
Nel procedimento ex art. 333 c.c., il giudice può contrastare le condotte pregiudizievoli verso i figli, ma non imporre al genitore un percorso di psicoterapia: si tratta infatti di una scelta rimessa all’autodeterminazione personale, nel rispetto degli artt. 13 e 32 Cost.
Può il giudice, per proteggere i figli minori, ordinare al padre o alla madre di intraprendere una psicoterapia?
La Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3292, risponde di no.
La Corte chiarisce che, nel procedimento previsto dall’art. 333 c.c., i provvedimenti adottabili devono servire a contenere o rimuovere le condotte pregiudizievoli nei confronti del minore. Diverso è imporre al genitore un percorso terapeutico personale, perché si entra nell’ambito delle scelte che riguardano la persona e la sua libertà di autodeterminarsi.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Salerno aveva confermato, nei confronti del padre, la prescrizione di un “presidiato percorso di psicoterapia del profondo, da eseguirsi privatamente”, insieme all’ammonimento a contenere l’aggressività e a non porsi con prepotenza verso l’ex moglie e i figli. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, cassando il provvedimento con rinvio.
La motivazione segna un confine netto. Il tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti convenienti previsti dall’art. 333 c.c. quando la condotta del genitore arreca pregiudizio al figlio, ma non può spingersi fino a imporre un trattamento psicoterapeutico individuale.
La Cassazione richiama un orientamento già consolidato secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, la prescrizione rivolta ai genitori di seguire un percorso psicoterapeutico individuale o un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità comporta comunque, anche se qualificata come non vincolante, un condizionamento incompatibile con gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost.. La Corte cita, in particolare, Cass. n. 13506/2015, Cass. n. 18222/2019 e Cass. n. 17903/2023.
Un conto è chiedere ai servizi sociali di intervenire per ridurre la conflittualità familiare o monitorare le relazioni nell’interesse del minore; altro è prescrivere alla parte un percorso volto alla sua maturazione personale. Questa finalità, osserva la Corte, è estranea al giudizio e resta rimessa al diritto della persona di decidere liberamente per sé.
L’ordinanza non riduce i poteri del giudice minorile sul piano della protezione del figlio. Resta infatti possibile adottare misure dirette a fronteggiare le condotte pregiudizievoli, impartire prescrizioni comportamentali, attivare i servizi territoriali e modulare i provvedimenti nell’interesse del minore.
Quello che non è consentito è trasformare il procedimento ex art. 333 c.c. in uno strumento per imporre al genitore un percorso terapeutico individuale, anche quando sia presentato come utile a favorire il recupero del rapporto con i figli. Secondo la Cassazione, una prescrizione del genere incide direttamente sulla sfera personale del genitore.
Per questo la previsione di una psicoterapia del profondo viene ritenuta eccedente rispetto alle misure che il tribunale può adottare per tutelare il minore dalle condotte dannose.
La Corte afferma che la psicoterapia, anche se pensata per favorire il recupero di un rapporto familiare compromesso, resta una scelta che appartiene all’autodeterminazione personale. Perciò, se la misura non serve direttamente a contrastare una condotta pregiudizievole ma punta alla trasformazione personale del genitore attraverso un trattamento terapeutico, esce dal perimetro dell’art. 333 c.c. e incontra il limite dei diritti costituzionali.
Alla luce di questi principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre, ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il principio che emerge è chiaro: nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, la tutela del minore può giustificare prescrizioni e interventi anche incisivi, ma non può arrivare fino a imporre una psicoterapia al genitore. Su quel terreno decide la persona, non il giudice.
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