Chi accede alla c.d. quota 100 non può cumulare la pensione anticipata con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
È quanto prevede l'art. 14, comma 3, del Decreto-legge n. 4 del 2019.
Il Giudice del lavoro di Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in relazione alla violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un'identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.
In attesa del deposito della sentenza, ieri la Consulta, con un comunicato, ci fa sapere di aver dichiarato non fondata la questione, poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili.
Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, infatti, non dà luogo ad obbligo contributivo, a differenza del lavoro subordinato, che non è compatibile con la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro, come quella rappresentata da quota 100.
Corte costituzionale, comunicato del 5 ottobre 2022
QUOTA 100, INFONDATA LA QUESTIONE SUL DIVIETO DI CUMULO
La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.
Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente – si trattava di una prestazione di lavoro intermittente – non sarebbe giustificato.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fasapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni dicui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Roma, 5 ottobre 2022.