
La Consulta dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze sull’art. 628, comma 2, c.p.: nella rapina impropria il reato si consuma anche senza impossessamento della cosa, perché il fulcro è la violenza o minaccia esercitata nel contesto di un’aggressione patrimoniale.
Il reato di rapina impropria si può configurare anche se l’autore non consegue il possesso del bene?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 del 31 marzo 2026, risponde di sì.
Il caso nasce da fatti avvenuti in un supermercato: l’imputato aveva sottratto alcuni prodotti, occultandoli nello zaino, e subito dopo l’uscita senza acquisti aveva usato violenza contro il vigilante e il direttore intervenuti per fermarlo. Il Tribunale di Firenze dubitava della legittimità dell’art. 628, comma 2, c.p., nella parte in cui collega la violenza al momento successivo alla sottrazione e non all’impossessamento, ritenendo irragionevole – ex art. 3 Cost. – punire come consumata una fattispecie senza acquisizione del possesso.
L’art. 628, comma 2, c.p. punisce chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta oppure per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La Corte ribadisce che la rapina è un reato complesso, unificato dalla contestualità tra aggressione patrimoniale e aggressione alla persona. Nella forma impropria, la sequenza è invertita: prima la sottrazione, poi la violenza o minaccia.
Dato decisivo: il primo comma dell’art. 628 c.p. richiede sottrazione + impossessamento; il secondo comma, invece, richiede la violenza dopo la sottrazione, mentre l’impossessamento è solo lo scopo eventuale della condotta.
Sul piano soggettivo, nella rapina impropria:
vi è dolo generico (coscienza e volontà della violenza/minaccia);
si aggiunge un dolo specifico: assicurarsi il possesso oppure garantirsi l’impunità.
Ne consegue che il reato è consumato anche se lo scopo non è raggiunto.
Quanto alla sottrazione, essa coincide con la mera apprensione materiale del bene, ossia con la rottura della detenzione altrui, anche senza autonoma disponibilità e anche per un tempo minimo.
Per questo, nella rapina impropria, l’impossessamento può mancare del tutto: può non realizzarsi per scelta dell’agente (che usa violenza solo per fuggire) o per l’intervento di terzi. In entrambi i casi, il reato resta consumato.
Il Tribunale rimettente evidenziava una divergenza: nella rapina propria, senza impossessamento si ha solo tentativo; nella rapina impropria, invece, la fattispecie sarebbe già consumata.
La Corte esclude la violazione dell’art. 3 Cost..
Il disvalore penale della rapina non dipende dal consolidamento del possesso, ma dalla violenza o minaccia esercitata nel medesimo contesto dell’aggressione patrimoniale e dal finalismo della condotta. In questa prospettiva, non è manifestamente irragionevole che il legislatore collochi la consumazione della rapina impropria già al momento della sottrazione, seguita immediatamente dalla violenza.
È irrilevante, inoltre, che l’azione avvenga sotto videosorveglianza o in presenza di personale di vigilanza: tali elementi possono impedire il successivo consolidamento del possesso, ma non escludono la sottrazione, intesa come apprensione materiale della cosa.
Quanto al tentativo di rapina impropria, esso ricorre – in linea con il diritto vivente e con Cass., Sez. Un., n. 34952/2012 – quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l’impunità.
La sentenza n. 45 del 2026 conferma che, nella rapina impropria, il baricentro della tutela si sposta dal solo patrimonio alla sicurezza personale.
Cosa ci portiamo a casa?
la violenza o minaccia è l’elemento centrale della fattispecie;
l’impossessamento non è requisito della consumazione;
la sottrazione (intesa come apprensione materiale), seguita immediatamente da violenza o minaccia, integra la rapina impropria consumata;
il tentativo ricorre solo se la sottrazione non si perfeziona.
Tradotto in pratica: se, dopo aver sottratto la cosa altrui, l’agente usa violenza per fuggire, trattenere il bene o evitare conseguenze, il fatto può integrare una rapina impropria anche senza un effettivo consolidamento del possesso.
Documenti correlati: