Rapina su mezzi pubblici e lieve entità: la Consulta conferma la blindatura dell’aggravante

Articolo del 22/01/2026

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Un giudice può neutralizzare l’aggravante della rapina commessa su un mezzo di trasporto pubblico applicando l’attenuante della lieve entità del fatto?

La risposta è no. Con la sentenza n. 3 del 20 gennaio 2026, la Corte costituzionale chiarisce che il divieto di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante della lieve entità rispetto all’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3-ter, c.p. è compatibile con la Costituzione.

La decisione chiude il dibattito aperto dopo l’introduzione dell’attenuante della lieve entità della rapina e conferma la scelta del legislatore di assicurare un trattamento sanzionatorio più severo per le rapine commesse a bordo di mezzi pubblici.

Il problema posto al giudice costituzionale

La questione nasce da un procedimento per rapina aggravata su un treno. Il Tribunale di Vercelli aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 628, comma 5, c.p., ritenendo irragionevole che il giudice non potesse bilanciare in senso favorevole all’imputato l’attenuante della lieve entità con l’aggravante del mezzo di trasporto pubblico, neppure dopo la sua introduzione da parte della giurisprudenza costituzionale.

Secondo il giudice rimettente, il divieto di bilanciamento violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., comprimendo eccessivamente il principio di proporzionalità della pena.

Le regole: bilanciamento delle circostanze e discrezionalità del legislatore

La Corte costituzionale muove da un principio chiaro: il bilanciamento tra circostanze non è un dogma costituzionale.

Il legislatore può introdurre deroghe al meccanismo ordinario dell’art. 69 c.p. quando ciò risponde a esigenze di tutela rafforzata di beni di rilievo costituzionale, come la vita, l’integrità fisica e la sicurezza delle persone.

In questa prospettiva, la cosiddetta blindatura dell’aggravante non impedisce in assoluto la considerazione delle attenuanti, ma ne limita gli effetti: la diminuzione di pena opera solo sulla pena già aumentata per effetto dell’aggravante.

L’applicazione al caso: perché la rapina su mezzi pubblici è diversa

Applicando questi principi, la Corte osserva che la rapina commessa a bordo di un mezzo di trasporto pubblico presenta un disvalore ulteriore rispetto alla rapina “ordinaria”.

Non è in gioco solo il patrimonio della vittima. Vengono coinvolti beni personalissimi e costituzionalmente rilevanti, come:

  • la libertà personale;

  • l’integrità fisica e morale;

  • la libertà di movimento e di circolazione.

Inoltre, il contesto del mezzo pubblico limita strutturalmente la possibilità di reazione o di fuga della vittima e contribuisce alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, incidendo sul tessuto sociale.

È proprio questo insieme di elementi che giustifica, secondo la Consulta, una pena più severa e la scelta di sottrarre l’aggravante al bilanciamento pieno con l’attenuante della lieve entità.

Le conseguenze pratiche

Sul piano operativo, la sentenza n. 3 del 2026 chiarisce definitivamente che, in presenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-ter, c.p.:

  • l’attenuante della lieve entità del fatto non può mai essere ritenuta prevalente o equivalente;

  • la riduzione di pena può operare solo sulla pena già aggravata;

  • gli spazi di modulazione sanzionatoria per la difesa risultano inevitabilmente ridotti.

La linea tracciata dal legislatore viene così confermata dalla Corte costituzionale: nei casi di rapina su mezzi di trasporto pubblico, la risposta punitiva resta più rigida, anche quando il fatto appaia, sotto altri profili, di limitata offensività.


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