Razionalizzazione delle imposte indirette, il decreto legislativo in Gazzetta

Articolo del 03/10/2024

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139 che introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023).

Di seguito, le principali novità introdotte.

Imposta sulle successioni e donazioni

Il provvedimento prevede una revisione completa dell’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990.

Tra le modifiche principali:

  • Determinazione dell’imposta: vengono ridefinite le modalità di calcolo dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie all’interno del Testo Unico.
  • Esclusione del donatum: ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, il donatum è escluso dalla perimetrazione del relictum, sia per le aliquote che per le franchigie dell’imposta sulle successioni.
  • Liberalità d’uso: è prevista l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso.
  • Saggio degli interessi: fissato al 4,5% relativo alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
  • Trasferimenti d’azienda familiare: apportate modifiche alle disposizioni riguardanti questi trasferimenti.
  • Semplificazione delle dichiarazioni: prevista una generale semplificazione, anche riguardo ai documenti allegati e all’invio telematico.
  • Autoliquidazione dell’imposta: introdotto il principio di autoliquidazione con successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • Dichiarazione integrativa: estesa la facoltà di integrare la dichiarazione a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.

Tassazione dei trust

Le nuove norme estendono l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust.

In particolare:

  • Il disponente o il trustee devono versare il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.
  • L’imposta è determinata in base al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario.
  • Applicazione dell’aliquota più elevata, senza considerare le franchigie, quando non è possibile determinare la categoria dei beneficiari.
  • La locuzione “categoria dei beneficiari” chiarisce che, al momento del conferimento o dell’apertura della successione, deve essere individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione è omogenea in termini di aliquota e franchigia.

Imposta di registro

Il decreto introduce modifiche al Testo Unico sull’imposta di Registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131), mirate a:

  • Aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale.
  • Semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l’uso di modalità telematiche.
  • Facilitare il versamento dell’imposta, permettendo l’autoliquidazione da parte dei contribuenti.
  • Per le cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa, è prevista una specifica pattuizione che indica la ripartizione del corrispettivo nell’atto o nei suoi allegati.

Imposta di bollo

Il provvedimento dispone che:

  • L’imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine fisso sia assolta tramite modello F24.
  • È prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.
  • Sono apportate modifiche all’ammontare di alcuni diritti consolari.

Tasse sui servizi ipotecari e catastali

Il decreto modifica le disposizioni vigenti concernenti le imposte ipotecarie e catastali:

  • Accorpamento delle imposte: le due categorie di imposte vengono unificate.
  • Esenzioni: per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, le tasse ordinarie sui servizi ipotecari e catastali non sono dovute.
  • Tariffe: le tariffe più alte riguarderanno le volture.

Intestazioni catastali

Modificate le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali in caso di decesso di iscritti in catasto titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione:

  • Il compito di aggiornare le intestazioni passerà all’Agenzia delle Entrate.
  • L’eventuale diritto di accrescimento sarà rilevato dai beneficiari tramite apposita domanda di voltura.
  • Sono previste sanzioni in caso di inadempienze.

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