Reati contro gli animali: la nuova legge in Gazzetta

Articolo del 17/06/2025

Pubblicata in Gazzetta la Legge 6 giugno 2025 n. 82 in materia di reati contro gli animali.

Si tratta di un intervento organico che modifica il codice penale, il codice di procedura penale e il d.lgs. 231/2001, riconoscendo finalmente agli animali lo status di esseri senzienti, in linea con la riforma dell'art. 9 della Costituzione e il diritto europeo.

Nuovo titolo nel codice penale

Il titolo IX-bis del libro II del codice penale viene rinominato: da "delitti contro il sentimento per gli animali" a "delitti contro gli animali". Cade definitivamente l’idea che il bene giuridico tutelato sia il sentimento umano, in favore di una tutela diretta degli animali.

Inasprimento delle pene

Le pene per i principali reati vengono innalzate:

  • Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.): reclusione da 6 mesi a 3 anni (da 1 a 4 anni con sevizie), multa fino a 60.000 euro;

  • Maltrattamento (art. 544-ter c.p.): pena congiunta di reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro;

  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.): reclusione da 1 a 4 anni;

  • Abbandono (art. 727 c.p.): sanzione minima aumentata a 5.000 euro.

Nuove aggravanti (art. 544-septies c.p.):

  • Presenza di minori;

  • Pluralità di animali coinvolti;

  • Diffusione tramite strumenti informatici.

Nuove ipotesi di reato

  • Partecipazione a spettacoli con sevizie (544-quater);

  • Partecipazione a combattimenti tra animali (544-quinquies);

  • Scommesse su competizioni vietate;

  • Detenzione di animali a catena, salvo eccezioni sanitarie o di sicurezza (sanzione fino a 5.000 euro).

Confisca e affido degli animali sequestrati

Introdotto l'art. 260-bis c.p.p.: l'autorità giudiziaria può disporre l'affido definitivo degli animali sequestrati prima della conclusione del processo. Prevista una cauzione a carico degli affidatari e la variazione anagrafica anche dei cuccioli nati.

Misure cautelari e di prevenzione

  • Le associazioni possono impugnare i provvedimenti di sequestro;

  • È vietato l’abbattimento o l’alienazione degli animali durante le indagini;

  • Per i reati abituali (spettacoli vietati, combattimenti, traffico cuccioli), possibili misure antimafia personali e patrimoniali.

Responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001)

Viene introdotto l'art. 25-undevicies, che estende agli enti la responsabilità per reati contro gli animali. Previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e sanzioni interdittive (interdizione, sospensione, divieto di contratti pubblici, pubblicità, etc.).

Contrasto al traffico illecito di cuccioli

Modificata la legge n. 201/2010:

  • Reclusione da 4 a 18 mesi e multa fino a 30.000 euro;

  • Sanzioni amministrative aumentate per introduzione illegale di animali, soprattutto se cuccioli o da zone infette;

  • Sospensione o revoca più rapida delle autorizzazioni per trasportatori e commercianti recidivi.

Tutela delle specie selvatiche e habitat

  • Art. 727-bis c.p.: arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 8.000 euro;

  • Art. 733-bis c.p.: arresto fino a 2 anni e ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Divieto di uso commerciale delle pellicce di gatti domestici

La legge vieta ogni attività commerciale legata alle pelli e pellicce di Felis catus.

Polizia giudiziaria e coordinamento

Stabilita la partecipazione del Ministro dell'Ambiente all'adozione del decreto sul coordinamento tra le forze di polizia.

Un testo storico, ma non privo di limiti

Restano fuori dal provvedimento:

  • Le ipotesi colpose dei reati di uccisione e maltrattamento;

  • L'uso di agenti sotto copertura;

  • La creazione di centri pubblici per l'accoglienza e la cura degli animali vittime di reato;

  • L'obbligo per lo Stato di promuovere percorsi formativi sul rispetto degli animali;

  • I percorsi rieducativi obbligatori per i condannati o i minori autori di maltrattamenti.

Conclusione

La nuova legge rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della protezione penale degli animali. Seppure non priva di lacune, segna l'affermazione di un principio: gli animali non sono "cose" da proteggere solo per il nostro affetto, ma esseri viventi titolari di un valore intrinseco, meritevoli di tutela autonoma.

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LEGGE 6 giugno 2025, n. 82
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (GU n.137 del 16-6-2025)

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