
La Corte costituzionale (n. 108/2026) dichiara illegittimo l’art. 322-quater c.p.: la riparazione pecuniaria nei reati contro la pubblica amministrazione è una misura punitiva e non può essere applicata in modo automatico, senza possibilità di graduazione da parte del giudice.
La riparazione pecuniaria prevista per i reati contro la pubblica amministrazione può essere imposta automaticamente al condannato, in misura pari al vantaggio economico ricavato dal reato, anche quando quello stesso vantaggio è già colpito da confisca obbligatoria?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, risponde di no e dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 322-quater c.p., sia nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2015, sia nel testo modificato dalla legge n. 3 del 2019.
Il caso nasce dalla condanna di un militare della Guardia di finanza per corruzione per l’esercizio della funzione, ai sensi dell’art. 318 c.p.. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva ricevuto 5.000 euro in relazione a un’attività di verifica fiscale. A suo carico erano state disposte sia la confisca del prezzo del reato, per 5.000 euro, sia la riparazione pecuniaria in favore della Guardia di finanza, per ulteriori 5.000 euro.
Il problema è chiaro: lo stesso vantaggio economico può diventare la base per più prelievi patrimoniali automatici?
Il primo passaggio della sentenza riguarda la natura della misura.
La Corte chiarisce che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p. non è una pena pecuniaria in senso tecnico. Ma non è nemmeno una misura semplicemente risarcitoria o restitutoria.
È una misura sui generis.
Il nome “riparazione” può far pensare a un meccanismo destinato a compensare il danno subito dalla pubblica amministrazione. Secondo la Consulta, però, conta la sostanza.
La misura è disposta d’ufficio dal giudice penale con la sentenza di condanna. Non dipende da una domanda della pubblica amministrazione danneggiata e non è commisurata al danno effettivamente subito. È invece parametrata, nel testo originario, a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente e, nel testo vigente, al prezzo o al profitto del reato.
In più, la norma lasciava espressamente “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”. Quindi la riparazione pecuniaria si aggiungeva al risarcimento, senza sostituirlo.
Per la Corte, la misura aveva così una funzione ultracompensativa: attribuiva all’amministrazione una somma ulteriore rispetto a ciò che poteva essere dovuto a titolo di restituzione o risarcimento.
Nei reati contro la PA, il condannato può già essere esposto a diverse conseguenze patrimoniali: la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, il risarcimento del danno nel processo penale, il danno erariale davanti alla Corte dei conti e, se pubblico dipendente, anche il danno all’immagine.
La Corte si sofferma soprattutto sul rapporto tra riparazione pecuniaria e confisca.
La confisca del prezzo o del profitto serve a togliere al reo il vantaggio economico ottenuto con il reato. Ha quindi una funzione ripristinatoria: riporta il patrimonio del condannato alla situazione precedente all’illecito. Il messaggio è semplice: il crimine non deve pagare.
La riparazione pecuniaria, però, aggiungeva un secondo prelievo sullo stesso valore.
Nel caso esaminato, i 5.000 euro ricevuti dal pubblico agente venivano sottratti una prima volta con la confisca e una seconda volta con la riparazione pecuniaria.
Secondo la Consulta, questo secondo prelievo non può essere giustificato come semplice ripristino della situazione precedente. Produce un sacrificio patrimoniale ulteriore, con funzione punitiva.
Una misura può non essere chiamata “pena” e, tuttavia, avere natura punitiva ai fini delle garanzie costituzionali e unionali.
Nel caso dell’art. 322-quater c.p., la riparazione pecuniaria non serve a compensare la pubblica amministrazione, perché il risarcimento resta comunque dovuto. Non serve nemmeno a togliere il profitto del reato, perché a questo provvede già la confisca.
La sua funzione è diversa: rafforzare la risposta sanzionatoria nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione.
Per questo la Corte ritiene applicabile il principio di proporzionalità delle sanzioni punitive. La questione è accolta in riferimento all’art. 3 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vieta pene sproporzionate rispetto al reato.
La censura fondata sull’art. 27 Cost. resta invece assorbita.
La decisione non si limita a dire che non si può duplicare la confisca.
La Corte guarda al sistema nel suo complesso. Per il pubblico agente, l’importo complessivo può arrivare almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una volta per la confisca, una volta per la riparazione pecuniaria e due volte per il danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio della somma illecitamente percepita.
A questo possono aggiungersi ulteriori voci di danno erariale, altri danni riconosciuti alla pubblica amministrazione o a terzi costituiti parte civile e le conseguenze disciplinari.
La Consulta precisa che il cumulo di misure patrimoniali non è sempre, di per sé, illegittimo. Ogni misura può avere una funzione diversa.
Qui, però, il problema nasce dal modo in cui la riparazione pecuniaria era costruita: automatica, predeterminata e non graduabile.
La Corte prende atto che il problema non può essere risolto con una semplice interpretazione costituzionalmente orientata.
L’art. 322-quater c.p. imponeva infatti al giudice di ordinare “sempre” il pagamento della somma. Escludere la riparazione pecuniaria ogni volta in cui fosse già applicata la confisca avrebbe significato disapplicare stabilmente la norma.
In pratica, una lettura correttiva avrebbe finito per trasformarsi in una interpretatio abrogans.
Per questo la soluzione non poteva arrivare dal giudice comune, ma richiedeva l’intervento della Corte costituzionale.
L’art. 322-quater c.p. non lasciava al giudice un vero spazio di valutazione.
La somma era determinata dalla legge in base a un criterio fisso: quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente, nel testo originario, oppure il prezzo o il profitto del reato, nel testo vigente.
Per la Corte, questo meccanismo non rispetta due esigenze collegate al principio di proporzionalità.
La prima è l’individualizzazione della sanzione. Ogni misura punitiva deve poter essere calibrata sulla gravità concreta del fatto, sulla colpevolezza dell’autore e, in caso di concorso di persone, sul contributo effettivo del singolo concorrente.
La seconda riguarda le condizioni economiche e patrimoniali del condannato. Una sanzione pecuniaria può avere un peso diverso a seconda della situazione del reo al momento della condanna. Il giudice deve quindi poter valutare se l’importo sia sostenibile e proporzionato.
L’art. 322-quater c.p., invece, non consentiva questa verifica.
La Corte dichiara illegittimo anche l’art. 165, quarto comma, c.p.
Questa disposizione subordinava la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p.
Il punto ha ricadute pratiche: il mancato pagamento di una misura automatica e non graduabile poteva incidere anche sull’accesso a un beneficio relativo alla pena detentiva.
Per la Consulta, se la somma non tiene conto delle condizioni economiche del condannato, la sospensione condizionale rischia di dipendere anche dalla sua capacità patrimoniale.
La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 322-quater c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2015.
La dichiarazione viene estesa, in via consequenziale, anche al testo vigente della norma, modificato dalla legge n. 3 del 2019, perché presenta gli stessi vizi.
Viene inoltre dichiarato illegittimo l’art. 165, quarto comma, c.p., nella parte collegata al pagamento della riparazione pecuniaria.
La Consulta sceglie una pronuncia ablativa: elimina la disposizione, senza sostituirla con un diverso meccanismo. Secondo la Corte, infatti, non si crea un vuoto di tutela. I reati indicati dall’art. 322-quater c.p. restano comunque presidiati da pene detentive, pene accessorie, confisca e obblighi risarcitori.
Resta al legislatore la possibilità di introdurre, accanto alle pene detentive, nuove sanzioni pecuniarie con funzione deterrente per i reati contro la pubblica amministrazione. Ma queste sanzioni dovranno essere proporzionate e graduabili.
La sentenza n. 108 del 2026 non riduce la tutela della pubblica amministrazione contro la corruzione e gli altri reati contro la PA.
Il punto è diverso: anche quando il legislatore vuole rafforzare la risposta sanzionatoria, non può costruire una misura punitiva automatica, non graduabile e destinata a sommarsi meccanicamente ad altre conseguenze patrimoniali.
La confisca toglie il profitto del reato. Il risarcimento ripara il danno. Una ulteriore misura punitiva può essere prevista, ma deve consentire al giudice di valutarne la proporzione rispetto al caso concreto.
Anche nei reati contro la pubblica amministrazione la sanzione può essere severa. Ma non può funzionare con il tasto “moltiplica”.
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