Reato prescritto: giudice penale di appello può decidere sugli effetti civili

Articolo del 19/01/2026

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Il giudice penale di appello, anche dopo la dichiarazione di prescrizione del reato, può decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili, senza violare la presunzione di innocenza.

È quanto afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 16 gennaio 2026, pronunciandosi su due ordinanze di identico contenuto della Corte di appello di Lecce, che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, c.p.p.

La questione nasce dal dubbio che la norma, nel consentire al giudice penale di appello di decidere sui capi civili nonostante l’estinzione del reato per prescrizione, potesse contrastare con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU e agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, che tutelano la presunzione di innocenza.


Il problema: prescrizione del reato e decisione sui capi civili

L’art. 578, comma 1, c.p.p. stabilisce che, quando l’imputato sia stato condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno, il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, deve comunque decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili.

Diversa è la disciplina prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 134 del 2021 e poi riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che in alcune ipotesi – come la confisca – prevede il rinvio al giudice civile di pari grado.

Secondo il giudice rimettente, questa diversità di trattamento avrebbe determinato una irragionevolezza sopravvenuta del comma 1, oltre a un possibile vulnus alla presunzione di innocenza.


Le regole applicabili: presunzione di innocenza e giudizio civile nel processo penale

La Corte costituzionale muove da due punti fermi.

In primo luogo, esclude che vi sia una irrazionalità sopravvenuta tra il comma 1 e il comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p. Le due norme, infatti, disciplinano situazioni eterogenee:

  • il comma 1 riguarda la prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale;

  • il comma 1-bis concerne l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, istituto di natura processuale.

In secondo luogo, la Corte richiama la propria giurisprudenza – in particolare la sentenza n. 182 del 2021 – e quella della Corte EDU sull’art. 6, par. 2, CEDU, chiarendo quando si configura una violazione della presunzione di innocenza.

La presunzione è lesa solo se il giudizio civile, successivo o parallelo a quello penale, conduce:

  • all’attribuzione di una responsabilità penale a un soggetto che non può più essere giudicato per il reato;

  • oppure all’espressione, anche implicita, di un convincimento sulla sua colpevolezza penale.


Cosa decide il giudice di appello

Secondo la Consulta, nulla di tutto ciò avviene nel modello delineato dall’art. 578, comma 1, c.p.p.

Una volta dichiarata la prescrizione del reato, il giudice penale dell’impugnazione:

  • non rivaluta il fatto in chiave penale;

  • non accerta la responsabilità penale dell’imputato;

  • non formula giudizi di colpevolezza.

Il suo compito è più limitato: decidere se sussista un pregiudizio risarcibile, applicando esclusivamente i principi della responsabilità civile.

In questa prospettiva, il giudizio sui capi civili resta funzionale alla tutela del danneggiato, senza oltrepassare il confine tracciato dalla presunzione di non colpevolezza.


Conclusione

La Corte costituzionale dichiara quindi non fondate – e in parte inammissibili – le questioni sollevate.

Il principio che emerge è chiaro: la decisione del giudice penale di appello sugli effetti civili, dopo la prescrizione del reato, è compatibile con la presunzione di innocenza, perché non implica alcun accertamento di responsabilità penale.


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