Reddito di cittadinanza: legittima la pena per l’indebita percezione

Articolo del 27/03/2026

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La Corte costituzionale (sent. n. 35/2026) conferma la legittimità della pena prevista per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. La reclusione da due a sei anni, secondo la Consulta, non è manifestamente sproporzionata né irragionevole alla luce della struttura della fattispecie e delle caratteristiche del beneficio.

La pena da due a sei anni di reclusione per chi ottiene indebitamente il reddito di cittadinanza non viola la Costituzione.

Lo chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026, che dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze sull’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019.

Il giudice rimettente riteneva la cornice edittale eccessiva, sia in sé sia nel confronto con altri reati come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter c.p. e la truffa aggravata di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis c.p.. La Consulta, però, respinge entrambe le censure e ricostruisce con precisione la struttura della fattispecie, il bene giuridico protetto e la logica della scelta sanzionatoria del legislatore.

Il caso deciso dalla Consulta

Il giudizio nasce da un procedimento penale nel quale l’imputata, presentando la dichiarazione sostitutiva unica collegata alla domanda di reddito di cittadinanza, aveva indicato falsamente di essere l’unica componente del proprio nucleo familiare, occultando invece la presenza del padre, titolare di pensione e proprietario dell’abitazione familiare.

In questo modo aveva fatto apparire esistenti i requisiti per accedere al beneficio, percependo otto mensilità non dovute. Il Tribunale di Firenze riteneva accertata la responsabilità, escludeva la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma dubitava della legittimità costituzionale della pena, giudicata sproporzionata per eccesso.

La Corte osserva anzitutto che, pur essendo stata abrogata la disciplina del reddito di cittadinanza, il fatto resta penalmente rilevante. Non si è infatti in presenza di una abolitio criminis, ma di una successione di leggi penali nel tempo, come già chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa Corte costituzionale.

La norma contestata e i parametri costituzionali

L’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure ometta informazioni dovute.

Le censure erano formulate in riferimento a due parametri:

  • l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza;

  • l’art. 27, comma 3, Cost., sotto il profilo della proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

Secondo il rimettente, il minimo edittale di due anni impediva al giudice di adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto, anche in situazioni caratterizzate da un disvalore contenuto o da condizioni personali di fragilità dell’autore.

Qual è il bene giuridico protetto

Uno dei passaggi più utili della sentenza riguarda l’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.

La Corte esclude che il reato protegga il generico dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni, come aveva sostenuto l’Avvocatura dello Stato. Richiamando le Sezioni Unite penali n. 49686 del 2023, la Consulta afferma invece che il bene protetto è il patrimonio dell’ente erogante e, più precisamente, l’insieme delle risorse pubbliche destinate a quello specifico beneficio e al fine pubblico che esso persegue.

Questo passaggio è centrale, perché sposta il fuoco della tutela dal piano etico a quello patrimoniale e funzionale: ciò che il legislatore vuole proteggere è la corretta destinazione di risorse limitate, stanziate per una misura di inclusione sociale e lavorativa.

Che reato è quello dell’art. 7, comma 1

La Corte chiarisce anche la struttura della fattispecie.

Il reato previsto dall’art. 7, comma 1, è un reato di pericolo concreto: non richiede che il beneficio sia effettivamente erogato, perché si perfeziona già con le condotte dirette a creare le condizioni per ottenerlo indebitamente.

Inoltre è un reato a dolo specifico. L’avverbio “indebitamente” non ha una funzione ornamentale, ma selettiva: serve a escludere dall’area del penalmente rilevante quelle condotte che non sono idonee a mettere in pericolo il bene protetto. Anche sul piano soggettivo, quindi, la fattispecie è più tipizzata di quanto sembrasse assumere il giudice rimettente.

Perché la Corte esclude la sproporzione intrinseca della pena

La prima censura riguardava la sproporzione intrinseca della pena. Il ragionamento della Corte parte da un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del legislatore, ma questa discrezionalità incontra il limite della manifesta irragionevolezza.

In concreto, la Consulta esclude che questo limite sia stato superato.

La ragione principale è che la fattispecie incriminatrice non è costruita in modo generico o indeterminato. Al contrario, è una fattispecie strettamente circoscritta, riferita a uno specifico procedimento amministrativo, a specifici requisiti di accesso e a condotte tipiche ben individuate: dichiarazioni false, documenti non veritieri o omissioni informative rilevanti.

Proprio questa latitudine applicativa limitata porta la Corte a escludere che il minimo edittale di due anni sia, di per sé, manifestamente sproporzionato. La sanzione è severa, ma non arbitraria. In altri termini, può essere criticata sul piano della politica criminale, ma non per questo è incostituzionale.

La Corte, sul punto, richiama implicitamente la differenza con altri casi nei quali ha già dichiarato l’illegittimità di minimi edittali troppo elevati: lì il problema nasceva dal fatto che la norma colpiva condotte molto eterogenee per gravità. Qui, invece, la fattispecie è più selettiva e omogenea.

Il confronto con la truffa aggravata non regge

Il Tribunale di Firenze aveva anche sostenuto che la pena fosse irragionevole rispetto a quella prevista per la truffa aggravata ai danni dello Stato e per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La Corte respinge questa comparazione.

Quanto all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., la Consulta osserva che la fattispecie di truffa aggravata presenta elementi strutturali diversi, perché richiede artifici o raggiri, induzione in errore, ingiusto profitto e danno patrimoniale. Inoltre, quella norma tutela in generale il patrimonio pubblico, mentre l’art. 7, comma 1, si concentra sull’indebito accesso a una misura specifica, con caratteristiche proprie. Mancano quindi l’omogeneità e la sovrapponibilità necessarie per farne un valido tertium comparationis.

Neppure il confronto con l’art. 640-bis c.p. conduce a un esito diverso. La Corte osserva che questa disposizione prevede addirittura una cornice edittale più severa, pari alla reclusione da due a sette anni. Non è quindi possibile sostenere che l’art. 7, comma 1, sia manifestamente irragionevole solo perché, in concreto, il giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti potrebbe talvolta portare a una pena finale inferiore per la truffa aggravata.

Il raffronto, spiega la Consulta, va compiuto tra le cornici edittali astratte, non sulle possibili riduzioni che derivano dal gioco delle circostanze.

Il confronto con l’art. 316-ter c.p.

Più delicato è il confronto con l’art. 316-ter c.p., che punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo la sola sanzione amministrativa per importi non superiori a 3.999,96 euro.

Qui la Corte riconosce che una certa assimilabilità esiste. Le due fattispecie sono simili quanto alla tipizzazione delle condotte, perché entrambe prendono in considerazione dichiarazioni false, documenti non veritieri e omissioni informative, e sono affini anche sotto il profilo del bene tutelato, cioè il patrimonio dell’ente erogante.

Tuttavia la Consulta evidenzia anche differenze nette:

  • l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 configura un reato di pericolo concreto e richiede il dolo specifico;

  • l’art. 316-ter c.p. è un reato di evento, si consuma con il conseguimento dell’erogazione e richiede il dolo generico;

  • l’art. 316-ter c.p. prevede una soglia di punibilità, al di sotto della quale resta solo la sanzione amministrativa.

Ma il punto decisivo è un altro: il diverso trattamento sanzionatorio trova una giustificazione non manifestamente irragionevole nelle caratteristiche proprie del reddito di cittadinanza.

Perché il reddito di cittadinanza giustifica una pena più severa

La Corte ricostruisce in modo dettagliato la fisionomia del reddito di cittadinanza.

Non si trattava soltanto di una misura di contrasto alla povertà, ma di uno strumento più articolato, orientato anche alla politica attiva del lavoro e alla integrazione sociale, caratterizzato da temporaneità, condizionalità e dall’assunzione di precisi obblighi da parte del beneficiario e del nucleo familiare.

In più, il sistema era connotato da:

  • una platea molto ampia di destinatari;

  • una procedura di accesso fondata in larga parte su autocertificazioni;

  • controlli che potevano maturare anche a distanza di tempo rispetto all’erogazione del beneficio;

  • un impiego rilevante di risorse pubbliche.

Per la Corte, questi elementi spiegano perché il legislatore abbia ritenuto necessario attribuire alla norma incriminatrice una efficacia dissuasiva più forte rispetto a quella prevista dall’art. 316-ter c.p..

Il rischio non era solo quello del singolo indebito pagamento, ma anche quello, più ampio, della distrazione sistemica di risorse pubbliche in un contesto di larga diffusione del beneficio e di controlli non immediati. La pena più severa mira dunque anche a neutralizzare il danno che può prodursi nel tempo necessario per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

La risposta della Corte al giudice rimettente

La sentenza, in sostanza, risponde al Tribunale di Firenze su due livelli.

Sul primo livello, dice che la pena non è intrinsecamente sproporzionata, perché la fattispecie è sufficientemente tipizzata e non abbraccia una casistica troppo eterogenea.

Sul secondo livello, afferma che non vi è neppure una sproporzione comparativa con altri reati, perché:

  • il confronto con la truffa aggravata non è omogeneo;

  • il confronto con l’art. 316-ter c.p. è possibile, ma non porta a un giudizio di manifesta irragionevolezza, dato che il reddito di cittadinanza presenta caratteristiche tali da giustificare una risposta penale più incisiva.

Resta così assorbita, sul piano sostanziale, anche la richiesta del rimettente di ridisegnare per via consequenziale l’intero sistema sanzionatorio collegato prima al reddito di cittadinanza e poi all’assegno di inclusione.

Conclusione

Con la sentenza n. 35 del 2026 la Corte costituzionale conferma dunque che la pena prevista per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza non viola né il principio di uguaglianza né quello di proporzionalità della pena.

Il punto più netto della decisione è questo: la cornice edittale da due a sei anni esprime una precisa scelta di politica criminale, collegata alla struttura del beneficio, alla sua facile accessibilità, all’ampiezza dei possibili destinatari e alla necessità di proteggere in modo effettivo le risorse pubbliche destinate all’inclusione.

Cosa ci portiamo a casa? Che non basta mostrare una differenza di pena rispetto ad altre figure di reato per dimostrare l’incostituzionalità della norma. Occorre dimostrare una manifesta irragionevolezza. E qui, secondo la Consulta, quella soglia non è stata superata.

Anche nel diritto penale costituzionale, insomma, la severità da sola non basta: per cadere, una pena deve essere anche irrazionale.


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