Reddito di cittadinanza agli stranieri: illegittimo requisito dei 10 anni di residenza

Articolo del 08/05/2026

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La Corte di giustizia UE (causa C-747/22) chiarisce che il requisito dei dieci anni di residenza previsto per il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Il reddito di cittadinanza poteva essere negato a un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria perché non residente in Italia da almeno dieci anni?

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, risponde di no: un requisito di residenza così lungo, anche se formulato in modo uguale per tutti, incide soprattutto sugli stranieri e integra una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

Il caso nasce dalla revoca del reddito di cittadinanza disposta dall’INPS nei confronti di un cittadino straniero, residente legalmente in Italia dal 2011 e titolare di protezione sussidiaria. Dopo un controllo amministrativo, l’Istituto accerta che l’interessato non possiede il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per questo interrompe il pagamento del sussidio e chiede la restituzione delle somme già percepite.

L’interessato contesta la decisione davanti al giudice italiano, sostenendo che quel requisito, in apparenza neutro, è in realtà più facile da soddisfare per i cittadini italiani che per i cittadini di Paesi terzi beneficiari di protezione internazionale. Il giudice nazionale rimette quindi la questione alla Corte di giustizia.

Il reddito di cittadinanza tra assistenza sociale e accesso al lavoro

La prima questione riguarda la natura del reddito di cittadinanza.

Secondo l’INPS, la misura non sarebbe una semplice prestazione assistenziale, ma rientrerebbe nelle politiche di occupazione e di integrazione sociale. Da qui l’argomento: per accedervi sarebbe legittimo richiedere un collegamento stabile con il territorio nazionale.

La Corte di giustizia segue un ragionamento diverso. Il reddito di cittadinanza è una misura di natura composita: include attività e servizi collegati all’accesso all’occupazione, come il percorso personalizzato di inserimento lavorativo e sociale, ma costituisce anche una prestazione di assistenza sociale, perché mira a garantire un sostegno economico minimo contro povertà ed esclusione sociale.

Questa qualificazione è decisiva: per entrambe le componenti opera il principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.

La regola europea: parità di trattamento per i beneficiari di protezione internazionale

La regola applicata dalla Corte è contenuta negli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE.

L’articolo 26 riguarda l’accesso all’occupazione e impone modalità equivalenti a quelle previste per i cittadini nazionali. L’articolo 29 riguarda l’assistenza sociale e prevede che i beneficiari di protezione internazionale ricevano adeguata assistenza sociale alla stregua dei cittadini dello Stato membro.

Lo Stato, quindi, non può introdurre condizioni ulteriori che rendano più difficile l’accesso a queste misure. La Corte sottolinea infatti che la durata della residenza non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per concedere ai beneficiari di protezione internazionale prestazioni di reddito minimo o misure di accesso al lavoro.

Il problema, allora, non è solo capire se il requisito si applica formalmente a tutti. Occorre verificare quale effetto produce nella realtà.

Perché il requisito dei dieci anni è discriminatorio

Il requisito della residenza decennale è scritto in modo uguale per tutti: vale per cittadini italiani, cittadini stranieri e beneficiari di protezione internazionale.

Ma una regola può essere uguale sulla carta e diseguale nei fatti.

Secondo la Corte, una condizione di residenza di dieci anni incide principalmente sugli stranieri. I cittadini italiani, di regola, hanno maggiori possibilità di soddisfarla. Il requisito, quindi, non è discriminatorio perché impossibile da soddisfare per tutti gli stranieri. Lo è perché, nella sua applicazione concreta, può essere soddisfatto più agevolmente dai cittadini nazionali e colpisce soprattutto i cittadini di Paesi terzi, tra cui i beneficiari di protezione internazionale.

Per questo la Corte qualifica la previsione come discriminazione indiretta: non distingue espressamente in base alla nazionalità, ma produce un effetto svantaggioso soprattutto nei confronti degli stranieri.

La decisione si muove in continuità con la precedente sentenza del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, che aveva già esaminato il requisito della residenza decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019, qualificandolo come criterio idoneo a produrre una discriminazione indiretta a danno degli stranieri.

Il costo della misura non giustifica la disparità

Il Governo italiano aveva richiamato il notevole onere amministrativo ed economico collegato alla concessione del reddito di cittadinanza. Secondo questa impostazione, sarebbe ragionevole riservare la misura a persone già ben integrate nella comunità nazionale.

La Corte non accoglie l’argomento.

Il costo della prestazione, osserva, è lo stesso per l’amministrazione, sia che il beneficiario sia cittadino italiano, sia che sia titolare di protezione internazionale. Il dato economico non basta quindi a giustificare una differenza di trattamento.

Inoltre, quando il diritto dell’Unione riconosce un diritto alla parità di trattamento, gli Stati membri non possono svuotarlo introducendo condizioni aggiuntive non previste dal legislatore europeo. Accogliere l’argomento dei costi significherebbe introdurre una deroga alla parità di trattamento non prevista dalla direttiva 2011/95/UE.

Il punto è semplice: se la prestazione rientra nell’assistenza sociale e nell’accesso all’occupazione, il beneficiario di protezione internazionale deve poterla ottenere alle stesse condizioni sostanziali dei cittadini nazionali, senza ostacoli sproporzionati.

La protezione internazionale non è uno status permanente

La Corte aggiunge un passaggio ulteriore.

Il diritto dell’Unione vuole garantire ai beneficiari di protezione internazionale un livello minimo di prestazioni. Questo obiettivo sarebbe compromesso se l’accesso a misure essenziali fosse subordinato a un periodo di residenza di dieci anni.

La ragione è legata alla natura stessa della protezione internazionale. Lo status non è necessariamente permanente: può cessare o essere revocato, con possibile rimpatrio della persona interessata nel Paese di origine.

Pretendere dieci anni di residenza rischia quindi di rendere l’accesso alla prestazione poco compatibile con la funzione di tutela minima riconosciuta dal diritto europeo.

Cosa decide la Corte di giustizia

La Corte di giustizia dichiara che il requisito della residenza di almeno dieci anni previsto dalla normativa italiana per il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

La misura, pur essendo formulata in modo identico per tutti, penalizza soprattutto gli stranieri e non trova una giustificazione obiettiva nel costo amministrativo ed economico della prestazione.

Ne deriva il contrasto con gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE, nella parte in cui garantiscono ai beneficiari di protezione internazionale la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e accesso all’occupazione.

Cosa ci portiamo a casa

La decisione lascia una regola pratica chiara: quando il diritto dell’Unione riconosce ai beneficiari di protezione internazionale la parità di trattamento, lo Stato non può introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla direttiva, come una lunga residenza pregressa, se questi requisiti producono un effetto svantaggioso soprattutto sugli stranieri.

Tradotto: non basta dire “vale per tutti”. Bisogna vedere chi, alla fine, resta fuori.


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