Referendum sulla giustizia: il Tar Lazio dice no al rinvio del voto

Articolo del 29/01/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia (legge costituzionale su ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare) si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

Il TAR Lazio, Sez. II-bis, con sentenza n. 1694 del 28 gennaio 2026, respinge il ricorso di quindici promotori della raccolta firme che chiedono, in sostanza, di spostare la data per consentire il completamento della loro iniziativa popolare.

Il caso in breve: due iniziative, una sola data

La legge costituzionale viene pubblicata in G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025. Tra il 4 e il 7 novembre 2025 vengono depositate in Cassazione quattro richieste di referendum da parte di almeno un quinto dei parlamentari; l’Ufficio centrale per il referendum le ammette il 18 novembre 2025.

Il 19 novembre 2025, i ricorrenti presentano anche loro una richiesta come promotori della raccolta di 500.000 firme ex art. 138, comma 2, Cost., sostenendo che il loro “quesito” sarebbe più aderente al testo.

Nel frattempo il Governo procede: delibera del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026, poi D.P.R. 13 gennaio 2026 (pubblicato in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2026) con cui si indice il referendum per 22-23 marzo 2026.

Da qui il ricorso: secondo i promotori, fissare il voto prima che finisca il tempo per la raccolta firme comprime il ruolo del corpo elettorale e rischia di far arrivare l’eventuale ammissione della loro richiesta “a giochi fatti”.

La normativa e i principi in materia

Il TAR inquadra la vicenda richiamando il doppio livello normativo del referendum costituzionale.

Da un lato, l’art. 138 Cost., che consente a un quinto dei parlamentari, a 500.000 elettori o a cinque Consigli regionali di chiedere il referendum entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale approvata senza la maggioranza dei due terzi.

Dall’altro, la legge n. 352/1970, che disciplina il procedimento attuativo: la verifica delle richieste da parte dell’Ufficio centrale per il referendum (art. 12), la comunicazione dell’ordinanza ammissiva (art. 13) e, soprattutto, l’indizione del referendum entro 60 giorni da tale comunicazione, con data fissata tra il 50° e il 70° giorno dal decreto (art. 15).

Nel definire la natura degli atti e i limiti del sindacato giurisdizionale, il TAR si colloca nel solco della giurisprudenza che qualifica l’indizione del referendum, quanto alla data, come atto di alta amministrazione, distinto dalle determinazioni dell’Ufficio centrale sul quesito, sottratte al controllo del giudice amministrativo.

La decisione e del TAR

1) Non sono atti politici: c’è giurisdizione

Il TAR respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: la decisione del Governo di proporre al Presidente della Repubblica la data del referendum e il conseguente D.P.R., quanto alla data, sono atti di alta amministrazione, cioè atti amministrativi “alti”, con discrezionalità ma vincolati da legge e finalità, e quindi sindacabili (con controllo meno ampio, centrato su illogicità manifeste).

Nota utile: il TAR distingue la data dal quesito. La parte del D.P.R. che “recepisce” il quesito fissato dall’Ufficio centrale segue il regime di (sostanziale) insindacabilità delle determinazioni dell’Ufficio centrale. Ma qui l’impugnazione riguarda la data, quindi la tutela è ammissibile.

2) Interventi ad opponendum: quasi tutti dentro, UIF fuori

I comitati che sostengono il “sì” vengono ammessi come interventori ad opponendum: basta un interesse anche “di fatto” ma differenziato.

Fa eccezione l’Unione Italiana Forense: il TAR dichiara l’intervento inammissibile per difetto del potere statutario di agire o resistere in giudizio a tutela degli scopi indicati.

3) Il merito: una volta ammesso il referendum, il procedimento è “attivato”

Il cuore della sentenza è qui.

I ricorrenti provano a costruire un conflitto tra:

  • il termine di tre mesi dell’art. 138 Cost. (per presentare le richieste), e

  • il termine dei 60 giorni dell’art. 15 l. 352/1970 (per indire il referendum dopo l’ordinanza di ammissione).

Secondo loro, l’art. 138 imporrebbe di aspettare la fine dei tre mesi, e quindi di “neutralizzare” l’art. 15, altrimenti la richiesta popolare rischia di non arrivare mai all’ammissione in tempo.

Il TAR non segue.

  • L’art. 138 Cost. attribuisce la legittimazione a tre soggetti equiordinati (il testo usa “o”): ciò che conta è che una minoranza qualificata attivi la provocatio ad populum.

  • Quando una richiesta è già stata ammessa dall’Ufficio centrale, lo scopo costituzionale (portare la legge al vaglio popolare) è già raggiunto: non c’è un interesse costituzionalmente protetto a far dipendere l’indizione da ulteriori iniziative successive.

  • Di conseguenza, il Governo non deve differire l’indizione, perché altrimenti finirebbe per disapplicare l’art. 15 l. 352/1970 e incrinare la certezza dei tempi del procedimento.

Il TAR valorizza anche l’art. 15, comma 3, l. 352/1970: l’unica ipotesi espressa di possibile rinvio è quella della contemporanea pubblicazione di un’altra legge costituzionale o di revisione, per accorpare due referendum. Fuori da quel caso, il sistema non contempla rinvii “creativi”.

4) Il “quesito” non è dei promotori: nel referendum ex art. 138 è fissato dalla legge

Un passaggio tecnico chiarisce perché il discorso sulla “migliore formulazione” del quesito non regge.

Nel referendum costituzionale ex art. 138 Cost. il quesito non è nella disponibilità dei promotori: la formula è fissata dall’art. 16 l. 352/1970. Per questo:

  • non ha senso invocare, per analogia, l’art. 32 (concentrazione dei quesiti), che riguarda il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e presuppone quesiti “costruiti” dai promotori;

  • non c’è un diritto dei promotori a “far correggere” il quesito già ammesso.

5) Nessuna “consuetudine costituzionale” che imponga di attendere

I ricorrenti richiamano una prassi dal 2001: prima si aspetta la scadenza dei tre mesi e poi si indice.

Il TAR nega che ci sia prova di una vera consuetudine (mancano elemento oggettivo e opinio juris). In più, in tornate come 2016 e 2020, i tempi furono diversi per ragioni legate alle ordinanze dell’Ufficio centrale e, nel 2020, per interventi normativi connessi alla pandemia: non basta per trasformare una serie di scelte contingenti in una regola.

6) Spazi media e rimborsi: non sono “tagliati fuori”

Sul piano pratico, il TAR aggiunge due chiarimenti:

  • per gli spazi sui media, la legge 28/2000, art. 4, comma 2, lett. d), ripartisce gli spazi “in misura uguale” tra favorevoli e contrari, senza subordinare l’accesso all’ammissione della richiesta popolare;

  • quanto ai rimborsi (legge 157/1999, art. 1, comma 4), il diritto nasce con lo status di comitato promotore: per il referendum ex art. 138 ciò si collega alla legittimità riconosciuta dall’Ufficio centrale ex art. 12 l. 352/1970. L’indizione non impedisce, in astratto, che l’Ufficio centrale valuti anche la richiesta popolare.

Conclusione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Unione Italiana Forense, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato le spese.

Le date del referendum quindi restano quelle fissate: 22 e 23 marzo 2026.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472