È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al Presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64 del 15 maggio 2025, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge della Regione Campania n. 16 del 2024.
La norma impugnata, pur ribadendo formalmente il divieto di un terzo mandato consecutivo, prevedeva che il computo dei mandati decorresse da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. In questo modo, di fatto, veniva azzerato il conteggio dei mandati già svolti, rendendo ammissibile una terza candidatura.
La questione ha conseguenze pratiche immediate: secondo quanto stabilito dalla Corte, Vincenzo De Luca non potrà candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania.
Il primo comma dell'art. 122 della Costituzione stabilisce che spetta alle leggi regionali disciplinare il sistema di elezione del Presidente della Giunta e i casi di ineleggibilità, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Proprio uno di questi principi è contenuto nella legge statale n. 165 del 2004, che pone un limite al numero dei mandati consecutivi: due.
Questo limite si applica in tutte le Regioni ordinarie che abbiano optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta, come previsto dallo statuto.
Secondo la Corte costituzionale, il divieto del terzo mandato consecutivo è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione. Esso rappresenta una scelta discrezionale del legislatore statale per bilanciare il potere del vertice monocratico con un limite funzionale alla periodica alternanza democratica.
Non si tratta di un aspetto che incide sulla "forma di governo", riservata agli statuti regionali ex art. 123 Cost., bensì di una misura appartenente al più ampio ambito della disciplina elettorale.
Inoltre, secondo la Corte, la vincolatività dei principi fondamentali non dipende dal recepimento da parte della Regione: anche norme puntuali e specifiche possono avere tale natura. Il divieto in questione, proprio in quanto tale, non necessita di integrazione regionale per diventare operativo.
Nel caso della Regione Campania, il principio è diventato vincolante dal 2009, con l'entrata in vigore della legge elettorale regionale n. 4, che non solo non deroga al divieto, ma rinvia espressamente, all'art. 1, comma 3, alle norme statali vigenti "in quanto compatibili".
L'art. 1 della legge campana n. 16/2024, introducendo una deroga ex post che esclude la computabilità dei mandati già svolti, viola tale principio fondamentale.
La sentenza n. 64/2025 chiarisce inoltre che l'eventuale mancata impugnazione da parte del Governo di analoghe leggi di altre Regioni non legittima la deroga: l'illegittimità può sempre essere fatta valere in via incidentale.
La pronuncia della Corte costituzionale rafforza l'obbligo per le Regioni di rispettare i principi fondamentali fissati a livello statale, anche quando disciplinano autonomamente la materia elettorale.
Per i Presidenti di Regione già al secondo mandato consecutivo, niente scorciatoie: la regola del limite ai mandati è chiara e vincolante.
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