
La Consulta (159/2026) dichiara non fondate le questioni sulla disciplina che impone il non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. anche se la querela è stata rimessa, quando l’imputato non conosce la pendenza del processo.
Se la querela viene rimessa, ma l’imputato non è stato rintracciato e non risulta a conoscenza del processo, il giudice può dichiarare subito estinto il reato?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2 ottobre 2026, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sugli articoli 155 c.p., 420-quater, comma 1, c.p.p., 554-bis, comma 2, c.p.p. e, in via subordinata, 554-ter, comma 1, c.p.p.
Il punto è questo: la remissione della querela non estingue automaticamente il reato se il querelato non sa del processo e non è stato messo in condizione di conoscere la remissione. Prima di chiudere tutto, bisogna tutelare il suo diritto di scegliere se accettare quella remissione oppure ricusarla e difendersi nel merito.
La vicenda nasce da un procedimento per tentato furto aggravato, reato procedibile a querela.
L’imputata non compare all’udienza predibattimentale. Non ci sono le condizioni per procedere in sua assenza e, secondo il giudice, vi sono elementi per ritenere che non conosca la pendenza del processo.
La persona offesa, però, rimette la querela.
A quel punto il Tribunale di Firenze si chiede: ha senso continuare con le ricerche? Non sarebbe più semplice dichiarare subito il reato estinto per remissione della querela, evitando ulteriori attività e ulteriori costi?
Secondo il giudice rimettente, la disciplina vigente sarebbe irragionevole, perché impone una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo anche quando la persona offesa ha ormai ritirato la querela.
La Corte costituzionale parte da un dato essenziale: la remissione della querela produce l’estinzione del reato solo se il querelato non la ricusa.
Quindi non basta che la persona offesa ritiri la querela. Occorre anche che il querelato sia messo nella condizione di accettare quella scelta, espressamente o tacitamente.
La mancata comparizione in udienza può valere come mancata ricusa solo se l’imputato conosce la remissione, o almeno è stato posto in condizione di conoscerla. È il principio già affermato dalle Sezioni Unite penali n. 27610/2011.
Se invece l’imputato non sa del processo e non sa nemmeno della remissione, non si può trasformare il suo silenzio in accettazione.
Perché?
Perché il querelato può avere interesse a non chiudere il processo con una causa estintiva. Potrebbe voler ottenere una decisione nel merito, cioè una pronuncia che affermi la sua innocenza rispetto al fatto contestato.
Per la Consulta, la disciplina non è irragionevole.
Il legislatore ha ampia discrezionalità nel regolare gli istituti processuali. In questo caso, la scelta di non dichiarare subito estinto il reato tutela l’imputato che, per fatto a lui non addebitabile, non conosce la pendenza del processo.
La precisazione è decisiva.
Non si parla dell’imputato che si sottrae volontariamente al processo. Si parla dell’imputato che non risulta consapevole del processo e che, quindi, non può esercitare le proprie scelte difensive.
In questa situazione, la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. ha una funzione particolare. È una sentenza “a doppia faccia”: da un lato chiude il processo in rito; dall’altro contiene già le istruzioni per riaprirlo se l’imputato viene rintracciato.
Se ciò accade, l’imputato potrà interloquire sulla remissione della querela, potrà ricusarla e difendersi nel merito, oppure potrà confrontarsi con eventuali cause estintive, come la prescrizione, e con le formule di proscioglimento più favorevoli.
Il Tribunale di Firenze aveva sostenuto anche un’altra tesi: l’imputata aveva avuto notizia formale del procedimento nella fase delle indagini. Per la Corte, però, questo non basta.
Sapere che ci sono state indagini non significa sapere che pende un processo. E non significa sapere che, in quel processo, la persona offesa ha rimesso la querela.
La Corte respinge anche l’argomento dei costi. Il fatto che le ricerche possano generare spese e attività ulteriori non basta a rendere incostituzionale la disciplina. Si tratta di inconvenienti pratici, non di un vizio della norma.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159/2026, afferma quindi un principio chiaro: l’efficienza della giustizia e la ragionevole durata del processo non possono sacrificare il contraddittorio.
Se l’imputato non è stato rintracciato e non risulta a conoscenza della pendenza del processo, la remissione della querela non consente al giudice di dichiarare automaticamente estinto il reato.
Prima bisogna garantire all’imputato la possibilità di scegliere: accettare la remissione, ricusarla e difendersi, oppure interloquire sulle altre possibili cause di proscioglimento.
Cosa ci portiamo a casa?
La querela rimessa può chiudere il processo, ma non può farlo passando sopra al diritto dell’imputato di sapere che quel processo esiste.
Anche quando la persona offesa dice “per me è finita”, il processo deve ancora rivolgere una domanda al querelato. Peccato che, prima, debba riuscire a trovarlo.
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Testo integrale di Corte Costituzionale, Sentenza n.159 del 02/10/2026
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