
Pubblicata in Gazzetta la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, che interviene in modo strutturale sulla responsabilità amministrativa per danno erariale e sul ruolo della Corte dei conti.
L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere più rapidi e prevedibili i procedimenti contabili e superare la cosiddetta “paura della firma”, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo e di supporto preventivo alle amministrazioni.
La riforma si inserisce nel solco della disciplina storica della responsabilità erariale e del processo contabile, ma ne ridisegna alcuni snodi fondamentali, incidendo sia sull’elemento soggettivo dell’illecito sia sugli strumenti di intervento della magistratura contabile.
Il cuore dell’intervento riguarda la ridefinizione della responsabilità amministrativa. La legge restringe l’area della colpa grave rilevante ai fini del danno erariale, valorizzando criteri di maggiore certezza e prevedibilità. In particolare, la colpa grave viene ancorata a violazioni evidenti delle regole applicabili o a errori macroscopici nella ricostruzione dei fatti, mentre resta esclusa quando l’azione o l’omissione siano state determinate dal riferimento a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
In questa prospettiva, il legislatore mira a proteggere l’amministratore e il funzionario che operano in un quadro normativo incerto, evitando che l’esercizio della funzione pubblica sia paralizzato dal timore di responsabilità personali.
La riforma interviene anche sul trattamento sanzionatorio del danno erariale. Al di fuori delle ipotesi di dolo o di illecito arricchimento, viene rafforzato il potere del giudice contabile di ridurre l’addebito, introducendo un tetto massimo alla condanna risarcitoria. La responsabilità patrimoniale del singolo viene così ricondotta a un ambito proporzionato, legato al pregiudizio effettivamente riconducibile alla condotta e alla posizione del responsabile.
Questa scelta segna un passaggio significativo verso un modello di responsabilità meno punitivo e più calibrato, orientato a distinguere gli errori gestionali dalle condotte realmente lesive dell’interesse pubblico.
Accanto alla dimensione repressiva, la legge valorizza in modo esplicito il ruolo preventivo della Corte dei conti. Viene ampliata l’area dei controlli preventivi di legittimità su atti e procedure di spesa, con particolare attenzione alle operazioni connesse ai programmi di investimento nazionali ed europei.
Parallelamente, si rafforza la funzione consultiva della Corte, che può esprimere pareri su questioni giuridiche concrete in materia di contabilità pubblica, quando siano coinvolti interventi di rilievo economico e siano già emerse criticità sul piano contabile. Il parere preventivo diventa così uno strumento di orientamento ex ante, destinato a ridurre il rischio di contenzioso e di responsabilità successive.
Un altro asse centrale della Legge Foti è la delega al Governo per la riorganizzazione complessiva delle funzioni della Corte dei conti e per l’aggiornamento del sistema della giustizia contabile. L’obiettivo è incrementare l’efficienza dell’azione di controllo e di giudizio, intervenendo anche su profili organizzativi e procedurali.
La delega comprende inoltre la disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici coinvolti in giudizi di responsabilità amministrativa, con l’intento di assicurare criteri più omogenei e prevedibili da parte delle amministrazioni di appartenenza.
Il nuovo regime della responsabilità erariale trova applicazione anche nei procedimenti e nei giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una scelta che incide direttamente sulle strategie difensive in corso e che rafforza l’impatto immediato della riforma.
Sul piano sistemico, le amministrazioni sono chiamate a un utilizzo più consapevole degli strumenti di controllo e di consultazione preventiva, soprattutto nelle grandi operazioni di spesa. Per dirigenti e funzionari, la riforma ridisegna il delicato equilibrio tra responsabilità personale e dovere di assumere decisioni, cercando di coniugare tutela dell’erario e funzionalità dell’azione amministrativa.
Il nuovo impianto non è privo di contestazioni. Le opposizioni hanno denunciato il rischio di una eccessiva attenuazione dei presidi di legalità, evidenziando come la restrizione della colpa grave e i limiti alla condanna possano tradursi in una generalizzata deresponsabilizzazione degli amministratori. Particolari perplessità sono state sollevate anche sul rafforzamento dei pareri preventivi, considerati da alcuni un possibile fattore di appesantimento dell’attività della Corte senza adeguati correttivi organizzativi.
In ogni caso, la Legge Foti segna un passaggio rilevante nel rapporto tra amministrazione, responsabilità e controllo contabile, destinato a incidere in modo duraturo sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’operato di chi è chiamato a governarle.
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