È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, che proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale resta applicabile la disciplina transitoria in materia di responsabilità erariale introdotta dall'art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020.
La norma, già oggetto di diverse proroghe (l'ultima con il Milleproroghe 2024), limita la responsabilità per danno erariale alle sole condotte dolose, escludendo quindi la colpa grave per amministratori, funzionari pubblici e soggetti privati incaricati della gestione di risorse pubbliche. Tuttavia, la limitazione non si applica ai danni derivanti da omissione o inerzia.
Con il nuovo decreto, il Governo ha esteso tale regime anche ai fatti verificatisi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del D.L. 68/2025, in modo da garantire continuità normativa ed evitare vuoti applicativi.
Le ragioni della proroga
La proroga è motivata dalla volontà di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa, soprattutto in un contesto di crescente complessità normativa. L'obiettivo è evitare che il timore di incorrere in responsabilità per colpa grave - la cosiddetta "paura della firma" - rallenti le procedure e paralizzi le decisioni dei funzionari pubblici.
Riducendo l'ambito della responsabilità al solo dolo commissivo, il legislatore punta a incentivare l'azione amministrativa, rendendo più rischiosa l'inazione (omissioni e inerzie) piuttosto che l'attività, sanzionabile solo se compiuta con intenzionalità dannosa.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 21 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, dispone che la responsabilità erariale sia limitata ai casi in cui "la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto agente". La norma ha introdotto un regime eccezionale e transitorio, già più volte prorogato, che ha sottratto alla giurisdizione della Corte dei conti le condotte connotate da sola colpa grave, con esclusione delle omissioni.
Il primo comma dello stesso articolo chiarisce che, per accertare il dolo, è necessaria la dimostrazione dell'evento dannoso.
Conclusione
La nuova proroga non modifica la sostanza del regime introdotto nel 2020, ma ne estende ulteriormente l'efficacia, confermando l'intenzione del legislatore di proteggere l'attività della pubblica amministrazione da un eccesso di timore paralizzante, senza rinunciare al contrasto delle condotte dolose e delle omissioni gravi.
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