Responsabilità sanitaria: incostituzionale non consentire al medico imputato di citare l’assicurazione della struttura

Articolo del 26/11/2025

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, ha dichiarato illegittimo l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui impedisce al medico imputato di citare nel processo penale l’assicurazione della struttura sanitaria per le coperture obbligatorie previste dalla Legge Gelli-Bianco.

La Corte estende così al settore sanitario la possibilità, già riconosciuta per altre assicurazioni obbligatorie, di coinvolgere il responsabile civile.

La vicenda

Il caso nasce dal Tribunale di Verona, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico.

L’imputato aveva chiesto di poter chiamare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la mancata previsione normativa creasse una disparità di trattamento rispetto al processo civile.

La normativa

Il punto di partenza è l’art. 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

Il divieto contenuto nell’art. 83 c.p.p. impediva però all’imputato medico di chiedere la citazione dell’assicuratore nel processo penale, pur in presenza di un’assicurazione destinata a coprire proprio quel tipo di rischio.

La decisione della Corte

La Corte richiama anche i propri precedenti:

  • sent. n. 112/1998 (circolazione stradale),

  • sent. n. 159/2022 (attività venatoria), che avevano già riconosciuto la possibilità di citare l’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile.

Il ragionamento è lineare: se la legge impone l’assicurazione per proteggere pazienti e medici, allora non ha senso impedirne l’attivazione proprio quando serve, cioè nel processo penale per responsabilità sanitaria.
Nel caso esaminato, il medico si sarebbe trovato esposto direttamente alla pretesa risarcitoria della parte civile, senza la possibilità di coinvolgere l’assicuratore che — per legge — deve garantire il ristoro dei danni.

Secondo la Corte, questa preclusione viola l’art. 3 Cost., perché crea una ingiustificata disparità rispetto a quanto avviene:

  • nel processo civile, dove il convenuto può chiamare in garanzia il proprio assicuratore;

  • nelle altre ipotesi di assicurazioni obbligatorie, dove la citazione è già ammessa.

La polizza sanitaria, osserva la Corte, svolge una funzione plurima: tutela il paziente danneggiato, garantisce il medico assicurato, e contribuisce a ridurre la medicina difensiva. Escludere la citazione nel penale significa rendere meno efficace la copertura assicurativa stessa.

Per coerenza sistematica, la Corte dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’art. 10, comma 2, della legge n. 24/2017, che riguarda i medici che esercitano in regime libero-professionale, anch’essi tenuti a copertura assicurativa obbligatoria.

Conclusione

Dopo questa decisione, il medico imputato può chiedere la citazione in giudizio dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, esattamente come accade per altre assicurazioni obbligatorie.

Si tratta di un passaggio che modifica l’assetto delle strategie difensive nei processi penali per responsabilità medica: l’assicuratore potrà essere coinvolto direttamente e la posizione economica del medico potrà essere meglio tutelata.


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