
Può una parte riaprire un processo con la revocazione sostenendo che il giudice nazionale ha “letto male” una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea resa su rinvio pregiudiziale?
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 7 gennaio 2026, n. 126, risponde in modo netto di no.
L’eventuale scorretta applicazione o interpretazione del diritto UE (anche se veicolata da una pronuncia della Corte di giustizia) resta un errore di diritto, non un errore di fatto. E non c’è neppure contrasto tra giudicati, perché la decisione pregiudiziale della Corte di giustizia non è un giudicato sostanziale.
La vicenda nasce dal provvedimento con cui l’AGCM ha accertato una pratica commerciale scorretta (artt. 20, 21, 23 del d.lgs. 206/2005, Codice del consumo) legata alla commercializzazione di veicoli diesel con dispositivo di manipolazione delle emissioni e a informazioni considerate ingannevoli sul carattere “ecologico” del prodotto. L’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato aveva attivato un rinvio pregiudiziale e la Corte di giustizia (sentenza 14 settembre 2023, C-27/22) aveva chiarito, tra l’altro, che la sanzione amministrativa nazionale può avere natura “penale” ai fini dell’art. 50 della Carta e che il ne bis in idem può operare anche rispetto a una condanna penale intervenuta in un altro Stato membro.
Dopo la decisione di merito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2791/2024), le società hanno proposto ricorso per revocazione contro quella sentenza, sostenendo – in sintesi – che il giudice nazionale avrebbe interpretato in modo errato la pronuncia della Corte di giustizia (e quindi applicato male il ne bis in idem).
Il Consiglio di Stato ricorda che la revocazione nel processo amministrativo (art. 106 c.p.a.) rinvia, per i casi tipici, all’art. 395 c.p.c.. Due sono quelli invocati nel giudizio:
errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.);
contrasto tra giudicati (art. 395, n. 5, c.p.c.).
La sentenza n. 126/2026 ribadisce la linea già consolidata: la revocazione è un rimedio straordinario, con confini oggettivi stretti. Non è un “secondo appello” e non può trasformarsi in un modo per riaprire la discussione sul merito o sulla corretta lettura delle norme.
Per il Consiglio di Stato, l’errore di fatto revocatorio è una svista sulla percezione materiale degli atti: il giudice prende per vero un fatto che dagli atti risulta incontrovertibilmente falso (o viceversa), in modo decisivo e su un punto che non è stato davvero oggetto di apprezzamento e motivazione.
Se invece la doglianza riguarda l’interpretazione delle norme o l’applicazione dei principi (anche quelli affermati dalla Corte di giustizia), siamo nel campo dell’errore di diritto. E l’errore di diritto non apre la porta alla revocazione.
Qui sta il passaggio chiave: una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia è interpretativa. Fornisce il significato della norma UE e vincola il giudice del rinvio su quell’interpretazione, ma non accerta i fatti della controversia. L’accertamento e la valutazione concreta dei fatti restano del giudice nazionale.
Di conseguenza, anche se una parte ritiene che il giudice abbia applicato male l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, la censura non riguarda un “abbaglio” sugli atti: riguarda la corretta applicazione del diritto UE. Quindi non rientra nell’art. 395, n. 4, c.p.c.
La seconda strada invocata era il contrasto tra giudicati. Ma il Consiglio di Stato chiude anche questa porta.
Il contrasto revocatorio presuppone due decisioni con giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) incompatibili tra loro, cioè due statuizioni che attribuiscono o negano lo stesso bene della vita.
La decisione della Corte di giustizia resa su rinvio pregiudiziale non decide il bene della vita della controversia nazionale: chiarisce il diritto UE e, al massimo, offre elementi utili per applicarlo. La “definizione” della lite resta al giudice nazionale. Per questo, anche se la pronuncia europea è vincolante sul piano interpretativo, non può essere qualificata come giudicato sostanziale idoneo a generare un “contrasto tra giudicati” ex art. 395, n. 5, c.p.c.
La sentenza n. 126/2026 richiama un precedente europeo mirato: Corte di giustizia, 7 luglio 2022, C-261/21, F. Hoffmann-La Roche e a.. In quel caso la Corte ha affermato che, rispettati i principi di equivalenza ed effettività, uno Stato membro può limitare la revocazione a ipotesi eccezionali e tassative, senza includere l’ipotesi in cui la parte soccombente sostenga che il giudice di ultimo grado non abbia tenuto conto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nello stesso procedimento.
In altre parole: l’Unione non impone agli Stati membri un rimedio straordinario ulteriore per “controllare” ex post se il giudice nazionale abbia applicato correttamente la risposta pregiudiziale.
Resta fermo, però, che una violazione del diritto UE da parte di un giudice di ultimo grado può, in presenza dei presupposti, aprire la strada alla responsabilità dello Stato (la sentenza richiama la logica della giurisprudenza Köbler).
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce un punto pratico, utile soprattutto a chi valuta rimedi “di chiusura” dopo un giudicato:
se il problema è che il giudice nazionale ha interpretato o applicato male una sentenza della Corte di giustizia, la strada della revocazione non è percorribile;
l’errore di fatto revocatorio resta confinato alle sviste sulla materialità degli atti;
non c’è contrasto tra giudicati con la decisione pregiudiziale, perché manca un vero giudicato sostanziale europeo;
il dialogo con la Corte di giustizia è “preventivo” (rinvio ex art. 267 TFUE): se qualcosa non torna, il sistema non prevede una revocazione per rimettere in pista il giudizio, ma può aprire – nei casi più gravi e tipizzati – altri piani di tutela.
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