Ricorso per cassazione troppo lungo: quando la prolissità costa cara

Articolo del 21/01/2026

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Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione troppo lungo?

E soprattutto: superare i limiti dimensionali previsti dalla legge comporta automaticamente l’inammissibilità dell’atto?

La risposta non è teorica ma molto concreta e arriva dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 802, che affronta per la prima volta in modo esplicito l’applicazione del D.M. n. 110/2023, attuativo del nuovo art. 121 c.p.c..

La Corte chiarisce che la prolissità non è una mera questione stilistica, ma può avere effetti diretti sul piano economico, anche quando il ricorso resta formalmente ammissibile.


Il caso concreto esaminato dalla Cassazione

Nel giudizio di legittimità deciso con l’ordinanza n. 802/2026, il ricorrente aveva depositato un ricorso per cassazione di circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri, senza indicare alcuna ragione di deroga ai limiti dimensionali.

Un atto che supera ampiamente sia il limite di 80.000 caratteri previsto per gli atti principali, sia il limite di 30 pagine per l’esposizione introduttiva nel giudizio di legittimità, oltre a discostarsi dai criteri fissati dal Protocollo sul processo civile in Cassazione del 1° marzo 2023.

La controparte eccepisce, per questo motivo, l’inammissibilità del ricorso, denunciando la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità.


Il quadro normativo: art. 121 c.p.c. e D.M. 110/2023

La Corte coglie l’occasione per ricostruire il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 121 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia), secondo cui tutti gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.

Il D.M. n. 110/2023 rende questo principio operativo, traducendolo in parametri misurabili: limiti quantitativi di caratteri e pagine, criteri tipografici standardizzati e la possibilità di una deroga motivata ex art. 5 del decreto.

La finalità è dichiarata: favorire la ragionevole durata del processo, assicurare la leggibilità degli atti nel processo civile telematico e rafforzare il principio di leale collaborazione processuale tra le parti e il giudice.


La prolissità rende il ricorso inammissibile?

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però le conseguenze della violazione dei limiti dimensionali.

La Cassazione chiarisce che la sola violazione del D.M. n. 110/2023 non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso. Quest’ultima si verifica solo quando la prolissità si traduce in una esposizione dei fatti oscura o lacunosa, ovvero compromette l’intelligibilità delle censure, così violando i requisiti di contenuto-forma dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 37552/2021).

Nel caso concreto, pur a fronte di un atto manifestamente eccedente, la Corte ritiene che il ricorso resti comprensibile, respingendo quindi l’eccezione preliminare di inammissibilità.


L’effetto concreto: la sanzione passa dalle spese

Il vero snodo decisionale si sposta, allora, sul terreno delle spese processuali.

Secondo la Corte, la violazione dei limiti dimensionali integra comunque una violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, rilevante ai fini di una modulazione peggiorativa della liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c..

Poiché il D.M. n. 110/2023 non individua parametri autonomi di liquidazione, occorre fare riferimento ai criteri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Nel caso esaminato, la Corte liquida le spese ai valori massimi dello scaglione, riconoscendo compensi per 40.000 euro, oltre accessori, motivando la scelta con l’inutilità e la prolissità delle difese, ritenute contrarie al principio di leale collaborazione processuale.


Cosa cambia nella pratica per gli avvocati

La decisione offre indicazioni operative molto chiare per la pratica.

Il ricorso “chilometrico” non è più neutro: anche quando non sfocia nell’inammissibilità, può incidere in modo significativo sulla condanna alle spese. I limiti del D.M. 110/2023 non sono semplici raccomandazioni, ma regole effettive, che impongono una scelta consapevole nella redazione degli atti.

Se il caso richiede uno sforamento, la deroga deve essere espressamente motivata. In mancanza, il rischio non è tanto quello di perdere l’accesso al giudizio di legittimità, quanto di pagare il prezzo di una difesa ritenuta inutilmente prolissa.

In Cassazione, oggi, la sintesi non è una rinuncia argomentativa, ma una tecnica difensiva: scrivere meno, se fatto bene, può significare difendere meglio.


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