Rifiuto di atti d’ufficio: non ogni richiesta al PM impone un atto dovuto

Articolo del 09/10/2026

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L’obbligo del PM di svolgere indagini anche a favore dell’indagato non rende automaticamente dovuta ogni acquisizione documentale richiesta o segnalata.

Se il PM riceve documenti da un altro procedimento, magari potenzialmente favorevoli alla difesa, deve sempre acquisirli e depositarli?

La Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 34812 depositata il 29 settembre 2026, risponde di no.

Per configurare il rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328, comma 1, c.p. non basta che l’attività richiesta sia utile o opportuna. Occorre che si tratti di un atto dovuto, cioè obbligatorio almeno nella sua adozione e non rimesso a una valutazione discrezionale del pubblico ministero.

Nel caso esaminato, due PM erano stati condannati nei giudizi di merito per non avere acquisito e depositato nel processo Eni-Nigeria alcuni documenti provenienti da un procedimento collegato e trasmessi da un altro magistrato dello stesso ufficio. La Cassazione annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Quando l’atto del PM è davvero dovuto?

Il punto centrale è distinguere tra atto dovuto e attività rimessa alla valutazione del magistrato.

L’art. 328, comma 1, c.p. riguarda gli atti che, per ragioni di giustizia, devono essere compiuti senza ritardo. Restano invece fuori dalla fattispecie gli atti processuali non contemplati da protocolli obbligati, il cui compimento dipende dallo sviluppo dell’indagine e dalle valutazioni del PM.

In altre parole, non basta che un documento possa risultare utile: se occorre prima valutarne rilevanza, pertinenza e utilità rispetto al procedimento, non siamo di fronte a un automatismo.

Questo non significa che le scelte investigative siano sottratte a ogni controllo. Eventuali omissioni possono rilevare sotto altri profili, ma non diventano per ciò solo rifiuto di atti d’ufficio.

Art. 358 c.p.p.: il PM deve cercare anche gli elementi favorevoli

L’art. 358 c.p.p. impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

Ma, chiarisce la Cassazione, questa regola è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell’azione penale. Non attribuisce alla difesa il potere di imporre uno specifico atto investigativo.

La Corte sottolinea inoltre che l’art. 358 c.p.p. opera nella fase delle indagini preliminari: non consente quindi di ricavare automaticamente un obbligo di acquisizione nel successivo dibattimento.

E se i documenti arrivano da un altro PM?

Nemmeno la trasmissione da parte di un altro magistrato rende l’acquisizione automatica.

L’art. 430 c.p.p. consente al pubblico ministero di svolgere attività integrativa di indagine dopo il decreto che dispone il giudizio. Ma i documenti raccolti da un altro PM diventano attività integrativa del processo in corso solo dopo un autonomo atto di recepimento del magistrato procedente.

Spetta infatti a quest’ultimo valutarne rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all’imputazione.

L’invio degli atti costituisce quindi una mera segnalazione, inidonea a determinare, da sola, un obbligo di acquisizione e deposito.

Perché non c’è rifiuto di atti d’ufficio

Nel caso concreto, l’acquisizione dei documenti richiedeva una valutazione autonoma dei PM titolari del procedimento.

Proprio questa discrezionalità impedisce di qualificare l’attività come atto dovuto ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p.

Né cambia il risultato il fatto che i documenti potessero contenere elementi favorevoli agli imputati o fossero stati segnalati da un altro magistrato: la decisione sul loro ingresso nel fascicolo restava affidata al PM procedente.

La Cassazione annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Cosa ci portiamo a casa?

L’obbligo del PM di considerare anche gli elementi favorevoli all’indagato non trasforma ogni richiesta investigativa in un atto dovuto.

Per configurare il rifiuto di atti d’ufficio, serve un atto che la legge impone di compiere senza lasciare spazio a una valutazione sulla sua adozione.

Se invece il PM deve prima decidere se un documento sia rilevante, pertinente e utilizzabile, siamo nel campo della discrezionalità investigativa.

In sintesi: una segnalazione può imporre una valutazione, non necessariamente un’acquisizione.


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