Procedibilità d'ufficio e flagranza, in Gazzetta il correttivo della riforma Cartabia

Articolo del 05/06/2023

Pubblicata in Gazzetta la Legge 24 maggio 2023, n. 60 che introduce norme riguardanti la procedibilità d'ufficio e l'arresto obbligatorio in caso di flagranza.

Il provvedimento correttivo risolvere talune problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (Dlgs n. 150/2022), che ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa.

Il provvedimento agisce su due aspetti principali:

  • quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte;
  • per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa.

Le nuove norme consentono la procedibilità d'ufficio per tutti i reati perseguibili a querela, in presenza di specifiche aggravanti:

  • finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis.1, comma 1, del codice penale);
  • aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso, o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (articolo 416-bis, comma, 1 del codice penale).

Il provvedimento prevede anche l'inclusione del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) tra i reati per i quali l'articolo 71 del Codice antimafia (Dlgs n. 159 del 2011) consente la procedibilità d'ufficio, se commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Significativa la modifica al comma 3 dell'art. 380 c.p.p., che in precedenza consentiva l'arresto in flagranza solo se era stata proposta querela, con conseguente immediata liberazione dell'arrestato in caso di ritiro della stessa. La nuova versione, invece, consente l'arresto anche se la querela non è stata contestualmente presentata e la persona offesa non è facilmente rintracciabile, concedendo un lasso di tempo di 48 ore per la presentazione della querela.

Viene altresì modificato il comma 3 dell'art. 381 Cpp, che ora richiede la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 90-bis del codice di procedura penale alla persona offesa, indipendentemente dalla forma in cui viene proposta la querela.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472