Riforma fiscale, il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri

Articolo del 17/03/2023

Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

Le principali novità della riforma sono:

  • IRPEF: revisione dell'intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche per attuare gradualmente l'obiettivo della "equità orizzontale". Ciò include l'individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, la deducibilità delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori e l'applicazione di un'impresa sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all'incremento del reddito del periodo d'imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti.
  • IRES: la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell'aliquota IRES qualora vengano rispettate le condizioni in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito prodotto sia impiegata in investimenti e in nuove assunzioni, e gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.
  • IVA: revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevede la revisione della definizione dei presupposti dell'imposta per renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea e delle norme di esenzione, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote, la revisione della disciplina della detrazione e la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA per semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto.
  • IRAP: si dispone una revisione organica dell'IRAP volta all'abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro.
  • Statuto del Contribuente: revisione dello Statuto del Contribuente con il consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell'ente impositore dell'obbligo di motivazione e specificando le prove su cui si basa la pretesa tributaria.

Tempi di attuazione. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

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DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

 


PARTE I — I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE
Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)
Articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale)
Articolo 3 (Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)
Articolo 4 (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

PARTE II - I TRIBUTI 
CAPO I — LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IVA E L'IRAP
Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche) 
Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)
Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)    
Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle 
attività produttive)      
Articolo 9 (Altre disposizioni)     
CAPO II — GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
Articolo 10 -(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri 
tributi indiretti, diversi dall'IVA)    15
Articolo 11 (Revisione della disciplina doganale)
Articolo 12 (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)    
CAPO III — I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI    
Articolo 13 (Tributi regionali)    
Articolo 14 (Tributi locali)    
CAPO IV — I GIOCHI    
Articolo 15 (Giochi)

PARTE III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI    
CAPO I — I PROCEDIMENTI    
Articolo 16 (Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)    
Articolo 17 (Procedimento accertativo)        
Articolo 18 (Procedimenti di riscossione e di rimborso)            
Articolo 19 (Procedimenti del contenzioso)            
CAPO II - Sanzioni        
Articolo 20 (Le sanzioni)    
            
PARTE IV — TESTI UNICI E CODICI    
Articolo 21 (Testi unici e codificazione della materia tributaria)    .    

PARTE V — DISPOSIZIONI FINANZIARIE        .         
Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)    
 


 

PARTE I — I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Articolo 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)

1.    Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 21.
2.    Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica che indichi l'impatto sul gettito anche in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale, e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla• data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunqiie adottati.
3.    Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4.    Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5.    Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
6.    Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, ovvero dalla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 2
(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale;
b) prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
1)    la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina eurounitaria sala-tOgla dei dati personali, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collab.orativo, ovvero mediante l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche prem i., volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
2)    il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la piena realizzazione dell'interoperMlità delle banche dati, nel rispetto della disciplina eurounitaria sulla tutela dei dati personali;
c) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:
1)    a un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di. informazioni;
2)    all'individuazione e all'eliminazione di mieto-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambik5dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
3)    alla normativa fiscale degli enti del terzo settore e di quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
d) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1)    la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto per l'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
2)    nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
3)    percorsi facilitati di accesso ai servizi per le persone anziane o affette da disabilità.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese, né altri emolumenti comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

Articolo 3
(Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a)    garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b)    assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano e di quello dell'Unione europea;
c)    garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle perSone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia;
d)    promuovere l'introduzione di misure, volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale nel rispetto degli standard previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono includere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso.

Articolo 4
(Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina degli interpelli, al fine di:
1)    ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, implementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche prevedendo una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e gli altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2)    rafforzare il divieto di presentazione di interpelli riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
3)    subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, la procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
4)    subordinare l'ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali;
d) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
e) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
f) prevedere una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alla sola condotta dolosa.


PARTE II - I TRIBUTI

CAPO I — LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IVA E L'IRAP

Articolo 5
(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1)    la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;
2)    il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo., nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1 la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
2.2 la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
2.3 la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; 2.4 l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
3)    l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.
b) per i redditi agrari:
1)    la previsione del regime di imposizione su base catastale delle attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile anche se esercitate su superfici prive di rendita catastale, introducendo nuove classi e qualità di coltura e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa;
2)    la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile assoggettati ad imposizione su base catastale;
3)    l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentono, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;
4)    la revisione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i
soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;
e) per i redditi dei fabbricati la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1)    l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con rifgrimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natur    'a e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensività della categoria-,
2)    la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del prigilkio dLigassa con possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti daUgquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti;
3)    la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4)    il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
5)    l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
6)    la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
7)    la previsione di un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria peri quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
8)    la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali;
9)    la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
10)    applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e ai decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'implementazione della previdenza complementare, dell' efficientamento energetico, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
1.1 il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente arte o professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
1.2 l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
1.3 la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di
collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
1.4 la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;
g)    per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi Sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta itnpos a proporzionale e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;
h)    per i redditi diversi:
1)    la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che qualora gli stessi sono acquistati per effetto di donazione si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante;
2)    la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3)    l'introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni. acquisiti per successione e donazione.

Articolo 6
(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità ttranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendo l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. Coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in tema di reddito di impreta;
b) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto, contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;
c) revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;
d) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
1)    revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
2)    tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3)    modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
4)    definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria;
e) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
O previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni di attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106;
g) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Articolo 7
(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA):
a)    ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b)    revisionare le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;    -
e) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzaziòne del trattamento IVA per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale;
d) revisionare la disciplina della detrazione per:
1)    consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passiVO-sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale die;
2)    armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell'Unione europea;
3)    prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva europea 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina IVA con quella relativa agli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Articolo 8
(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito IRAP):
a)    graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delleperdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla bast dei criteri vigenti in materia di IRAP;
b)    l'intervento di cui alla lettera a) deve comunque garantire il finanziamentexlel fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.
2. Gli interventi normativi di cui al presente articolo non devono, generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Articolo 9
(Altre disposizioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza:
1)    prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1 istituti liquidatori da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
1.2 istituti di risanamento, per i quali l'estinzione non si verifica, e a cui, si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;
2)    estendere agli istituti liquidatori, nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese anche non liquidatori, il regate di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;
3)    estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisidi impresa e dell'insolvenza le disposizioni recate dagli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dall'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'articolo 2560 del Codice civile;
4)    introdurre disposizioni che disciplinano gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:
4.1 al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni sono possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
4.2 alla notifica degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali che dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;
5)    estendere la disciplina della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, introducendo l'autorizzazione del tribunale in caso di composizione negoziata della crisi, nonché a tutti i tributi, compresi quelli locali, indicando gli effetti conseguenti alla presentazione della proposta di transazione anche estendendo i casi in cui è possibile l'omologazione forzosa;
b) revisionare la disciplina delle società non operative prevedendo:
1)    l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentono di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia europea;
2)    la determinazione di cause di esclusione che tengono, tra l'altro, conto dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale allineamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;
d)    revisionare e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022;
e)    revisionare la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione:europea;
f)    semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
g)    completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

CAPO II — GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Articolo 10
(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA:
a)    razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b)    prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e donazioni e per l'imposta di registro;
c)    semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto in particolare della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d)    prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registritmnobiliari;
e)    ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
f)    semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
g)    rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile.

Articolo 11
(Revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, per la revisione della disciplina doganale, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a)    procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto eurounitario in materia doganale;
b)    completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c)    accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 952/2013, recante il Codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure dapnali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d)    riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e)    revisionare l'istituto della controversia doganale previsto dal Titolo Il, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Articolo 12
  (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:
a)    rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti dalla biomassa o da altre risorse rinnovabili;
b)    promuovere, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da bio/nassa o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell'accisa agevolata o esente;
c)    rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per'la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli maggiormente compatibili con l'ambiente;
d)    procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni. in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione a.rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
e)    semplificare gli adempimenti amministrativi relativialla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche    verso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f)    revisionare la disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento della platea dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

CAPO III — I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI  

Articolo 13
(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:
a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:
1)    alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo, n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;
2)    all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo i~partecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.,68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1)    la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;
2)    la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Articolo 14
(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:
a) mantenere il principio della progressività. fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;
c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;
d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo ~menti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimenti) ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;
f) prevedere in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
1)    la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempie-e mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;
2)    la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
3)    la revisione del sistema sanzionatorio con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche si te forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza deglienti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15. dicembre 1997, n. 446;
h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.
2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui al comma l possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

CAPO IV — I GIOCHI

Articolo 15 (Giochi)
1.    Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose.
2.    Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.:
a)    introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tuteladel soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di ~ere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione &caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;
b)    disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
c)    riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo. Previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possono, sotto la loro diretta responsabilità, includere luoghi fisici per la erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza ovvero il pagamento delle relative vincite;
d)    per maggiore contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano al capitale delle società.concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultano non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante. Individuazione altresì di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco;
e)    ampliamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera c) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
f)    previsione di una disciplina generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specie se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g)    riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta. Riparto tra fonte regolamentare e amministrativa generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura. Definizione del contenuto minimo dei contratti fra concessionari e loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h)    adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout). Adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione. Certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
i)    definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo per i comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per 'l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale compatibili con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera;
1) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m)    revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio. Riordino del vigente sistema saiwionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n)    riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa eurounitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazio.ne degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
o)    definizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p)    delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.


PARTE III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

CAPO I — I PROCEDIMENTI

Articolo 16
(Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1. il Governo altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari. anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a)    razionalizzare. in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegia l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi. riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli Indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti:
b)    armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli ricadenti nel mese di agosto;
c)    escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadernpimenti formali o di minore gravità;
d)    semplificare la modulistica per ottemperare agli obblighi dichiarativi e di versamento, rendendo disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
e)    incentivare con sistemi premiali l'utilizzo delle dichiarazioni precompilate, ampliando la platea dei contribuenti interessati e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici;
D semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati;
g)    implementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base dati;
h)    prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscono la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili attualmente non censiti e degli immobili abusivi;
i)    prevedere la sospensione. ferma restando la salvaguardia dei termini decadenziali, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno. dell'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti. documenti. registri, dati e notizie:
1) prevedere per l'Agenzia delle entrate la sospensione. nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello;
m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non trovano applicazione ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al Titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative il Governo osserva, in particolare. i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero. anche parziale. dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
b) revisionare le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504.

Articolo 17
(Procedimento accertativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dai casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:
1)    disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;
2)    termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
3)    obbligo da parte dell'ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente;
4)    estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e accesso, evitando pregiudizi alle garanzie dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni, nazionali e internazionali, che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;
e) implementare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche supportate dall'intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena iriteroperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e garantirne il tempestivo utilizzo per:
1)    realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2)    operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto su cittadini e imprese, anche in termini di oneri amministrativi;
3)    perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;
f) implementare misure che incentivano l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: l) il potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1 accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2 consentire l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
1.3 introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate;

1.4 prevedere la possibilità di gestire in regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all'ammissione al regime;
1.5 introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime, prevedendo, anche, la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo;
1.6 prevedere procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
1.7 emanare un apposito codice di condotta che disciplina i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8 prevedere che l'esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia é preceduta da un periodo transitorio di osservazione, ..al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9 potenziare gli effetti premiali connessi alla adesione al regio prevedendo, in particolare:
1.9.1 un ulteriore riduzione delle sanzioni .gministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente , in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di una loro integrale non applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in maniera puntuale, e che risultano comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
1.9.2 l'individuazione, ferme quelle previste dall'articolo 20, comma 1, lettera b), di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
1.9.3 istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti.dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1 l'impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;
2.2 l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3 l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4 la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulta che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;
g) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:
1)    la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti ad efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza degli eventuali rimborsi richiesti;
2)    la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;
3)    la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci;
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non trovano applicazione ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganalee da qiella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al Titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i rnedeAkti principi e criteri direttivi non trovano altresì applicazione ai fini della riforma dell'istitutd' •della revisione dell'accertamento doganale.


Articolo 18
(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:
1)    la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche,secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valorexilegli stessi;
2)    il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di esperibilità di azioni fruttuose;
3)    la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali;
4)    la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;
5)    la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);
6)    la tempestiva trasmissione dei flussi informativi telematici relativi all'attività svolta;
7)    una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;
8)    la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi di mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 4), dal quale è derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
9)    l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:
9.1 per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
9.2 per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima del 5 per cento;
b) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;  

c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1)    il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
2)    l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
3)    la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della.riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolg dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;
i) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;
g) semplificare e velocizzare le procedure relative ìai rimborsi;
h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa;
2.    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera c) non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020.
3.    Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al Titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalla lett. c), anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a)    rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
b)    fimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta.

Articolo 19
(Procedimenti del contenzioso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:
a) abrogare l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, coordinando le altre disposizioni del medesimo decreto;
b) ampliare e implementare l'nformatizzazione della giustizia tributaria mediante:
1)    la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2)    l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
3)    la previsione di sanzioni processuali per la violazione dell'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;
4)    la previsione che la discussione da remoto può essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile sono proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
d) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la delibazione di merito;
e) accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
g) ridefinire l'assetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti, degli enti impositori e della riscossione nel rispetto dei predetti criteri;
h) disciplinare le modalità delle assegnazioni dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla lettera g), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e secondo grado alle quali vengono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse.

 

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