Riforma Nordio, primo sì al Ddl penale. Novità su abuso d'ufficio, intercettazioni, custodia cautelare e impugnazioni

Articolo del 14/02/2024

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Con 104 sì, 56 no e nessun astenuto, il Senato ha approvato il disegno di legge Nordio che introduce sostanziali modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all'Ordinamento Giudiziario. Il testo passa ora alla Camera per l'approvazione finale.

Di seguito le principali novità della riforma.

Abrogazione del reato di abuso d'ufficio e modifiche al reato di traffico d’influenze illecite

La riforma prevede l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale) e una riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis). Il reato di traffico di influenze illecite viene rafforzato con requisiti più stringenti, inclusa la necessità che l'utilità promessa al mediatore sia economica e che le relazioni siano sfruttate e esistenti, non solo vantate. (Per approndimenti sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio si rimanda all'intervista con il prof. Giovanni Flora).

Modifiche in materia di Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Il disegno di legge introduce cambiamenti significativi nel regolamento sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Si introduce il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Viene inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.

Introduzione dell'interrogatorio preventivo

L'istituto dell'interrogatorio preventivo rispetto all'applicazione della misura cautelare viene generalizzato. Questo comporta l'applicazione del principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui non è necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa".

Collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere

La riforma prevede il giudice collegiale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva, con un corrispondente aumento del personale di magistratura ordinaria.

Modifiche all'informazione di garanzia

La Riforma Nordio introduce alcune innovazioni riguardanti l'informazione di garanzia, tra cui la limitazione della notifica dell'atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza e il divieto di pubblicazione dell'informazione fino alla conclusione delle indagini preliminari.

Limitazioni alle impugnazioni del pubblico ministero

La riforma limita la possibilità del pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., rafforzando così la finalità delle decisioni giudiziali.

Età dei giudici popolari

Il provvedimento reca un'interpretazione autentica di una disposizione relativa all'età dei giudici popolari della Corte d'Assise. In particolare, si stabilisce che il limite di età massimo di 65 anni deve essere considerato al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio, non al momento della selezione.

La reazione degli avvocati penalisti. L'Unione delle Camere penali apprezza alcuni primi passi importanti di riforma in tema di impugnazioni del PM, di misure cautelari e di reati contro la Pubblica Amministrazione. Del tutto deludente, invece, l’intervento in tema di intercettazioni, ed il mancato intervento in tema di condizioni di ammissibilità delle impugnazioni del difensore. 


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