Riforma dell’Ordinamento giudiziario, il Cdm approva i decreti attuativi

Articolo del 28/11/2023

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 novembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Riforma ordinamentale della magistratura

Il primo decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 1, com. 1, lett. a), b) e c), della legge n. 71 del 2022, provvede alla:

  • revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura,
  • razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità
  • modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute.

Viene introdotto il “fascicolo del magistrato”, una sorta di pagella, istituita presso il Csm, per valutare l’operato delle toghe, in cui saranno riportati i dati e i giudizi compilati dai vertici degli uffici giudiziari, i procedimenti pendenti, l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi del processo, i verbali delle udienze.

Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

Il decreto non prevede l’introduzione di test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura, come invece ipotizzato alla vigilia del Consiglio dei ministri.

Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili

Il secondo decreto legislativo, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d) della legge n. 71 del 2022, stabilisce nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio: • nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro; • per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.

Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge. Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente.

Inoltre, si prevede che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza e si afferma il principio che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico o se il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.

Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.


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