Art. 52. Entrata in vigore: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
ENTRATA IN VIGORE: 18 ottobre 2022
Disposizioni in materia di processo civile | ||
Regola generale
|
Procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023
|
Disposizioni in materia di processo civile | ||
Art. 127, terzo comma, 127-bis cod. proc. civ. (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)
Art. 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)
Art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)
|
1° gennaio 2023 da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
| |
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Disp. att. cod. proc. civ.
Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)
Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)
Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici)
|
1° gennaio 2023 da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
| |
|
Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da tribunale, corte di appello, Cassazione, giudice di pace, tribunale superiore acque pubbliche, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
| |
|
Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
|
Giudice di Pace, Tribunale superiore acque pubbliche | |
Art. 127, terzo comma, 127-bis cod. proc. civ. (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)
Art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) | Hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data |
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Disp. att. cod. proc. civ.
Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)
Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)
Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici)
Art. 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) |
si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data
Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
|
Impugnazioni e Appello | ||
Libro secondo cpc Titolo III Capo I – impugnazioni in generale Capo II - appello
Artt. 323 - 359
|
si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023
|
Cassazione | ||
Libro secondo cpc Titolo III Capo III – Cassazione
Artt. 360 – 394
Capo IV disp. att. c.p.c. Art. 133 e ss.
Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione
|
si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023
| |
cpc
artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis
|
si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. | |
Art. 363-bis cpc (Rinvio pregiudiziale)
|
si applica dal 30 giugno 2023
|
Arbitrato | ||
Art. 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57
|
si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023
|
modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | ||
art. 5 dlgs 149/2022
|
si applica a decorrere dal 30 giugno 2023
| |
art. 6 dlgs 149/2022
|
si applica ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023
|
Mediazione e negoziazione assistita | ||
Art. 7, dlgs 149/2022 Mediazione
|
si applica a decorrere dal 30 giugno 2023
| |
Art. 9 dlgs 149/2022 Negoziazione assistita
|
si applica a decorrere dal 30 giugno 2023
|
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
CAPO IV - Sezione VII Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie Art. 30.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 Art. 31.Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 Art. 32.Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 Art. 33.Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Art. 34.Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
|
hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.
|
dal 17 ottobre 2024
|
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.
Articoli 45 – 49
Art. 45. Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie
|
Art. 46. Magistrati e personale amministrativo in servizio
|
Art. 47. Magistrati titolari di funzioni dirigenziali
|
Art. 48. Personale di polizia giudiziaria
|
Art. 49. Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti
|
Art. 50. Norma di coordinamento
1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».