Riforma processo civile, le tabelle operative sui decreti attuativi > § 22 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Articolo di Giuseppe Buffone del 26/10/2022

Art. 52. Entrata in vigore: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

 

ENTRATA IN VIGORE: 18 ottobre 2022

 

 

 

Disposizioni in materia di processo civile


 

Regola generale

 

 

Procedimenti instaurati successivamente al

30 giugno 2023

 

 

Disposizioni in materia di processo civile

 

Art. 127, terzo comma, 127-bis cod. proc. civ.

(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

 

Art. 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ.

(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

 

Art. 127-ter c.p.c.

(Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)

 

 

 

 

1° gennaio 2023

da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

 

 

 

Disposizioni relative alla giustizia digitale

 

Disp. att. cod. proc. civ.

 

Art. 196-quater

(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

 

Art. 196-quinquies

(Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)

 

Art. 196-sexies

(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

 

Art. 196-septies

(Copia cartacea di atti telematici)

 

 

1° gennaio 2023

da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

 

Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

 

 

 

 

 Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da tribunale, corte di appello, Cassazione, giudice di pace, tribunale superiore acque pubbliche, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

 

 

 

Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

 

Giudice di Pace, Tribunale superiore acque pubbliche

Art. 127, terzo comma, 127-bis cod. proc. civ.

(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

 

Art. 127-ter c.p.c.

(Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)

Hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data

Disposizioni relative alla giustizia digitale

 

Disp. att. cod. proc. civ.

 

Art. 196-quater

(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

 

Art. 196-quinquies

(Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)

 

Art. 196-sexies

(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

 

Art. 196-septies

(Copia cartacea di atti telematici)

 

Art. 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ.

(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

 

 

si applicano a decorrere dal

30 giugno 2023

anche ai procedimenti pendenti a tale data

 

 

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

 

 

 

 

Impugnazioni e Appello


 

Libro secondo cpc

Titolo III

Capo I – impugnazioni in generale

Capo II - appello

 

Artt. 323 - 359

 

 

 

si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al

30 giugno 2023

 

 

 

Cassazione

 

 

Libro secondo cpc

Titolo III

Capo III – Cassazione

Capo IV

Artt. 360 – 394 (403)

 

Capo IV disp. att. c.p.c.

Art. 133 e ss.

 

Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

 

 

 

 

 

 

si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal

1° gennaio 2023

 

 

cpc

 

artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis

 

 

si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

 

Art. 363-bis cpc

(Rinvio pregiudiziale)

 

 

si applica dal

30 giugno 2023

 

 

 

 

Arbitrato
 


 

 

Art. 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57

 

 

 

 

 

si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il

30 giugno 2023

 

 

modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
 

 

art. 5

dlgs 149/2022

 

 

 

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

 

 

art. 6

dlgs 149/2022

 

 

si applica ai procedimenti iscritti successivamente al

30 giugno 2023

 

 

 

Mediazione e negoziazione assistita
 

 

Art. 7, dlgs 149/2022

Mediazione

 

 

 

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

 

 

Art. 9 dlgs 149/2022

Negoziazione assistita

 

 

si applica a decorrere dal

30 giugno 2023

 

 

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

CAPO IV - Sezione VII

Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 30.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 31.Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

Art. 32.Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

Art. 33.Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Art. 34.Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

 

 

hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

 

 

dal 17 ottobre 2024

 

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

 

 

Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie («TPMF»)

 

Articoli 45 – 49

 

Art. 45. Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie

 

 

Art. 46. Magistrati e personale amministrativo in servizio

 

 

Art. 47. Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

 

 

Art. 48. Personale di polizia giudiziaria

 

 

Art. 49. Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

 

 

Art. 50. Norma di coordinamento

1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

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