Riforma processo civile, le tabelle operative sui decreti attuativi > § 17 - Esecuzione forzata

Articolo di Giuseppe Buffone del 26/10/2022

Art. 26

(Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata)

 

 

Esecuzione forzata provvedimenti: principio generale (no formula esecutiva)

COMMA 5. Ai fini dell’esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorità di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l’apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.

 

Banca Dati Aste giudiziarie

COMMA 6. È istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. La banca dati è articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari; 3) vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, le modalità di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

 

 

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472