Pubblicato nella Gazzetta del 17 ottobre 2022 il decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale (Legge 27 settembre 2021, n. 134 - "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari").
>> Vedi il testo integrale del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 corredato con le note.
Il provvedimento, ideato dal Ministro della giustizia Marta Cartabia, è composto da 99 articoli e ha lo scopo di rispettare uno degli impegni presi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): la riduzione della durata media dei processi penali del 25% entro il 2026 e rispettare il diritto costituzionale delle vittime e degli imputati ad una ragionevole durata del processo.
Ecco le principali novità.
Processo penale telematico. Incremento della digitalizzazione e dell'uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: ad esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni.
Indagini preliminari. rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime.
Riti alternativi. Valorizzazione della funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
Filtri per la celebrazione dei processi. Nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti.
Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.
Pene sostitutive. Attuata una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà). Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Messa alla prova. Ampliato l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, come indicato dalla legge delega, ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni. Si prevede che il pubblico ministero possa, se lo ritiene opportuno, proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali
Particolare tenuità del fatto. In attuazione della legge delega di delega, si interviene sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione:
1) estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni;
2)attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato;
3) esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo.
Il giudice valuterà in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Resta fermo che la causa di non punibilità non si applica se il comportamento è abituale.
Procedibilità a querela. Esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.
Giustizia riparativa. Viene stabilita una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. La riforma fa seguito alla Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.
Le reazioni dell'avvocatura. La Presidente del Cnf Maria Masi valuta positivamente il "superamento della visione carcerocentrica della pena attraverso il nuovo sistema della giustizia riparativa, ma reputa necessario che alla formazione dei mediatori penali contribuisca anche l’avvocatura oltre alle università". Esprime un giudizio negativo giudizio sulla estensione del processo a distanza, in quanto "la scrittura della norma non solo lascia aperti pericolosi spazi interpretativi, ma trasforma indicazioni normative, determinate dall’emergenza sanitaria, in regole generali".
Il provvedimento corrdato con le note: