
Risarcimento danni: la Cassazione chiarisce che non serve dimostrare il pagamento della fattura. È sufficiente provare che la spesa è necessaria e che l’obbligazione è sorta o deve sorgere.
La fattura non è necessaria per ottenere il risarcimento: lo ha stabilito la Cassazione, Sez. III civile, con l’ordinanza n. 6471 del 18 marzo 2026.
Per i giudici di legittimità, basta provare che la spesa è necessaria e che l’obbligazione è sorta o deve sorgere.
Nel caso di specie, il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda, e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provata l’entità dei danni (quantum), provocati da un cinghiale, pur prendendo atto del sinistro e dei danni materiali al veicolo.
Infatti, la Corte d’appello aveva escluso valore probatorio al solo preventivo, non confermato dal suo autore, e la Cassazione conferma che il preventivo redatto in assenza di contraddittorio e non confermato non ha valenza probatoria sufficiente per determinare il quantum, in linea con Cass. 11765/2013.
La Corte d’appello aveva, altresì, ritenuto insufficienti le fatture perché non provavano l’effettivo pagamento (mancanza di quietanza) e non erano confermate dai soggetti che le avevano emesse.
La Cassazione distingue nettamente:
• le fatture possono costituire prova (o quanto meno forte indizio) dell’entità del danno, specie se coerenti con gli altri elementi (foto, verbale Carabinieri, testimonianze);
• il danno risarcibile non richiede che il danneggiato abbia già pagato la riparazione: è sufficiente che abbia assunto (o debba assumere) l’obbligazione di spesa necessaria a riparare il danno.
Vengono richiamati due filoni giurisprudenziali:
• la fattura ha efficacia probatoria anche verso l’emittente e, se accettata, può provare l’esistenza del contratto e del relativo credito/debito (Cass. 15832/2011; 26801/2019; 3581/2024);
• le fatture dei riparatori e fornitori di pezzi di ricambio sono elementi indiziari idonei, insieme ad altri elementi e alle nozioni di comune esperienza, a formare il convincimento del giudice sull’entità del danno, pur dovendo il giudice verificare la congruità rispetto ai costi correnti di mercato (Cass. 5565/1991; 9740/2002; 9942/2016; 134/2020).
La regola applicabile che la Corte ribadisce con particolare chiarezza è:
• il danno civile può consistere sia in una perdita patrimoniale immediata, sia nell’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato;
• è conforme alla normalità che i debiti vengano pagati;
• non si può introdurre un principio di fatto “solve et repete” in responsabilità civile: il danneggiato non deve dimostrare di aver già pagato la riparazione per ottenere il risarcimento; basta provare che la spesa è necessaria e che l’obbligazione è sorta o deve sorgere; la Corte richiama espressamente Cass. 23952/2022 e 14982/2022, e una fattispecie molto simile (Cass. 17670/2024), dove era stata cassata una sentenza che negava il danno per mancanza di prova del pagamento.
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