Risarcimento diretto: i limiti al diritto di accesso

Articolo di Carmine Lattarulo del 19/05/2025

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Nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, l’art. 9 del D.P.R. 254/2006 individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell'utilizzo dagli aggettivi "ogni", "migliore", "piena", in relazione, rispettivamente, alla "assistenza", alla "prestazione", ed infine alla "realizzazione" del diritto al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo.

La Cassazione, con l’ordinanza 12 maggio 2025 n. 12605, si pronuncia per la prima volta in assoluto sul diritto di accesso nella circolazione stradale.

La Suprema Corte distingue il diritto di accesso nell’ambito della procedura di indennizzo diretto verso la compagnia del danneggiato, rispetto all’azione ordinaria di risarcimento verso la compagnia del responsabile.

Secondo la Cassazione, il diritto di accesso nella procedura di risarcimento diretto trova la sua fonte nell’art. 9 del D.P.R. 254/2006, mentre il diritto di accesso nell’azione ordinaria di risarcimento verso la compagnia del responsabile si attiene al combinato disposto degli artt. 2 Dm 191/2008 e 146 Dlgs 209/2005.

Stante l’importanza della pronuncia, riporteremo fedelmente il testo della Cassazione, rimandando all’esito il commento.

"Come si evince dalla sua formulazione letterale nonché, a livello sistematico, dalla sua correlazione con la ratio della procedura, introdotta dal legislatore al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, la norma citata individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell'utilizzo dagli aggettivi "ogni", "migliore", "piena", in relazione, rispettivamente, alla "assistenza", alla "prestazione", ed infine alla "realizzazione" del diritto al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo.
Autorevole dottrina ha specificato che in forza di tale norma, che si inserisce nella più ampia disciplina dell'indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente gratuito del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali da rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell'obbligazione risarcitoria, sui possibili rischi od incertezze di un'eventuale lite giudiziaria, e dunque, in ultima analisi, su tutti gli sviluppi dell'iter istruttorio liquidativo.
Non deve tuttavia sfuggire all'interprete che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l'indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. Ass..
Pertanto, la disciplina dell'accesso posta dall'art. 9 D.P.R. 254/2006 è diversa dalla disciplina "generale" di cui agli artt. 146 e ss. cod. ass., nel combinato disposto con l'art. 2 D.M. 191/2008 […]
Orbene, proprio in virtù del raffronto tra il combinato disposto dell'art. 146 cod. ass. e dell'art. 2 D.M. 191/2008, da un lato, e dell'art. 9 D.P.R. 254/2006, dall'altro, risulta che solo nel regime di indennizzo diretto la compagnia assicurativa dello stesso danneggiato, che pure gestisce il sinistro quale mandataria dell'assicurazione del responsabile civile, a fronte del pagamento del premio, è tenuta ad ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno.
Nel regime generale ex art. 144 cod. ass., invece, il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall'art. 146 cod. ass. e dall'art. 2D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo al danneggiato".

Questo il passaggio decisivo:

"Non sussistono, infatti, in questo caso, a differenza che nella procedura di indennizzo o risarcimento diretto, quelle pregnanti ragioni, più sopra esposte, in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato, e non si può estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti per offrire o denegare l'indennizzo assicurativo.

Va infatti ribadito che, mentre la specifica disciplina relativa alla procedura di indennizzo o risarcimento diretto è fondata su una precisa ratio legis di snellimento della procedura, a tutto vantaggio del danneggiato, la disciplina generale garantisce al danneggiato il diritto di accesso a quegli atti, necessari e sufficienti, che la compagnia assicurativa svolge al fine di poter motivare, secondo diligenza, buona fede e correttezza, il diniego dell'indennizzo. Non è pertanto possibile desumere, non solo in via di interpretazione letterale, ma anche, e soprattutto, in via di interpretazione sistematica, né dall'art. 146 cod. ass. né dall'art. 2 del D.M. attuativo alcun obbligo per l'assicuratore di espletare tutte le perizie sui danni materiali a semplice richiesta del danneggiato".

La Cassazione passa a dettare il principio:

"Stante la diversità della disciplina di cui all'art. 146 cod. ass. ed all'art. 2 D.M. 191/2008 [...] con quella posta dall'art. 9 del D.P.R. 254/2006 in tema di indennizzo diretto, ritiene il Collegio di decidere il ricorso in conformità del seguente principio di diritto: il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 (ndr: cioè nell’azione ordinaria verso la compagnia del responsabile) va limitato a tutti gli atti che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che dunque siano già in possesso dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi".

Pertanto, il principio che se ne ricava, è il seguente:

mentre nella proceduta di risarcimento ordinario verso la compagnia del responsabile, la compagnia è obbligata a trasmettere al danneggiato soltanto i documenti contenuti nel suo fascicolo, nella speciale procedura di risarcimento diretto, l’assicuratore non deve soltanto trasmettere i documenti contenuti nel suo fascicolo, ma anche quelli non in suo possesso, purchè dipendano dalla sua attività, di cui all’art. 9 D.P.R. 254/2006.

Ad esempio: l’art. 2 dm 191 /2008 recita che sono soggette all'accesso, tra i vari documenti, le denunce di sinistro, il rapporto delle Autorità, le dichiarazioni testimoniali, le perizie dei danni materiali e medico legali. Ebbene, mentre nell’azione verso la compagnia del responsabile quest’ultima è tenuta ad evadere l’accesso soltanto per quei documenti in suo possesso, nella procedura di risarcimento diretto, l’assicuratore dovrà consentire l’accesso non soltanto ai documenti in suo possesso, contenuti nel suo fascicolo, ma anche a quelli che non sono contenuti nel suo fascicolo e che dipendano dalla sua attività, ad esempio il rapporto delle autorità, ovvero che dipendano dalla sua formazione, ad esempio le perizie su tutti i veicoli, nonché la perizia medico legale del danneggiato, che, quindi, l’impresa è obbligata ad eseguire.

Ovviamente, giammai sarà tenuta a trasmettere documenti non in suo possesso, se (salvo prova contraria) inesistenti, come ad esempio la denuncia o le dichiarazioni testimoniali. Si rivela, infatti, decisivo e perentorio il seguente passaggio nella motivazione della pronuncia:

"la norma citata individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell'utilizzo dagli aggettivi "ogni", "migliore", "piena", in relazione, rispettivamente, alla "assistenza", alla "prestazione", ed infine alla "realizzazione" del diritto al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo. Autorevole dottrina ha specificato che in forza di tale norma, che si inserisce nella più ampia disciplina dell'indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell'obbligazione risarcitoria, sui possibili rischi od incertezze di un'eventuale lite giudiziaria, e dunque, in ultima analisi, su tutti gli sviluppi dell'iter istruttorio liquidativo. Non deve tuttavia sfuggire all'interprete che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l'indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. Ass.".

L'attività è imposta dalla Corte Costituzionale, altrimenti non avrebbe senso che il danneggiato attenda lo spatium deliberandi prima di agire in giudizio: “è fatto obbligo all'assicuratore di presentare al danneggiato offerta congrua” (Corte Costituzionale 03/05/2012 n. 111). La fase di constatazione, valutazione e liquidazione non è arbitrio. La compagnia è tenuta ad assolvere compiti ben individuati dalla Consulta, la quale ha evocato che il legislatore “si è proposto di rafforzare la tutela del danneggiato” (Corte Cost.  28 marzo 2012 n. 73; Corte Costituzionale 29 marzo 1983 n. 77; Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; Corte giustizia CE 28 marzo 1996 n. 129;  Corte Giustizia CE, sez. 1, 30 giugno 2005, n. 537; Corte giustizia CE, sez. 3, 9 giugno 2011 n. 409; Corte giustizia CE, sez. 2, 17 marzo 2011 n. 484; Cassazione civile, sez. III, 30 agosto 2013 n. 19963), “anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative” (Corte Cost. 21 giugno 2013 n. 157; Corte Cost.  28 marzo 2012 n. 73)  “e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum, ed escludendosi sia che dette formalità siano volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato(Corte Cost. 3 maggio 2012 n. 111),in coerenza con le finalità […] di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli” (Corte Cost. 19 giugno 2009 n. 180). 

L'art. 3 decreto legislativo 07/09/2005 n. 209, impone alle imprese assicuratrici  trasparenza e correttezza nei confronti della clientela ed è la stessa Cassazione, nella pronuncia in commento, a ricordarlo: “nel codice delle assicurazioni, di cui al D.Lgs. 209 del 2005, l'art. 3 impone in via generale alle imprese assicuratrici l'obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela”.

L’art. 146 comma I d. lgs 209/2005 definisce l’istruttoria quale fase di valutazione, constatazione e (eventuale) liquidazione dei danni: “fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenutea consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”. Come evocato dalla Cassazione nella ordinanza in commento, l’art. 9 comma I D.P.R. 254/2006, invece, delinea, tra gli obblighi dell’assicuratore, quelli dell’assistenza informativa (richiesta risarcitoria, denuncia, rapporto autorità) e tecnica (perizia medica e meccanica), con i caratteri, persino, dell’ “ogni” e della “migliore prestazione del servizio”: “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A”. In punto di perizia, nel sistema di risarcimento diretto, il testo dell'art. 9 D.P.R. 254/2006 non lascia dubbi: tra gli obblighi dell'assicuratore è compreso quello di eseguire la perizia, che altro non è che il “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli”, peraltro amplificato dal rigore del “suo controllo e l'eventuale integrazione”, il che significa che non basta eseguire la perizia, ma l'assicuratore deve controllarla ed eventualmente integrarla. Si tratta di una attività complessa, che viene esplicata in più momenti diversi. Che poi l'assicuratore decida di non inviare offerta, non rileva e non esclude che la perizia meccanica e medica venga eseguita. Consentire all’assicuratore di diventare mero arbitro nel decidere se e quando attivarsi per poi trasmettere al danneggiato il risultato di tale eventuale attivazione, equivale ad abrogare gli artt. 146 comma I d. lgs 209/2005, 2 dm 191/2008 e 9 comma I D.P.R. 254/2006: se l’assicuratore non si attiva [non acquisisce (il rapporto delle autorità) ovvero non crea (perizie meccaniche e mediche)], l’accesso non può essere evaso, con declinazione del diritto del danneggiato a mera prerogativa, una sorta di privilegio.

Il tipo di azione è, quindi, misura e limite: nella procedura di indennizzo diretto, come afferma la Cassazione nella pronuncia in commento, “la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente gratuito”, “a fronte del pagamento del premio, è tenuta ad ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno”; quindi, poiché il contraente gli paga un premio, l’assicuratore deve eseguire gli adempimenti di cui all’art. 9 D.P.R. 254/2006, che prevedono veri e propri obblighi di natura contrattuale: assistenza informativa (acquisizione di denuncia e rapporti autorità), tecnica (predisposizione di perizie mediche e meccaniche) in un ottica di migliore prestazione del servizio e piena realizzazione del diritto al risarcimento. Eventuali inadempimenti non sono opponibili al danneggiato: “non possono operare a favore della parte inadempiente, dal punto di vista probatorio, evenienze che scaturiscono dal suo stesso inadempimento” (Cassazione Civile Sez. Lav. 22 giugno 2020 n. 12490).

Si coglie l’occasione per precisare che, ai sensi dell’art. 2 comma II d.m. 191/2008, “sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti. Quindi, l’elencazione è solo esemplificativa, non esaustiva, di una serie di atti inclusiva ed includente. I sintagmi “tutte” e “tipologie” non lasciano altre interpretazioni. Deriva da quanto precede che la possibilità di richiedere un ventaglio di atti, ben maggiore di quelli elencati nell’articolo, non può subire una deminutio in peius, dal successivo requisito “contenuti nel fascicolo” (si ripeta: nell’azione di risarcimento diretto), giacché, la Cassazione  sottintende e presume che gli atti elencati nell’art. 2, e soprattutto quelli che dipendono dalla propria attività  (perizie meccaniche, mediche, acquisizione del rapporto delle autorità), siano contenuti nel fascicolo dell’impresa. 


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