Salario giusto: in Gazzetta il Decreto lavoro con bonus assunzioni e stop ai contratti pirata

Articolo del 04/05/2026

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Pubblicato in Gazzetta il D.L. n. 62/2026 sul salario giusto: incentivi all’occupazione, contratti collettivi rappresentativi, rinnovi, rider e nuove misure contro il caporalato digitale.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto lavoro (Decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.

Il provvedimento arriva a ridosso del Primo Maggio e si inserisce, nelle intenzioni dell’Esecutivo, in una strategia più ampia sul lavoro: sostegno all’occupazione stabile, riduzione del cuneo fiscale, interventi sui premi di produttività, rinnovi contrattuali e misure per la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.

Il decreto mobilita risorse per circa 934 milioni di euro e punta a sostenere l’assunzione stabile di giovani e donne, ridurre i divari territoriali e contrastare l’uso distorto dei contratti collettivi meno rappresentativi.

Non viene introdotto un salario minimo legale in senso stretto. La scelta è diversa: valorizzare i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Il parametro del salario giusto

Il cuore del provvedimento è la disciplina dei trattamenti economici complessivi: l’obiettivo è garantire ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il decreto collega espressamente il salario giusto all’art. 36 della Costituzione, individuando nella contrattazione collettiva lo strumento per assicurare un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Il salario giusto non coincide quindi soltanto con il salario orario, ma con il trattamento economico complessivo riconosciuto al lavoratore. Dentro questo parametro rientrano le diverse componenti economiche previste dal contratto collettivo applicato.

Il contratto collettivo di riferimento va individuato tenendo conto del settore e della categoria produttiva, dell’attività principale o prevalente esercitata, della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Nei settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale più vicino all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

Secondo l’impostazione illustrata dal Governo, una soglia minima oraria fissata per legge rischierebbe di trasformarsi in un parametro sostitutivo e riduttivo rispetto all’insieme delle garanzie economiche contenute nei contratti collettivi maggiormente rappresentativi.

Il decreto mira così a contrastare il dumping salariale e l’utilizzo dei cosiddetti contratti pirata, cioè contratti applicati al solo scopo di ridurre il costo del lavoro, senza un’effettiva rappresentatività delle parti firmatarie.

La misura ha anche una funzione concorrenziale: evitare che le imprese che applicano trattamenti economici più bassi possano ottenere un vantaggio competitivo rispetto a quelle che rispettano la contrattazione collettiva di qualità.

Incentivi solo a chi applica il salario giusto

Una delle scelte più rilevanti riguarda il collegamento tra salario giusto e accesso agli incentivi pubblici.

Gli incentivi occupazionali previsti dal decreto saranno riconosciuti solo ai datori di lavoro che corrispondono ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato secondo i criteri del decreto.

Il meccanismo è duplice: da un lato si rifinanziano e si riorganizzano gli incentivi per favorire nuove assunzioni; dall’altro si condiziona l’accesso a quelle risorse pubbliche al rispetto di una contrattazione collettiva qualificata.

In sintesi: chi sottopaga i lavoratori o applica contratti pirata non potrà beneficiare degli incentivi pubblici sul lavoro.

Monitoraggio dei salari e trasparenza dei contratti

Il decreto non si limita a fissare il parametro del salario giusto, ma introduce anche strumenti di monitoraggio e trasparenza.

CNEL, INPS, ISTAT, INAPP, Ispettorato nazionale del lavoro e altri soggetti pubblici saranno chiamati a collaborare per raccogliere e condividere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore economico e dimensione d’impresa.

Il CNEL dovrà inoltre elaborare almeno ogni anno un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, da trasmettere al Parlamento e pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Il codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato assume un ruolo centrale nelle comunicazioni obbligatorie, nei flussi previdenziali e nelle informazioni rese al lavoratore. Anche le offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL dovranno indicare il contratto collettivo applicato e la retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale.

La logica è rendere più verificabile l’adeguatezza delle retribuzioni, monitorare l’applicazione dei contratti collettivi e programmare meglio l’attività di vigilanza contro dumping contrattuale e retributivo.

Rinnovi contrattuali e adeguamento delle retribuzioni

Il decreto interviene anche sul tema dei rinnovi dei contratti collettivi.

Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si prevede che siano le stesse parti, in sede di rinnovo, a disciplinare le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo che intercorre tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo.

Il decreto non impone quindi una retroattività automatica e generalizzata degli aumenti, ma rimette alle parti sociali la definizione delle decorrenze e degli eventuali strumenti compensativi.

Se però il rinnovo non interviene entro dodici mesi dalla scadenza, è previsto un adeguamento forfettario delle retribuzioni pari al 30% della variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato, l’IPCA, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

Per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l’adeguamento automatico non opera secondo la regola generale, ma viene collegato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti collettivi che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, l’applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2027.

Bonus assunzioni per donne, giovani e lavoratori nel Mezzogiorno

Una parte rilevante del provvedimento riguarda gli incentivi all’occupazione.

Le misure sono destinate ai datori di lavoro privati e riguardano i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del lavoro domestico e dell’apprendistato.

Per le assunzioni di donne svantaggiate è previsto un esonero contributivo del 100%, fino a 650 euro mensili. Il limite sale a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. La durata dell’esonero varia in base alla condizione della lavoratrice e può arrivare fino a ventiquattro mesi.

Per le assunzioni di giovani under 35 è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali, fino a 500 euro mensili, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il tetto viene elevato a 650 euro nelle aree individuate dal decreto per il sostegno allo sviluppo occupazionale.

Il decreto introduce poi un bonus specifico per la stabilizzazione dei giovani. L’esonero contributivo può essere riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, relativi a lavoratori under 35 mai occupati stabilmente in precedenza.

La misura è stata presentata come un intervento contro il mantenimento di condizioni lavorative potenzialmente precarizzanti: l’incentivo non riguarda soltanto le nuove assunzioni, ma anche la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti stabili.

È prevista infine una misura per le imprese di piccole dimensioni operanti nella ZES unica per il Mezzogiorno. I datori di lavoro fino a dieci dipendenti possono beneficiare di un esonero contributivo totale, fino a 650 euro mensili, per l’assunzione di lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

L’accesso agli incentivi è subordinato anche all’assenza, nei sei mesi precedenti, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento nei sei mesi successivi del lavoratore incentivato, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Le misure guardano quindi a tre aree considerate prioritarie: giovani, donne e lavoratori lontani da tempo dal mercato del lavoro, con una particolare attenzione al Mezzogiorno.

Caporalato digitale e piattaforme online

Un altro punto qualificante del decreto riguarda il contrasto al caporalato digitale.

Il provvedimento interviene sulle attività gestite tramite piattaforme, con particolare attenzione al mondo dei rider e dei ciclofattorini, dove il rischio di intermediazione illecita e sfruttamento può assumere forme nuove e meno visibili rispetto al caporalato tradizionale.

Il decreto non qualifica automaticamente tutti i rapporti con le piattaforme come lavoro subordinato, ma stabilisce che la qualificazione dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione, anche mediante sistemi automatizzati o algoritmici, il rapporto si presume subordinato, salvo prova contraria.

Le piattaforme dovranno registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive.

Per i rider e i ciclofattorini, dal 1° luglio 2026 il committente dovrà redigere e consegnare il Libro unico del lavoro, indicando per ciascun mese anche il numero di consegne e l’importo totale erogato.

La verifica dell’identità digitale del lavoratore serve a impedire la cessione o il “noleggio” degli account, fenomeno che può alimentare situazioni di sfruttamento e rendere opaco il rapporto tra lavoratore effettivo e piattaforma.

L’accesso potrà avvenire con SPID, CIE, CNS o account personale con autenticazione a più fattori. Le credenziali sono strettamente personali: è vietata la cessione a terzi ed è vietato l’uso dell’account da parte di un soggetto diverso dal titolare.

Sono previste anche regole contro gli account multipli riferiti allo stesso codice fiscale e una formazione base obbligatoria tramite SIISL entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione.

Trasparenza algoritmica e intervento umano

Il decreto introduce anche il diritto alla trasparenza algoritmica.

Le piattaforme dovranno fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che incidono sull’assegnazione delle attività, sulla determinazione o modifica dei compensi, sulla valutazione delle prestazioni e sulla sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.

Il lavoratore potrà ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano.

È un passaggio importante perché sposta il problema dal solo sfruttamento economico alla gestione tecnologica del rapporto di lavoro. Non basta sapere quanto si viene pagati: occorre anche capire in base a quali criteri un algoritmo decide chi lavora, quanto lavora e a quali condizioni.

Conciliazione tra famiglia e lavoro

Il decreto contiene anche una misura dedicata alla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

È previsto uno sgravio contributivo per le aziende in possesso delle certificazioni previste dal D.Lgs. n. 184/2025 in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro, maternità e paternità.

Per queste aziende è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

La misura opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e richiede un decreto attuativo da adottare entro trenta giorni.

La logica è collegare il beneficio contributivo non a una dichiarazione generica di attenzione alla famiglia, ma all’adozione di un modello organizzativo verificabile.

TFR e Fondo di tesoreria

Il decreto interviene anche sui versamenti al Fondo di tesoreria.

Per i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di tesoreria, i versamenti relativi ai periodi da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti.

Per gli stessi periodi non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

Ambito di applicazione

In via generale, il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all’esercizio di impresa, incluso l’apprendistato.

Restano invece esclusi i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Diverso è il perimetro degli incentivi, che esclude espressamente lavoro domestico e apprendistato.

Un decreto aperto al confronto con le parti sociali

Il Governo ha presentato il decreto come l’avvio di un confronto con le parti sociali.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e alle ministre Marina Calderone ed Eugenia Roccella, ha rivendicato interlocuzioni costanti con sindacati e associazioni datoriali, pur al di fuori dei tradizionali tavoli formali.

Il provvedimento viene considerato un punto di partenza di un più ampio patto con i corpi intermedi, fondato sulla collaborazione tra Governo, imprese e organizzazioni sindacali per sostenere lavoro di qualità e salari più adeguati.

Il decreto dovrà ora affrontare il passaggio parlamentare della conversione in legge. Sarà quella la sede nella quale potranno essere recepite eventuali proposte correttive o integrative.

La direzione politica è però già definita: rafforzare il riferimento alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, sostenere l’occupazione stabile con incentivi mirati e portare le tutele del lavoro anche dentro le nuove forme di organizzazione digitale.


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