Festa nazionale di San Francesco d’Assisi: Mattarella promulga la legge ma con rilievi

Articolo del 09/10/2025

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la “Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia”, ma ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato per segnalare alcune perplessità di merito e metodo sul provvedimento.

Cosa prevede la legge

La legge, approvata in via definitiva dal Parlamento il 1° ottobre 2025, prevede che il 4 ottobre di ogni anno sia riconosciuto come giornata festiva nazionale, in onore del Santo di Assisi, già patrono d’Italia dal 1939. L’intento è quello di celebrare i valori di pace, fraternità e tutela del creato, con iniziative pubbliche e scolastiche promosse in tutto il Paese.

La norma, composta da tre articoli, inserisce la ricorrenza nella legge 27 maggio 1949, n. 260, e consente a scuole, enti locali e associazioni del Terzo settore di organizzare eventi, manifestazioni e celebrazioni dedicate ai valori francescani. Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, potranno promuovere attività didattiche e progetti educativi ispirati alla figura del Santo.

La festività sarà civile a tutti gli effetti, ma la sospensione delle attività lavorative e scolastiche potrà essere regolata solo con successivi provvedimenti o accordi settoriali.

Le disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa annua di 10,68 milioni di euro a decorrere dal 2027, di cui 8,79 milioni destinati al Servizio sanitario nazionale. Le risorse provengono dal fondo istituito dalla legge di stabilità 2014.

I rilievi del Capo dello Stato

Nel suo messaggio di accompagnamento, Mattarella ha chiarito che la promulgazione è avvenuta “in ossequio al dettato costituzionale”, ma ha ritenuto necessario richiamare l’attenzione del Parlamento su alcune criticità.

Secondo quanto riferito dal Quirinale, il Presidente ha evidenziato:

  • il rischio che l’introduzione di una nuova festività nazionale, senza una revisione complessiva del calendario civile, possa avere effetti economici e organizzativi rilevanti;

  • la necessità di valutare l’impatto della misura sul mondo del lavoro, sui comparti produttivi e sui servizi pubblici essenziali;

  • l’opportunità di evitare che la legge, pur ispirata a una figura di valore universale, possa risultare in contrasto con il principio di laicità dello Stato, che impone equilibrio tra riconoscimento delle tradizioni storiche e rispetto di tutte le confessioni.

Il Capo dello Stato ha quindi auspicato che il Parlamento possa “tenere conto di tali profili in eventuali future modifiche o interventi di coordinamento normativo”.

Il significato del provvedimento

La legge, approvata con ampia maggioranza, riconosce la figura di San Francesco d’Assisi come emblema universale di fraternità e testimonianza di pace. In molti interventi parlamentari è stato sottolineato il valore identitario e culturale della data del 4 ottobre, già celebrata da tempo in Umbria e in diversi Comuni italiani.

Nonostante i rilievi del Quirinale, la decisione di procedere comunque alla promulgazione conferma la piena legittimità formale della legge, ma evidenzia un dialogo istituzionale volto a garantire la coerenza dell’ordinamento e a bilanciare aspetti etici, sociali e costituzionali.

Prospettive applicative

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026. La Festa nazionale di San Francesco sarà ufficialmente inserita nel calendario civile. Sarà compito del Governo definire i decreti attuativi che disciplineranno le modalità di celebrazione e gli eventuali interventi di coordinamento con le altre festività riconosciute.

La legge, pur con i rilievi presidenziali, rappresenta un riconoscimento solenne ai valori francescani, che da oggi entrano stabilmente nel patrimonio civile e morale della Repubblica.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1653

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

(Testo definitivamente approvato dal Senato il 1 ottobre 2025)

Art. 1
(Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi)

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso:

« il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; ».

3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: « dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia » e, al secondo comma, le parole: « i Santi Patroni speciali d'Italia sono » sono sostituite dalle seguenti: « la Santa Patrona d'Italia è »;

b) nel titolo, le parole: « dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia ».

Art. 2.
(Celebrazioni istituzionali)

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

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