Sanitario non vaccinato, sullo stop ai compensi il Tar rinvia alla Consulta

Articolo di Riccardo Bianchini del 28/06/2022

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Nuova pronuncia in tema di obbligo vaccinale per i sanitari.

E nuovo rinvio alla Consulta, che va ad affiancarsi ad altri rinvii disposti dal giudice amministrativo su vari profili della disciplina 'anti-Covid'.

Anche in questo caso si tratta di una pronuncia del Tar Lombardia che, con l'ordinanza n. 1397/2022, rimette alla Consulta l'art. 4 del D.L. 44/2021 nella parte in cui viene disposto la sospensione di ogni corresponsione di denaro a favore del sanitario non vaccinato.

Dopo un ampio ragionamento che tocca più aspetti inerenti la ragionevolezza, la coerenza logica, il principio di uguaglianza e la tutela di diritti fondamentali, il Tar così conclude:

il Collegio ritiene rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che << Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato>>, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’articolo 2 della Costituzione.

Vedremo come la Consulta scioglierà questo nodo: anche se, come spesso accade nel nostro ordinamento e come ci ricorda il triste anniversario che ricorreva ieri, ovvero 42 anni dal "mistero" di Ustica. 

Non ci sarebbe da stupirsi se una eventuale pronuncia di incostituzionalità arrivasse fuori tempo massimo: ossia quando oramai servirebbe a ben poco (salvo, ovviamente, per coloro che potessero beneficiare di una qualche forma di tutela risarcitoria e nei limiti in cui la tutela risarcitoria sia in grado di compensare effettivamente il pregiudizio, non solo economico, subito).

_________

Testo del provvedimento:

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472