Scopertura RCA: l’onere della prova grava sul Fondo di Garanzia

Articolo di Carmine Lattarulo del 25/03/2026

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In tema di assicurazione RCA, la Cassazione (ord. n. 6419/2026) chiarisce il riparto dell’onere della prova nei casi di scopertura assicurativa. Se il danneggiato dimostra l’inesistenza della polizza indicata, spetta all’impresa designata del Fondo provare l’esistenza di una diversa copertura.

Il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada deve dimostrare l’esistenza di una diversa polizza, oltre quella scaduta.

Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. III civile, con l’ordinanza n. 6419 del 18 marzo 2026.

L'impresa designata ha una qualificata sfera di conoscibilità e l’accesso diretto alle banche dati, per evitare di gravare il danneggiato di una probatio diabolica.

La vicenda

Il caso nasce da un sinistro del 2006: l’auto condotta dalla vittima sorpassa un autocarro; mentre è affiancata, il camion svolta a sinistra verso una stradina laterale, urta l’auto sulla parte posteriore destra, che sbandando finisce contro un albero, con decesso del conducente.

Gli eredi della vittima citano in giudizio il conducente del camion e Allianz Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per la Puglia, allegando la mancata copertura assicurativa del camion e chiedendo danni iure proprio e iure hereditatis, oltre al danno biologico della madre.

L’iter processuale

In primo grado il Tribunale di Lecce accerta la scopertura assicurativa del camion (e ripartisce la responsabilità nella misura del 70% al conducente del camion, del 30% alla vittima).

La Corte d’appello di Lecce conferma integralmente la decisione, respingendo sia l’appello principale di Allianz sia quello incidentale di alcuni eredi.

Allianz ricorre per cassazione.

Le questioni giuridiche

La Cassazione individua e decide, in sintesi, su questi temi:

·       onere della prova della scopertura assicurativa e applicazione del principio di vicinanza della prova nei confronti dell’impresa designata del Fondo di Garanzia;

·       utilizzo del certificato rilasciato dalla compagnia indicata dal responsabile come principio di prova della mancanza di copertura.

Il principio di diritto

La Corte formula un principio di diritto molto chiaro sul riparto dell’onere della prova in tema di scopertura assicurativa e azione verso l’impresa designata. Richiama il principio di vicinanza della prova (anche alla luce di Cass. n. 12910/2022) e afferma che se il danneggiato produce l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile che esclude la copertura, egli ha assolto il proprio onere di provare la scopertura; a quel punto grava sull’impresa designata (operatore professionale con accesso diretto alle banche dati RCA) l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza. Non si può imporre al danneggiato una probatio diabolica su un fatto negativo universale (l’inesistenza di qualsivoglia copertura assicurativa).

La massima della Corte

La Corte cristallizza questo in un principio di diritto esplicito: “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, quando il danneggiato, affidandosi al certificato/contrassegno assicurativo del veicolo del danneggiante, ottiene dalla compagnia indicata l’attestazione di inesistenza della copertura, può agire contro l’impresa designata per il Fondo di Garanzia; spetta a quest’ultima dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza, data la sua qualificata sfera di conoscibilità e l’accesso diretto alle banche dati, per evitare di gravare il danneggiato di una probatio diabolica”.


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