
Quali sono le conseguenze giuridiche della mancata traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che non comprende l’italiano?
Per le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 38306 depositata il 26 novembre 2025, ciò comporta una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.).
La stessa nullità colpisce il decreto di citazione in appello, quando omette elementi essenziali previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f) c.p.p.
La decisione chiarisce definitivamente il regime processuale delle traduzioni, rafforzando il diritto dell’imputato alloglotta alla partecipazione consapevole al processo.
La questione sorge nell'ambito di un giudizio abbreviato davanti al Tribunale di Firenze.
Nel procedimento, l’imputato aveva dichiarato di non conoscere l’italiano, era stato assistito da un interprete, ma la sentenza di primo grado non era stata tradotta.
Lo stesso problema si era riproposto in appello, dove anche il decreto di citazione non era stato tradotto.
La normativa di riferimento ruota attorno a tre assi:
art. 143 c.p.p., che impone la traduzione degli atti “fondamentali”, incluse le sentenze e i decreti di citazione a giudizio;
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che tutela l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato;
principi costituzionali ed europei (art. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU; direttiva 2010/64/UE) che richiedono che l’imputato comprenda effettivamente il processo.
La sentenza delle Sezioni Unite ripercorre questo quadro normativo e chiarisce che la traduzione non è un adempimento formale, ma il presupposto per consentire all’imputato di partecipare consapevolmente al giudizio e valutare se impugnare.
Esaminando gli atti, la Cassazione rileva che:
l’imputato aveva effettivamente necessità di interprete;
la sentenza di primo grado non era stata tradotta;
il decreto di citazione in appello non era stato tradotto e la Corte territoriale non aveva affrontato l’eccezione.
Da qui due effetti distinti:
Sentenza di primo grado: la nullità non può più essere eccepita in Cassazione, perché proposta solo con i motivi nuovi in appello.
Decreto di citazione in appello: la nullità è tempestivamente eccepita e la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza d’appello, rimettendo il fascicolo a Firenze.
Le Sezioni Unite fissano due principi di diritto molto chiari:
1) La mancata traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotta integra nullità generale a regime intermedio
(art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.).
2) Anche la mancata traduzione del decreto di citazione in appello integra nullità generale a regime intermedio, quando riguarda:
l’avviso che non comparendo si sarà giudicati in assenza;
le informazioni essenziali previste dall’art. 429, comma 1, lett. f) c.p.p.
La decisione ribadisce che la traduzione non è un “servizio accessorio”, ma il cardine che consente all’imputato di capire il processo, di esercitare il diritto di difesa, di valutare le strategie difensive.
Il messaggio delle Sezioni Unite è diretto: senza traduzione, l’imputato straniero non partecipa realmente al processo. La traduzione serve a rendere viva la difesa, non a riempire un fascicolo.
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