
Con 243 sì e 109 no, arriva il terzo sì della Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale (C.1917-B) di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, il doppio CSM a l'Alta Corte di giustizia disciplinare.
Il testo torna al Senato per il quarto ed ultimo passaggio necessario.
Il provvedimento, una volta approvato in via definitiva, non essendo stato votato con la maggioranza dei due terzi, potrà essere sottoposto a referendum confermativo.
Separazione delle carriere dei magistrati
Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio, la separazione delle carriere la separazione dei magistrati, in attuazione del programma elettorale del Governo, attua un principio fondamentale del processo accusatorio introdotto dal Nuovo Codice di procedura penale (c.d. "codice Vassalli").
Non sarà quindi più possibile il passaggio per il magistrato da funzioni giudicanti e requirenti o viceversa, che attualmente è possibile una sola volta in carriera, nei primi dieci anni.
Si ribadisce che la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
La riforma prevede l'istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura (Csm): uno per i magistrati requirenti e uno per i magistrati giudicanti. La riforma ha lo scopo di porre rimedio alla "degenerazione correntizia" che si è manifestata negli ultimi anni.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e quella della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte:
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Un altro elemento centrale della riforma è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati requirenti e giudicanti.
L'Alta Corte è composta da 15 giudici:
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.
Il Disegno di legge costituzionale non prevede modifiche all'articolo 112 della Costituzione in materia di obbligatorietà dell'azione penale.
Il disegno di legge costituzionale, contrariamente a quanto precedentemenre annunciato, non include il ruolo dell'Avvocatura in Costituzione.
L’Associazione Nazionale Magistrati, ha espresso forti critiche alla riforma, dichiarando che "la logica di fondo del disegno di legge sulla separazione delle carriere e l’istituzione dell’Alta corte si rintraccia in una volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria, responsabile per l’esercizio indipendente delle sue funzioni di controllo di legalità".
Per l'Unione delle Camere Penali la riforma, ad una prima lettura, "appare conforme alle attese in quanto segue le fondamentali linee della nostra proposta di riforma costituzionale". I penalisti auspica che il governo "sappia coerentemente portare a compimento una riforma che l'avvocatura penale ha sempre ritenuto fondamentale per garantire ai cittadini un giudice terzo, in attuazione del giusto processo voluto dalla nostra Costituzione".
Documenti correlati:
Legislatura 19ª - Disegno di legge n. C.1917-B
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare
(Testo approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati in data 18 settembre 2025. Trasmesso al Senato)
Art. 1.
(Modifica all'articolo 87
della Costituzione)
1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente ».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 102
della Costituzione)
1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti ».
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 104
della Costituzione)
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale ».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 105
della Costituzione)
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio ».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 106
della Costituzione)
1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « della magistratura » è inserita la seguente: « giudicante »;
b) dopo le parole: « materie giuridiche » sono inserite le seguenti: « , magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni ».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 107
della Costituzione)
1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: « del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del rispettivo Consiglio ».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 110
della Costituzione)
1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: « del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun Consiglio ».
Art. 8.
(Disposizioni transitorie)
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.