
Pubblicato in Gazzetta il disegno di legge costituzionale di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, il doppio CSM a l'Alta Corte di giustizia disciplinare.
Il provvedimento, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi nelle seconde votazioni ex art. 138 della Costituzione, potrà ora essere sottoposto a referendum confermativo. La richiesta di referendum potrà essere avanzata entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte di 500.000 elettori, un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali. Si tratta di un referendum senza quorum, il cui esito è valido indipendentemente dalla partecipazione.
Separazione delle carriere dei magistrati
Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio, la separazione delle carriere la separazione dei magistrati, in attuazione del programma elettorale del Governo, attua un principio fondamentale del processo accusatorio introdotto dal Nuovo Codice di procedura penale (c.d. "codice Vassalli").
Non sarà quindi più possibile il passaggio per il magistrato da funzioni giudicanti e requirenti o viceversa, che attualmente è possibile una sola volta in carriera, nei primi dieci anni.
Si ribadisce che la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
La riforma prevede l'istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura (Csm): uno per i magistrati requirenti e uno per i magistrati giudicanti. La riforma ha lo scopo di porre rimedio alla "degenerazione correntizia" che si è manifestata negli ultimi anni.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e quella della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte:
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Un altro elemento centrale della riforma è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati requirenti e giudicanti.
L'Alta Corte è composta da 15 giudici:
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.
Il Disegno di legge costituzionale non prevede modifiche all'articolo 112 della Costituzione in materia di obbligatorietà dell'azione penale.
Il disegno di legge costituzionale, contrariamente a quanto precedentemenre annunciato, non include il ruolo dell'Avvocatura in Costituzione.
L'Associazione Nazionale Magistrati ha duramente criticato la riforma, definendola "punitiva" e motivata da una logica di controllo politico sulla giurisdizione.
Positivo, invece, il giudizio dell'Unione delle Camere Penali, secondo cui il testo recepisce le principali istanze della proposta di riforma costituzionale dell'Avvocatura penale. L’auspicio è che il Governo prosegua coerentemente nell'attuazione di una riforma considerata "fondamentale per garantire ai cittadini un giudice terzo, nel rispetto del giusto processo".
Documenti correlati:
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (G.U. n.253 del 30-10-2025)
Separazione delle carriere: la tabella delle modifiche alla Costituzione - a cura del dott. Giuseppe Buffone