L'indagato può proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non ha diritto alla restituzione?
A questa domanda hanno risposto le Sezioni Unite penali della Cassazione con l’informazione provvisoria n. 15 del 25 settembre 2025, risolvendo un contrasto interpretativo.
La vicenda nasceva dal ricorso di un soggetto sottoposto a indagini, che lamentava gli effetti pregiudizievoli del sequestro pur non vantando diritti reali o di detenzione sul bene.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento è l’art. 322-bis c.p.p., che disciplina il riesame delle misure cautelari reali.
La giurisprudenza sul punto è divisa:
un primo orientamento ritiene legittimato solo chi potesse chiedere la restituzione del bene;
un secondo orientamento apre anche all’indagato, purché dimostrasse un interesse concreto alla rimozione del vincolo.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per chiarire se la legittimazione dell’indagato possa fondarsi sull’interesse alla propria posizione processuale e patrimoniale, indipendentemente dal titolo sul bene.
La decisione della Corte
Le Sezioni Unite hanno adottato un approccio sostanzialistico, affermando che l’indagato può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo anche quando non sia titolare di diritti sul bene, a condizione che alleghi e dimostri un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo.
Tale interesse può derivare dalle ripercussioni personali, patrimoniali o professionali che il sequestro comporta.
In questo modo, si garantisce il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., evitando interpretazioni meramente formalistiche che limiterebbero la tutela giurisdizionale.
Conclusioni
La decisione delle Sezioni Unite rafforza le garanzie difensive dell’indagato, ampliando la legittimazione al riesame oltre la titolarità del bene sequestrato.
In pratica, l’indagato potrà impugnare il sequestro se dimostra che questo produce effetti pregiudizievoli concreti sulla sua posizione.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 25 settembre 2025, informazione provvisoria n. 15
Presidente Vessicchelli, Relatore Ricciarelli
Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 34936/2024 ud. 25/09/2025
Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.
Ricorrente: A. Calvarese
Relatore: M. Ricciarelli
Data udienza: 25 settembre 2025
Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 321, 322, 323, 324, 325, 568.
Ordinanza di rimessione: 17480/2025
Decisione
La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.