Sicurezza sul lavoro: in Gazzetta il testo coordinato del Decreto-legge

Articolo del 02/01/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Pubblicato in Gazzetta il testo coordinato del Decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, come convertito dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198, che introduce un articolato pacchetto di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il rafforzamento della protezione civile.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la cultura della prevenzione e ridurre il numero di infortuni in tutti i settori produttivi.

Aliquote INAIL e incentivi alle imprese
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a procedere alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico e dei contributi agricoli, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Il beneficio è escluso per i datori di lavoro che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro.

Formazione nel turismo e nella ristorazione
Tra le novità introdotte in sede di conversione, è previsto che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive la formazione e l’eventuale addestramento specifico debbano concludersi entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione.

Rete del lavoro agricolo di qualità
Vengono rafforzati i requisiti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità: le imprese devono dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza. Alle imprese iscritte alla Rete è riservata una quota delle risorse INAIL destinate a progetti di investimento e formazione sulla sicurezza.

Cantieri, subappalto e strumenti digitali
Il decreto interviene in modo significativo sull’attività di vigilanza nei cantieri edili, con particolare attenzione ai rapporti di appalto e subappalto. È introdotto l’obbligo, nei cantieri e negli altri ambiti ad alto rischio individuati con decreto ministeriale, di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione.

Viene inoltre rafforzata la disciplina della patente a crediti: la sanzione per la sua assenza sale fino a 12.000 euro e, dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti opera per ciascun lavoratore irregolare, a prescindere dalla durata dell’illecito. Il committente è tenuto a indicare tutte le imprese subappaltatrici nella notifica preliminare trasmessa alla ASL.

Potenziamento dell’apparato ispettivo
Per rafforzare l’attività di controllo, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere 300 nuove unità di personale nel triennio 2026–2028, con un incremento anche delle posizioni dirigenziali. Contestualmente, il contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro passa da 710 a 810 unità.

Prevenzione, formazione e cultura della sicurezza
Dal 2026 l’INAIL trasferirà 35 milioni di euro annui al Fondo occupazione e formazione per finanziare interventi di promozione della cultura della sicurezza nei percorsi di istruzione, formazione professionale, universitaria e di alta formazione, nonché per la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’INAIL potrà inoltre sostenere le PMI nell’acquisto di dispositivi di protezione individuale, promuovere campagne informative e finanziare progetti formativi anche attraverso i fondi interprofessionali. Le competenze acquisite saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Accreditamento dei soggetti formatori
Un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni definirà i criteri e i requisiti per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Studenti, assicurazione e borse di studio
Viene chiarito in via interpretativa che l’assicurazione INAIL per i percorsi di formazione scuola-lavoro copre anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-luogo di attività. È inoltre escluso che gli studenti possano essere impiegati in lavorazioni ad elevato rischio.

Dal 2026 l’INAIL erogherà borse di studio esenti da imposizione fiscale, da 3.000 a 7.000 euro, ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Sorveglianza sanitaria e mancati infortuni
Sono previste linee guida nazionali per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) nelle imprese con più di quindici dipendenti. Viene rafforzata la disciplina dei controlli sanitari, che devono essere svolti in orario di lavoro, e introdotta la possibilità di verificare l’assenza di alcol o sostanze stupefacenti nelle attività a rischio.

La contrattazione collettiva potrà prevedere misure di promozione della salute e permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare screening oncologici.

Protezione civile e volontariato
Il decreto integra nel d.lgs. n. 81/2008 una disciplina organica per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, recependo e sistematizzando norme già vigenti.

SIISL e trasparenza del mercato del lavoro
Dal 1° aprile 2026, per accedere ai benefici contributivi, i datori di lavoro dovranno pubblicare le offerte di lavoro sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Le agenzie per il lavoro saranno tenute a pubblicare tutte le posizioni gestite, mentre il sistema verificherà i dati autocertificati dai lavoratori.

Una strategia integrata di prevenzione
Il decreto mira a delineare una strategia complessiva che affianca incentivi economici, vigilanza rafforzata, formazione strutturata e strumenti digitali, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo gli infortuni e consolidare una cultura della sicurezza condivisa.

Il Ministro del Lavoro Marina Calderone, ha dichiarato: “con questo decreto mettiamo in sicurezza il futuro: rafforziamo la prevenzione, valorizziamo le imprese virtuose e costruiamo una rete di tutela più efficace per lavoratori e studenti”.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472