Sinistro stradale: cessionario del credito può proporre l’azione di risarcimento diretto?

Articolo di Carmine Lattarulo del 14/11/2025

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Il cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale è legittimato ad agire ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) contro l’impresa di assicurazione del danneggiato stesso, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 29113 del 4 novembre 2025.

Il caso vedeva una società di noleggio (cessionaria del credito risarcitorio relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva) agire contro la compagnia assicurativa della parte danneggiata, dopo essere subentrata nel credito a seguito di cessione da parte dell’assicurato originario.

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario), ma la Corte ha comunque ritenuto opportuno enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, data la rilevanza e la frequenza del tema:

«Ferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritiene la Corte che la questione sottesa all’impugnazione sia di particolare importanza, dacché suscettibile di essere in concreto replicata in una pluralità di occasioni e foriera di significative incertezze euristiche nella giurisprudenza di merito: degna, quindi, dell’enunciazione di principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 363 del codice di rito, stante altresì la sollecitazione sul punto formulata dal Procuratore Generale».

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

«Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato».

La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato sull’ammissibilità della cessione del credito risarcitorio, ribadendo che:

  • la cessione del credito determina una successione a titolo particolare nel diritto, con trasferimento anche dei poteri di tutela esercitabili a difesa del diritto ceduto (art. 1263 c.c.);
  • non vi sono deroghe nella disciplina speciale del Codice delle Assicurazioni che escludano la legittimazione del cessionario all’azione ex art. 149;
  • la ratio dell’art. 149, volta a rafforzare la posizione dell’assicurato danneggiato, non implica il carattere personale dell’azione né limita gli effetti della cessione del credito.

«In linea generale, la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto): esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo dell’obbligazione. Tali regole generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni da circolazione stradale (segnatamente, all’attualità, il più volte citato d.lgs. n. 209 del 2005)».

E ancora:

«La trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto dell’azione ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 verso l’assicuratore del soggetto responsabile, ma anche dell’azione ex art. 149, accordata per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato».

In conclusione, il principio sancito dalla Cassazione consolida la legittimazione attiva del cessionario – tipicamente società di noleggio o carrozzerie – a promuovere l’azione di risarcimento diretto ex art. 149 Codice delle Assicurazioni, in luogo del danneggiato, per crediti patrimoniali derivanti da sinistro stradale.


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