
La Cassazione ribadisce che, in materia di spese delle scale condominiali, il criterio decisivo è l’uso concreto del bene comune. Per questo può essere escluso dalla contribuzione il condomino che, per le condizioni oggettive dei luoghi, non utilizza androne e scale.
Le spese delle scale in condominio si dividono sempre tra tutti i condomini, oppure bisogna guardare all’utilità che ciascuno ne ricava?
A questa domanda risponde la Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 4827 del 3 marzo 2026, pronunciandosi in una controversia sulla revisione delle tabelle millesimali.
Nel caso esaminato, una condomina aveva chiesto la revisione delle tabelle sostenendo, tra l’altro, che un’unità immobiliare fosse stata erroneamente inclusa nella tabella delle scale, pur avendo accesso solo dall’esterno dell’edificio e senza utilizzare l’androne condominiale. I giudici di merito hanno accolto la domanda e la Cassazione ha confermato questa conclusione.
La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato: in tema di condominio negli edifici, le spese per la pulizia delle scale vanno ripartite secondo il criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano cui esse servono.
Questo criterio viene ricavato in via analogica dall’art. 1124 c.c., ma trova il suo fondamento più generale nell’art. 1123, comma 2, c.c., secondo cui le spese devono essere ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può fare del bene comune.
La logica seguita dalla Cassazione è molto concreta: non conta una ripartizione astratta o automatica, ma l’utilità effettiva che il singolo condomino ricava da androne e scale. Chi utilizza di più il bene comune contribuisce di più; chi non lo utilizza, in presenza di determinate condizioni oggettive, può esserne escluso.
La sentenza ribadisce che i proprietari dei piani terreni o seminterrati possono anche essere esonerati dalla contribuzione relativa alle scale quando, per le condizioni oggettive dei luoghi, non fruiscono in concreto del relativo servizio.
Lo stesso principio vale, come nel caso deciso, per l’unità immobiliare che abbia accesso solo dall’esterno e non utilizzi né l’androne né le scale condominiali. In questa situazione viene meno il presupposto stesso della spesa.
Non basta quindi essere formalmente inseriti nell’edificio condominiale per dover partecipare sempre ai costi delle scale. Occorre verificare se quel bene comune sia davvero al servizio dell’unità immobiliare interessata.
Nel ricorso, i condomini soccombenti sostenevano che la Corte d’appello non avesse deciso davvero sulla questione dell’erronea inclusione di quella unità nella tabella delle scale. La Cassazione respinge però la censura e osserva che la decisione era stata effettivamente resa, proprio sulla base dell’accertata assenza di fruizione del servizio.
La Suprema Corte richiama, sul punto, i propri precedenti e conferma che la ripartizione delle spese delle scale deve seguire il criterio dell’uso, non una logica puramente formale o automatica.
La sentenza n. 4827/2026 conferma un principio semplice: nelle spese delle scale in condominio conta l’uso concreto del bene comune.
Per questo, quando un condomino non utilizza androne e scale, perché la sua unità ha un accesso autonomo dall’esterno o per altre condizioni oggettive dei luoghi, l’esclusione dalla contribuzione può essere legittima.
Nel condominio, non basta chiedersi di chi sia il bene comune. Bisogna chiedersi anche, molto concretamente, a chi serve davvero.
Documenti corrrelati:
Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 4827 del 03/03/2026