La Repubblica riconosce il valore educativo,
sociale e di promozione del benessere psicofisico
dell'attività sportiva in tutte le sue forme
È questo il testo del nuovo comma che si aggiunge all’art. 33 della Costituzione introdotto dalla Legge costituzionale 26 settembre 2023 n. 1.
La finalità della revisione costituzionale è quella di introdurre espressamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale.
L’esigenza nasce dal fatto che negli ultimi anni l’accesso alla pratica sportiva e la sua valenza sul piano educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico hanno trovato ampio riconoscimento.
A titolo di esempio, può menzionarsi:
• la L. 107/2015 che, nelle istituzioni scolastiche, garantisce “il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”
• la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio: ciò al dichiarato fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.
• Il D.L. 185/2015, sul fronte dell’inclusione, ha istituito il fondo “Sport e Periferie”, finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economicosociali e incrementare la sicurezza urbana.
• La L. 145/2018, all’art. 1, comma 629, ha trasformato la preesistente Coni Servizi s.p.a. in Sport e Salute s.p.a., ampliandone dotazioni e funzioni.
• Quanto alle politiche sanitarie, fra gli esempi recenti, occorre ricordare che il 3 novembre 2021 è stato adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento recante le "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie".
• Da ultimo il PNRR, che si è inserito trasversalmente rispetto a molti dei filoni tematici sopra delineati, stanziando per il settore dello sport 1 miliardo di euro.
Proprio alla luce di tali significative evoluzioni, per ovviare all’assenza di espresse disposizioni costituzionali sul punto, non sono mancati, specie negli ultimi anni, approcci dottrinali volti a ricondurre il diritto allo sport entro l’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale di apertura del catalogo dei diritti tutelati dalla Carta verso le nuove istanze manifestate dal corpo sociale; come pure si rintracciano tentativi di scorgere un fondamento a tale diritto entro altre previsioni, quali il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), la libertà personale (art. 13) e la libertà di associazione (art. 18).
LEGGE COSTITUZIONALE 26 settembre 2023, n. 1
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attivita' sportiva. (23G00147)
(G.U. n.235 del 7-10-2023)