Stalking: basta risarcire la vittima per estinguere il reato?

Articolo del 28/09/2026

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Per la Corte costituzionale (n. 154/2026) è legittima l’esclusione degli atti persecutori dall’estinzione per condotte riparatorie prevista dall’art. 162-ter c.p.

Chi è accusato di stalking può ottenere l’estinzione del reato risarcendo integralmente la vittima, anche se questa vuole che il procedimento penale continui?

La risposta della Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 25 settembre 2026, è negativa.

La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., sollevate in riferimento all’art. 3 Cost.

Per gli atti persecutori previsti dall’art. 612-bis c.p. il risarcimento non può quindi sostituire la volontà della persona offesa.

Il caso: offerti 10.000 euro alla vittima

La questione nasce davanti al GIP del Tribunale di Reggio Emilia.

Nel corso di un giudizio abbreviato per stalking, la difesa dell’imputato offre alla persona offesa 10.000 euro a titolo di integrale risarcimento del danno e chiede l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p.

La persona offesa, pur accettando la somma:

  • ne contesta la congruità;

  • non rimette la querela;

  • si oppone all’estinzione del reato.

L’imputato era inoltre già destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicare con lei.

Da qui il problema: è ragionevole impedire allo stalker di ottenere l’estinzione attraverso una condotta riparatoria, quando per altri reati perseguibili a querela questa possibilità esiste?

Cosa prevede l’art. 162-ter c.p.

L’art. 162-ter c.p. consente, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di ottenere l’estinzione quando l’imputato ripara integralmente il danno mediante restituzioni o risarcimento ed elimina, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La particolarità è che l’effetto può prodursi anche contro la volontà della persona offesa.

Se l’offerta risarcitoria non viene accettata, infatti, il giudice può comunque ritenerla congrua. Una volta accertata l’integrale riparazione, non dispone di un ulteriore potere di valutare se quella condotta sia anche sufficientemente dissuasiva nei confronti dell’autore: ricorrendo i presupposti, l’effetto estintivo consegue alla riparazione.

Ed è qui che nasce il problema per lo stalking.

Perché lo stalking è escluso?

Quando l’art. 162-ter c.p. viene introdotto nel 2017, la causa estintiva può inizialmente applicarsi anche agli atti persecutori.

Pochi mesi dopo, però, la legge n. 172/2017 aggiunge il quarto comma e stabilisce espressamente che l’istituto non si applica all’art. 612-bis c.p.

Secondo la Corte costituzionale questa scelta non è irragionevole.

Lo stalking è infatti un reato abituale e di evento: le condotte reiterate di minaccia o molestia devono provocare almeno una delle conseguenze previste dalla legge:

  • un perdurante e grave stato di ansia o paura;

  • un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina;

  • un cambiamento delle abitudini di vita.

Anche nelle forme concretamente meno offensive, quindi, il reato presuppone conseguenze significative nella sfera della vittima.

Il rischio della riparazione unilaterale

È questo il passaggio centrale della sentenza.

Se l’art. 162-ter c.p. si applicasse allo stalking, l’autore potrebbe ottenere l’estinzione mediante una riparazione unilaterale, anche contro la volontà della persona offesa.

La vittima potrebbe però continuare a vivere in uno stato di ansia o timore.

Non solo. Secondo la Consulta, vi sarebbe anche il rischio che l’autore reiteri le condotte persecutorie confidando nella possibilità di ottenere nuovamente l’estinzione del reato attraverso il successivo risarcimento.

Per questo il legislatore può mantenere un livello di protezione più elevato e lasciare alla vittima la possibilità di decidere se rimettere o meno la querela.

La Corte richiama inoltre la propria sentenza n. 173/2024, che aveva evidenziato la possibile progressione dello stalking da “reato-spia” a più gravi delitti di sangue.

Risarcimento e giustizia riparativa non sono la stessa cosa

La Consulta chiarisce anche un altro punto.

L’estinzione prevista dall’art. 162-ter c.p. non coincide con la giustizia riparativa disciplinata dal d.lgs. n. 150/2022.

L’art. 162-ter valorizza soprattutto una riparazione oggettiva e patrimoniale e risponde anche a finalità di deflazione del processo.

La giustizia riparativa punta invece alla ricomposizione del conflitto attraverso un percorso che coinvolge autore e vittima.

È proprio quando manca una volontà conciliativa comune che emerge la peculiarità dell’art. 162-ter: la riparazione può sostituire la richiesta di punizione della persona offesa.

Per lo stalking il legislatore ha deciso che questo non deve accadere.

E rispetto al revenge porn?

Il GIP aveva richiamato anche l’art. 612-ter c.p., relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per sostenere una possibile disparità di trattamento.

La Corte esclude però che le due fattispecie siano realmente comparabili.

Il reato previsto dall’art. 612-ter c.p. tutela specificamente la riservatezza sessuale, può realizzarsi anche attraverso una singola condotta e non richiede necessariamente la produzione degli eventi psicologici o del cambiamento delle abitudini di vita previsti invece per lo stalking.

La diversa disciplina non viola quindi l’art. 3 Cost.

Cosa ci portiamo a casa?

La Corte costituzionale, sentenza n. 154/2026, conferma la legittimità dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p.

Nelle ipotesi di stalking procedibili a querela soggetta a remissione, resta possibile che sia la vittima a estinguere il reato rimettendo la querela.

Quello che non può fare l’autore è raggiungere lo stesso risultato unilateralmente, attraverso il solo risarcimento o altre condotte riparatorie.

In sintesi: il danno può essere risarcito, ma la paura della vittima non può essere liquidata con un assegno.


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