Rifugiati, chiarite le condizioni per revocare o rifiutare lo status

Articolo del 17/07/2023

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La Corte di giustizia, con tre recenti sentenze (C-8/22, C-663/21 e C-402/22), ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni per la revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti di cittadini di paesi terzi condannati per un reato che le autorità competenti ritengono sia di particolare gravità.

Nella causa C-8/22, il Consiglio di Stato belga ha sollevato questioni relative al nesso tra una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità, oltre alla portata e all’estensione dell'esame della sussistenza di un tale pericolo.

La Corte ha ribadito che non basta che il cittadino di un paese terzo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità per affermare l'esistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova. Infatti, la revoca è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte: l'aver subito una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la dimostrazione che tale cittadino rappresenti un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova.

Una misura di revoca può essere adottata solo qualora il cittadino costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova. E, ricordiamo, spetta all’autorità competente procedere a una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso.

Ma c'è un'altra considerazione importante: la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità. Qui entra in gioco un necessario bilanciamento tra gli interessi del rifugiato e quelli dello Stato membro.

Nella causa C-663/21, la Corte ha chiarito che la revoca dello status di rifugiato è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'Autorità competente, che tale misura sia proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova. Tuttavia, l'autorità non è tenuta a prendere in considerazione, nell'ambito di tale bilanciamento, la portata e la natura delle misure alle quali tale cittadino di un paese terzo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese d'origine.

Infine, nella causa C-402/22, il Consiglio di Stato olandese ha sollevato questioni relative alla nozione di «condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità». In questo contesto, la Corte ha chiarito che il reato deve avere caratteristiche specifiche che lo rendono connotato da eccezionale gravità, andando a pregiudicare significativamente l'ordinamento giuridico della comunità interessata.

In conclusione, la valutazione dell'eccezionale gravità del reato implica un esame dettagliato di tutte le circostanze specifiche del caso, tenendo conto della natura e del quantum della pena comminata, della natura del reato commesso, di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, dell'intenzionalità del reato, dei danni causati da detto reato e del tipo di procedura penale applicata per reprimere il medesimo reato.

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