
La Corte costituzionale (n. 97/2026) chiarisce che lo straniero regolarmente soggiornante, già titolare di un permesso per lavoro o per famiglia, conserva il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale se il permesso viene convertito in permesso per residenza elettiva dopo il riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
Uno straniero regolarmente soggiornante, divenuto inabile al lavoro, può perdere l’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale solo perché il suo permesso di soggiorno viene convertito in permesso per residenza elettiva?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97 del 5 giugno 2026, risponde di no.
La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sull’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, cioè il Testo unico immigrazione.
La Corte non cancella la norma. La legge resta in piedi, ma deve essere letta in modo conforme alla Costituzione.
Secondo i giudici costituzionali, dall’art. 34, comma 1, TUI si può e si deve ricavare una regola: l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN spetta anche allo straniero che era titolare di un permesso per motivi di lavoro o per motivi familiari e che, dopo il riconoscimento della pensione d’inabilità civile, ha ottenuto la conversione in permesso per residenza elettiva.
Il giudizio nasce davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro.
Due cittadini extra UE avevano agito contro la Regione Lombardia per contestare il diniego dell’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale.
Entrambi erano stati titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In seguito, per gravi patologie, avevano cessato l’attività lavorativa ed erano stati riconosciuti invalidi, con diritto alla pensione di inabilità civile.
Proprio per questo, il precedente permesso era stato convertito in permesso per residenza elettiva, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), e 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 394 del 1999.
Il problema nasce dal fatto che l’art. 34, comma 1, TUI indica espressamente alcune categorie di stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN, tra cui quelli titolari di permesso per lavoro o per famiglia, ma non menziona il permesso per residenza elettiva.
Da qui la domanda posta alla Corte: questa omissione esclude davvero l’iscrizione gratuita per chi è diventato inabile al lavoro?
L’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina l’iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti.
La norma prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani per l’assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale.
Il comma 3 dello stesso articolo disciplina invece l’iscrizione volontaria, prevedendo il pagamento di un contributo annuale, con un importo minimo non inferiore a 2.000 euro annui.
Il Tribunale di Milano dubitava della legittimità costituzionale della disciplina perché una lettura restrittiva avrebbe prodotto un effetto concreto: lo straniero diventato inabile avrebbe perso l’iscrizione gratuita e avrebbe dovuto pagare il contributo minimo per l’iscrizione volontaria.
La Corte costituzionale riconosce che, se l’art. 34, comma 1, fosse letto nel senso indicato dal giudice rimettente, vi sarebbe un problema costituzionale.
La perdita dell’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta disabilità, diventa più vulnerabile e ha maggiore bisogno di accedere alle prestazioni sanitarie.
Per la Consulta, nessuna ragione giustifica un trattamento peggiorativo dello straniero disabile regolarmente soggiornante, se tale peggioramento deriva proprio dalla sua condizione di maggiore bisogno.
La sentenza richiama gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., oltre ai principi della Carta sociale europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il filo conduttore è chiaro: la tutela della persona con disabilità trova base nella dignità della persona e nel diritto fondamentale alla salute.
La Corte respinge il presupposto da cui partiva il giudice rimettente: l’idea che l’elenco dell’art. 34, comma 1, TUI sia così chiuso da impedire una lettura sistematica della norma.
Quando l’art. 34 del Testo unico immigrazione è stato adottato, nel 1998, non erano ancora previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in tale permesso dopo il riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
Questi istituti sono stati introdotti solo successivamente, con le modifiche al regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione.
Di conseguenza, il silenzio dell’art. 34 sulla residenza elettiva non può essere letto come una scelta consapevole del legislatore di escludere questi soggetti dall’iscrizione gratuita al SSN.
La mancata previsione non è una porta chiusa. È una lacuna che va letta alla luce del sistema.
La Corte afferma che dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 è possibile e doveroso ricavare una interpretazione costituzionalmente orientata.
La regola è questa: quando la norma fa riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, deve comprendere anche coloro che erano in precedenza titolari di quegli stessi permessi e che poi hanno ottenuto la conversione in permesso per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
La Corte lo dice espressamente:
«Questa Corte ritiene quindi possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile».
Per questo le questioni sull’art. 34, comma 1, TUI sono dichiarate non fondate.
Le questioni sollevate in via subordinata sul comma 3, cioè sull’iscrizione volontaria con contributo minimo di 2.000 euro annui, restano assorbite.
La sentenza n. 97 del 2026 chiarisce che lo straniero regolarmente soggiornante, divenuto inabile al lavoro, non perde il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN solo perché il suo permesso viene convertito in permesso per residenza elettiva.
Attenzione però: non si tratta di un diritto generalizzato di tutti gli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva all’iscrizione gratuita.
Conta la continuità sostanziale tra il precedente permesso per lavoro o famiglia e il nuovo permesso per residenza elettiva, quando la conversione dipende dal riconoscimento della pensione d’inabilità civile.
La logica è semplice: la disabilità non può diventare il motivo per perdere l’accesso gratuito alle cure. Sarebbe come togliere l’ombrello proprio quando inizia a piovere.
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