QUADRO SINOTTICO
“LE PRINCIPALI DEFINIZIONI AGEVOLATE FISCALI”
LEGGE n. 197 DEL 29 dicembre 2022
(IN G.U. n. 303 DEL 29-12-2022), ENTRATA IN VIGORE L’01-01-2023
CONDIZIONI
| DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 186 – 205, della Legge n. 197/2022 | CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 206 – 212, della Legge n. 197/2022 | RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE ART. 1, commi 213 – 218, della Legge n. 197/2022 | REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI ART. 1, commi 166 – 173, della Legge n. 197/2022 |
OGGETTO | Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (esclusa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ader). | In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e di Secondo Grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. | In alternativa alla definizione agevolata di cui ai precedenti commi da 186 a 205 (definizione liti pendenti), nelle controversie tributarie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi come in seguito, di tutte le pretese azionate in giudizio. Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390 del codice di procedura civile. | Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni. |
PRESUPPOSTI | Controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio alla data dell’01-01-2023. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’01-01-2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. | Atti impositivi. Sul concetto di “atti impositivi” si rinvia all’importante sentenza n. 18298/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale anche la cartella di pagamento è considerata atto impositivo quando rappresenti il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesta impositiva (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973). | Atti impositivi. Sul concetto di “atti impositivi” si rinvia all’importante sentenza n. 18298/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. secondo la quale anche la cartella di pagamento è considerata atto impositivo quando rappresenti il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesta impositiva (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973). | Irregolarità formali Sul concetto di “irregolarità formali”, a titolo puramente indicativo, si può fare riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15-05-2019. |
PERFEZIONAMENTO | Possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. | La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti. | La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con larimozione delle irregolarità od omissioni. | |
VALORE DELLA LITE | Il valore della controversia è pari all’imposta accertata, al netto di sanzioni ed interessi (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. | |||
PAGAMENTO DEL 90 % | In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado alla data dell’01-01-2023, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. | |||
PAGAMENTO DEL 40 % | In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data dell’01-01-2023, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado. | |||
PAGAMENTO DEL 15 % | In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data dell’01-01-2023, le controversie possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. | |||
SOCCOMBENZA PARZIALE | In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata. | |||
CONTROVERSIE PENDENTI IN CASSAZIONE | Le controversia tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Resta ferma, in alternativa alle presenti disposizioni, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della Legge n. 130 del 31-08-2022. | |||
SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO | Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data dell’01-01-2023. Invece, con il pagamento del 40% negli altri casi. | In deroga a quanto previsto dall’art. 48 – ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, all’accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge, gli interessi e gli eventuali accessori. | ||
SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO | In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. | |||
ESCLUSIONI | Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. | Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. | Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. | Sonoesclusi dalla regolarizzazione:
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PAGAMENTO | La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda. | Come previsto dall’art. 48-ter. commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. | La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge, gli interessi e gli eventuali accessori. | Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. |
MANCATO PAGAMENTO (DECADENZA) | In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della presente conciliazione agevolata e il competente Ufficio fiscale provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30%, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. | |||
RATE | Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni), con decorrenza dall’01 aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno. | Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 D.Lgs. n. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni) da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. | Due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. | |
INTERESSI | Sulle rate successive alla prima rata sono dovuti gli interessi legali (5%) calcolati dalla data del versamento della prima rata. | Sono dovuti gli interessi e gli eventuali accessori. Sull’importo delle rate successive alla prima rata sono dovuti gli interessi legali (5%) calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. | ||
SANZIONI | Non sono dovute le sanzioni. | Sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge. | Sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge. | |
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AUTONOMA | Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. | |||
SCOMPUTO VERSAMENTI EFFETTUATI | Dagli importi dovuti ai fini delle definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. | |||
COMPENSAZIONE | Non è ammessa la compensazione. | Non è ammessa la compensazione. | Non è ammessa la compensazione. | |
RIMBORSO | La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. | La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva. | ||
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE | Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dell’01-01-2023. | |||
SOSPENSIONE DEI GIUDIZI | Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. | |||
SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data dell’01-01-2023 ed il 31 luglio 2023. | |||
DINIEGO DELLA DEFINIZIONE | L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. | |||
IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO | Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. | |||
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO ED EVENTUALE REVOCAZIONE | Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisone. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per i processi dichiarati estinti come sopra l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione di cui sopra e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del diniego stesso. | |||
COOBBLIGATI | La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. La definizione non dà comunque luogo ai rimborsi delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. | |||
PROROGA DEI TERMINI DI CONTESTAZIONE | In deroga all’art. 3, comma 3, della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione (P.V.C.), i termini di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni. | |||
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE | Con uno o più provvedimenti del Direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni agevolative (commi da 186 a 202). . | Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172. | ||
ENTE TERRITORIALE | Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. | |||
FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE. | Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle Entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130 della Legge n. 197/2022. |