
Con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026 la Corte costituzionale rinvia la decisione sul sistema di pagamento del TFS degli statali e concede al legislatore un anno di tempo per programmare l’eliminazione del differimento e della rateizzazione.
Il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici può essere pagato con un ritardo di mesi o addirittura di anni anche quando il rapporto di lavoro cessa per raggiunti limiti di età o di servizio?
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, torna sul tema del pagamento differito e rateizzato della buonuscita degli statali e ribadisce che questo sistema resta problematico sul piano costituzionale.
La Consulta non dichiara subito l’illegittimità delle norme censurate, ma rinvia la trattazione delle questioni all’udienza del 14 gennaio 2027 per consentire al legislatore di programmare una riforma capace di eliminare, in modo graduale ma reale, i meccanismi di differimento e rateizzazione del TFS.
Il messaggio dell’ordinanza è netto: i precedenti interventi normativi non bastano. Secondo la Corte, non è stato ancora avviato “in modo sostanziale” quel processo di progressiva e completa rimozione delle dilazioni già richiesto con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.
Nel sistema attuale il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici non viene corrisposto subito alla cessazione dal servizio.
Le norme contestate sono:
l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997;
l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.
Per i dipendenti cessati per raggiunti limiti di età o di servizio, il sistema prevede infatti:
un termine di differimento prima della liquidazione;
un ulteriore termine per la corresponsione;
la rateizzazione annuale del pagamento quando l’importo supera determinate soglie.
Più in particolare, l’ordinanza ricorda che la disciplina oggi censurata prevede il pagamento:
in un’unica soluzione se il TFS è pari o inferiore a 50.000 euro;
in due rate annuali se l’importo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
in tre rate annuali se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro.
Il risultato pratico è semplice: il lavoratore pubblico può attendere molto tempo prima di ricevere integralmente una somma che ha già maturato durante il rapporto di lavoro.
I giudici rimettenti hanno contestato non solo il differimento e la rateizzazione in sé, ma anche l’assenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria idoneo a compensare la perdita di valore dovuta all’inflazione.
La Corte costituzionale era già intervenuta su questa materia con due decisioni chiave:
Già nel 2019 la Consulta aveva segnalato l’urgenza di una revisione organica della disciplina, osservando che, soprattutto nei casi di cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio, la funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto rischia di essere compromessa.
Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte è andata oltre, affermando in modo espresso che le dilazioni imposte al TFS sono in contrasto con l’art. 36 Cost., perché la garanzia della giusta retribuzione non riguarda solo l’ammontare della somma dovuta, ma anche la tempestività della sua corresponsione.
La stessa sentenza, però, non era arrivata alla dichiarazione di incostituzionalità. La Corte aveva ritenuto che il superamento del sistema dovesse essere affidato prima di tutto alla discrezionalità del legislatore, tenuto conto del rilevante impatto finanziario dell’intervento.
L’ordinanza n. 25 del 2026 si muove sulla stessa linea: il vulnus all’art. 36 Cost. resta, ma la sua rimozione viene ancora rimessa a una riforma legislativa.
L’ordinanza nasce da tre giudizi promossi dal TAR Marche, dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia.
I ricorrenti erano dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio che chiedevano la corresponsione del TFS senza dilazioni, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
I giudici amministrativi hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 36 Cost.. Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno evocato anche l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, sostenendo che il TFS, una volta maturato, rientra nella nozione di bene tutelata sul piano convenzionale.
La Corte, in questa fase, non decide nel merito in modo definitivo né sull’art. 36 Cost. né sul parametro convenzionale. Prende però atto della persistente criticità del sistema e sceglie di differire la decisione finale.
Nel frattempo il legislatore è intervenuto con due misure correttive richiamate espressamente dall’ordinanza.
La prima è contenuta nell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25/2025, convertito nella legge n. 69/2025: è stata ampliata la platea dei lavoratori che, per la loro condizione di fragilità, possono ottenere il TFS entro tre mesi dalla cessazione, includendo anche invalidi e inidonei.
La seconda è contenuta nell’art. 1, comma 198, della legge n. 199/2025: con effetto dal 1° gennaio 2027 e per i soggetti che maturano da quella data i requisiti per il pensionamento, il termine di liquidazione è ridotto da dodici a nove mesi.
La Corte prende atto di questi interventi ma li considera ancora insufficienti.
Secondo la Consulta si tratta di riforme dalla portata circoscritta: la prima riguarda solo una categoria ristretta di beneficiari; la seconda riduce in misura modesta solo uno dei tempi di attesa e, per di più, opera soltanto per il futuro, senza inserirsi con chiarezza in un disegno già programmato di progressiva eliminazione di tutte le dilazioni.
Per questo la Corte afferma che non è stato ancora avviato “in modo sostanziale” il processo di superamento del sistema.
Il passaggio più delicato dell’ordinanza è questo.
La Corte ribadisce che la disciplina continua a essere incompatibile con la garanzia di adeguatezza della retribuzione prevista dall’art. 36 Cost.. Tuttavia esclude, ancora una volta, una pronuncia ablativa immediata.
Il motivo è molto concreto: eliminare subito le norme censurate significherebbe cancellare contestualmente e retroattivamente ogni meccanismo dilatorio.
In altre parole, diventerebbero immediatamente esigibili non solo i TFS futuri, ma anche quelli già maturati e ancora in corso di pagamento.
Secondo la Corte, una decisione del genere produrrebbe un impatto molto rilevante sulle finanze pubbliche, almeno in termini di fabbisogno di cassa. Per questo la Consulta ritiene che la definizione della gradualità dell’intervento debba restare al legislatore, che potrà distribuire su più esercizi gli effetti finanziari della riforma.
L’ordinanza richiama, sotto questo profilo, una logica di leale collaborazione istituzionale: la Corte accerta il problema costituzionale, ma concede ancora uno spazio temporale al Parlamento per trovare una soluzione normativa sostenibile.
Secondo la Corte spetta al legislatore programmare una riforma che, anche gradualmente, dia continuità ai primi interventi adottati e ristabilisca, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, una fisiologica scansione dei pagamenti del TFS.
Il punto decisivo è questo: non basta un ritocco marginale. Serve una disciplina che pianifichi realmente l’eliminazione del differimento e della rateizzazione.
La Consulta non impone subito il modello tecnico della riforma, ma indica chiaramente l’obiettivo costituzionale da raggiungere.
La Corte costituzionale ha fissato una nuova udienza per il 14 gennaio 2027.
Fino a quella data il legislatore ha, di fatto, un anno di tempo per intervenire. All’esito della nuova udienza, la Consulta potrà verificare se sia sopravvenuta una riforma idonea a programmare l’eliminazione dei meccanismi dilatori oggi vigenti. In mancanza, il quadro potrebbe cambiare e la Corte potrebbe rivalutare la possibilità di una decisione più incisiva.
L’ordinanza n. 25 del 2026 non cambia subito la disciplina del TFS dei dipendenti pubblici, ma la espone ancora di più a un futuro giudizio di incostituzionalità.
La Corte compie tre passaggi molto chiari: conferma che il sistema di differimento e rateizzazione continua a presentare un serio contrasto con l’art. 36 Cost.; prende atto che le riforme intervenute finora sono troppo limitate per considerare avviato un vero percorso di superamento delle dilazioni; concede infine al legislatore un ultimo spazio temporale per programmare una riforma graduale, rinviando la trattazione al 14 gennaio 2027.
La questione, quindi, non è chiusa. Entra anzi in una fase decisiva.
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