Reato di tortura: può essere assorbito nei maltrattamenti?

Articolo del 18/02/2026

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Quando una serie di condotte violente e umilianti si inserisce in un contesto abituale di sopraffazione, è corretto qualificare tutto come maltrattamenti, oppure alcune condotte integrano autonomamente il più grave delitto di tortura?

La questione non è terminologica. È strutturale. Riguarda la diversa architettura normativa delle due fattispecie e il bene giuridico effettivamente leso.


Due reati, due strutture, due beni giuridici

L’art. 613-bis cod. pen. configura un reato:

  • comune (può essere commesso da chiunque);

  • a forma vincolata (violenza o minaccia grave, oppure crudeltà);

  • di evento (acute sofferenze fisiche o trauma psichico verificabile);

  • eventualmente abituale improprio.

Presupposto della condotta è che la vittima sia:

  • privata della libertà,

  • affidata alla custodia o assistenza dell’agente,

  • oppure in condizione di minorata difesa.

Il bene giuridico tutelato è la dignità umana, intesa come inviolabilità della persona rispetto a trattamenti inumani o degradanti.

Diversamente, l’art. 572 cod. pen. (maltrattamenti) è reato necessariamente abituale, tutela l’integrità psicofisica nell’ambito familiare o parafamiliare, e può essere integrato anche da condotte non autonomamente costituenti reato.

Le due fattispecie non sono sovrapponibili. Sono strutturalmente diverse.


La soglia della tortura: quando la violenza diventa degradazione

La tortura richiede:

  • violenze o minacce gravi, oppure condotte connotate da crudeltà;

  • produzione di acute sofferenze fisiche o di un trauma psichico verificabile;

  • un trattamento che risulti inumano o degradante per la dignità della persona.

Ogni singolo atto deve superare una soglia di minima gravità.

La crudeltà implica un accanimento eccedente la normalità causale, capace di trasformare la vittima in oggetto di sopraffazione.

Non è necessaria una lesione personale. Il trauma psichico può anche essere transitorio, purché provato.


Quando restano “solo” maltrattamenti

La tortura non si configura quando:

  • le condotte, pur ripetute, non raggiungono la soglia di gravità qualificata;

  • manca l’evento tipico (sofferenze acute o trauma verificabile);

  • il trattamento non assume carattere inumano o degradante;

  • la condotta si esaurisce nella mera abitualità vessatoria propria dei maltrattamenti.

In tali casi, resta configurabile il reato di maltrattamenti, ma non quello di tortura.


Il vero errore: pensare a una differenza quantitativa

L’errore interpretativo consiste nel ritenere che la tortura richieda un “quid pluris” meramente quantitativo rispetto ai maltrattamenti.

Non è una questione di intensità generica.

È una questione di struttura della fattispecie e di bene giuridico tutelato.

I maltrattamenti colpiscono l’integrità psicofisica in un contesto relazionale abituale.

La tortura incide sulla dignità, attraverso violenze o crudeltà che degradano la persona, la umiliano e ne prostrano la volontà.

Per questo motivo la giurisprudenza esclude l’assorbimento e riconosce il concorso materiale tra i due reati.


Casi concreti

La giurisprudenza di legittimità ha applicato questi principi in diverse occasioni. In particolare, la Cassazione, Sez. V, con sent. n. 3827 depositata il 29 gennaio 2026 ha annullato l’ordinanza che aveva escluso la tortura ritenendola assorbita nei maltrattamenti, affermando la configurabilità autonoma del delitto di cui all’art. 613-bis cod. pen. in presenza di condotte violente e degradanti idonee a ledere la dignità di persone in condizione di minorata difesa.


Regola operativa

Il reato di tortura non è assorbito nei maltrattamenti quando le condotte:

  • consistono in violenze o minacce gravi oppure sono connotate da crudeltà;

  • producono acute sofferenze fisiche o trauma psichico verificabile;

  • realizzano un trattamento inumano o degradante lesivo della dignità.

In tali casi, le due fattispecie concorrono materialmente.

Il professionista deve dunque verificare non solo la reiterazione delle condotte, ma soprattutto:

  • la qualificazione strutturale degli atti,

  • la presenza dell’evento tipico,

  • il bene giuridico concretamente inciso.

Se è lesa la dignità umana attraverso violenze gravi o crudeltà, non si tratta soltanto di maltrattamenti.


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