Tracciare il dipendente con il GPS non viola i diritti umani

Articolo del 25/01/2023

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Il tracciamento del dipendente tramite il geolocalizzatore dell'auto di servizio non contrasta con la Convenzione dei Diritti dell'Uomo.

È quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza n. 26968/16 depositata il 13 dicembre 2022 (caso Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo v. Portogallo).

Il caso di specie riguarda il licenziamento di un informatore scientifico di un'azienda farmaceutica portoghese, al quale, a causa della mobilità associata al lavoro svolto, l'azienda aveva assegnato un'auto ad uso promiscuo, sia lavorativo che privato. A distanza di tempo, l'azienda ha installato un sistema di posizionamento globale via satellite (GPS) su tutti i veicoli aziendali.

Dopo un controllo dei dati raccolti attraverso i sistemi installati, è emerso che il dipendente in questione aveva manomesso il funzionamento del sistema di controllo per far risultare un impiego del mezzo per motivi di lavoro superiore a quello effettivo e, di conseguenza, un impiego del mezzo per motivi privati inferiore, al fine di ridurre i costi a proprio carico.

A seguito del licenziamento il lavoratore ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato portoghese ritenendo che il trattamento dei dati di geolocalizzazione ottenuti dal GPS abbiano violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e che il procedimento avviato in sede nazionale contro il suo licenziamento non era equo.

La Corte dichiara, con quattro voti contro tre, che non vi è stata violazione dell'art 8 (diritto al rispetto della vita privata) e dell'articolo 6 §1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Per bilanciare gli interessi in gioco i giudici nazionali devono porsi questi quesiti:

  • il lavoratore è stato informato della possibilità che il datore di lavoro adotti misure di sorveglianza e dell'introduzione di tali misure? 
  • qual è stata la portata della sorveglianza del datore di lavoro e il grado di intrusione nella vita privata del dipendente?
  • il datore di lavoro ha giustificato l'uso della sorveglianza e la portata della stessa per motivi legittimi?
  • era possibile istituire un sistema di sorveglianza basato su mezzi e misure meno intrusivi?
  • quali sono state le conseguenze della sorveglianza per il dipendente che vi è stato sottoposto?
  • sono state fornite adeguate garanzie al dipendente, soprattutto quando le misure di sorveglianza del datore di lavoro erano intrusive? 

La sentenza rappresenta un importante precedente sulla dibattuta tematica della sorveglianza sul lavoro attraverso il sistema di geolocalizzazione e fissa i criteri per il giusto bilanciamento tra il diritto del lavoratore al rispetto della sua vita privata e le prerogative datoriali in termini di controllo sul corretto impiego dei beni strumentali.



Cour européenne des droits de l’homme 

AFFAIRE FLORINDO DE ALMEIDA VASCONCELOS GRAMAXO c. PORTUGAL

(Requête no 26968/16)

ARRÊT

STRASBOURG

13 décembre 2022

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