
La Corte costituzionale (n. 120/2026) esclude la sproporzione delle pene previste dal decreto Cutro per morte o lesioni nel traffico di migranti. Il giudice deve però distinguere il trafficante dal migrante-scafista costretto o marginale.
Le pene previste dal decreto Cutro per la morte o le lesioni dei migranti durante il trasporto irregolare sono sproporzionate?
La risposta della Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 3 luglio 2026, è no.
La decisione riguarda il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12-bis del d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 20/2023, convertito nella legge 50/2023.
La Consulta dichiara non fondate le questioni relative all’art. 12-bis, commi 1 e 3, mentre dichiara inammissibili quelle sul divieto di bilanciamento tra circostanze e sulla mancata previsione di una attenuante per i fatti di lieve entità.
Il caso nasce da un procedimento penale davanti al GUP del Tribunale di Siracusa. Due imputati erano accusati di avere favorito l’ingresso irregolare in Italia di trentaquattro cittadini extracomunitari, trasportati via mare su una piccola imbarcazione in vetroresina.
Durante l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di porto, intervenuta per prestare soccorso, l’imbarcazione era entrata in collisione ed era affondata. Tre persone erano morte e dieci erano rimaste ferite.
Il dubbio del giudice rimettente riguarda la pena prevista dall’art. 12-bis: reclusione da venti a trenta anni quando dal fatto derivano, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e le lesioni gravi o gravissime di altre.
In materia penale, la scelta delle cornici edittali spetta al legislatore.
La Corte costituzionale può intervenire solo quando la pena risulta manifestamente irragionevole o manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Quindi non basta dire: la pena è alta.
Occorre verificare se quella pena è fuori misura rispetto alla condotta punita, ai beni giuridici coinvolti e alla struttura della fattispecie.
Nel caso dell’art. 12-bis, la Corte riconosce che il legislatore ha previsto una risposta punitiva di “eccezionale asprezza”. Ma esclude che questa severità superi il limite della proporzionalità costituzionale.
La Corte chiarisce la natura della fattispecie.
L’art. 12-bis t.u. immigrazione configura un delitto aggravato dall’evento, speciale rispetto all’art. 586 c.p..
La norma non amplia l’area del penalmente rilevante. Prima della riforma, quelle condotte potevano già essere ricondotte all’art. 12 t.u. immigrazione in concorso con l’art. 586 c.p.. La novità sta soprattutto nell’inasprimento della pena.
La struttura del reato è questa: la condotta di favoreggiamento dell’ingresso irregolare è dolosa; le modalità pericolose o degradanti del trasporto devono essere conosciute e volute; gli eventi di morte o lesioni devono invece essere conseguenze non volute e imputabili a titolo di colpa.
Se la morte o le lesioni sono volute, cambia il titolo di reato: si entra nel campo dell’omicidio volontario o delle lesioni volontarie.
Secondo la Consulta, la norma non punisce qualsiasi forma di favoreggiamento dell’ingresso irregolare.
L’art. 12-bis richiede qualcosa di più.
Il trasporto deve avvenire con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la vita o per l’incolumità, oppure da sottoporle a trattamento inumano o degradante.
E non basta ancora.
Da quelle condotte devono derivare eventi gravissimi: morte o lesioni gravi o gravissime.
Per questo la Corte afferma che la fattispecie seleziona “solamente condotte di notevole gravità”.
La pena è severa, ma colpisce condotte già segnate da modalità pericolose o degradanti, alle quali si aggiungono eventi lesivi di estrema gravità.
La fattispecie tutela più beni giuridici. Non riguarda soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma anche, e soprattutto, la vita, l’integrità fisica e la dignità dei migranti coinvolti nel traffico illecito.
Da qui la conclusione: la pena da venti a trenta anni è una scelta molto dura, ma non manifestamente sproporzionata.
La Corte esamina anche il comma 3 dell’art. 12-bis, ma solo nei limiti della questione rilevante nel processo principale.
Il giudizio riguarda l’aggravante relativa al fatto che interessa l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone.
Anche su questo punto la questione è dichiarata non fondata.
Secondo la Consulta, questa aggravante richiama una dimensione plurioffensiva e scenari di possibile coinvolgimento di organizzazioni attive nel traffico internazionale di migranti.
Inoltre, si tratta di una circostanza a effetto comune, che comporta un aumento fino a un terzo. Per la Corte, anche questo aumento non produce una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata.
La sentenza dedica un passaggio alla figura del cosiddetto migrante-scafista.
È il migrante che non appartiene all’organizzazione criminale, ma al quale viene affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo o di svolgere funzioni logistiche durante la traversata.
Proprio questa figura era al centro delle principali critiche rivolte all’art. 12-bis: il rischio era applicare pene molto elevate anche a soggetti estranei all’organizzazione criminale.
La Corte risponde a questo rischio non riducendo la cornice edittale, ma richiamando il giudice all’uso degli strumenti di individualizzazione della responsabilità e della pena.
Prima di tutto, occorre accertare in concreto il nesso causale tra la condotta del migrante e l’evento lesivo, il dolo rispetto alla condotta e alle modalità del trasporto, e la colpa rispetto alla morte o alle lesioni non volute.
Poi possono venire in rilievo le cause di giustificazione e le attenuanti.
Se il migrante assume il ruolo di scafista perché costretto da violenze o minacce, per sottrarsi a condizioni degradanti o per fronteggiare un’emergenza durante la traversata, può applicarsi lo stato di necessità, previsto dall’art. 54 c.p..
La Corte richiama anche l’art. 530, comma 3, c.p.p.: se vi è dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, quando l’imputato abbia allegato elementi seri e circostanziati.
Quando invece lo stato di necessità non è configurabile, possono trovare spazio le attenuanti dell’art. 114 c.p.: il contributo di minima importanza e la condizione di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti.
Questo è il punto di equilibrio della sentenza: la pena resta alta in astratto, ma il giudice deve evitare che la stessa cornice colpisca allo stesso modo chi organizza il traffico e chi vi partecipa in posizione marginale o coatta.
Il giudice rimettente aveva messo a confronto l’art. 12-bis con altre fattispecie, tra cui l’art. 586 c.p., l’art. 452-ter c.p. in materia ambientale e l’art. 575 c.p. sull’omicidio volontario.
La Corte respinge anche queste censure.
Il confronto con l’art. 586 c.p. non basta, perché il legislatore può introdurre una fattispecie speciale con una pena più severa, purché non manifestamente irragionevole.
Il confronto con l’art. 452-ter c.p. non regge perché le due fattispecie sono diverse per struttura, oggetto di tutela e modalità di tipizzazione.
Quanto all’omicidio volontario, la Consulta osserva che il paragone non è corretto se riferito alla morte di una sola persona.
La pena minima di venti anni prevista dall’art. 12-bis riguarda infatti la morte di più persone oppure la morte di una persona insieme alle lesioni gravi o gravissime di altre.
Il raffronto, semmai, andrebbe fatto con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio volontario in concorso con lesioni.
Un punto va chiarito.
La Corte non dichiara costituzionalmente legittimo, nel merito, il divieto di bilanciamento tra circostanze previsto dal comma 4.
Su questo profilo la questione è dichiarata inammissibile.
Perché?
Perché il giudice rimettente non aveva indicato, nel processo principale, quali attenuanti fossero concretamente applicabili e perché si ponesse davvero un problema di bilanciamento.
Lo stesso vale per la mancata previsione di una attenuante per i fatti di lieve entità: anche questa questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Quindi il messaggio è preciso: la Corte decide nel merito sulla proporzionalità della pena prevista dai commi 1 e 3, ma non entra nel merito del divieto di bilanciamento e della lieve entità.
Con la sentenza n. 120 del 2026, la Corte costituzionale ritiene non sproporzionate le pene dell’art. 12-bis t.u. immigrazione per la morte o le lesioni conseguenti ai delitti in materia di immigrazione clandestina.
La pena è molto severa, ma per la Consulta colpisce condotte connotate da modalità già gravemente offensive: trasporti pericolosi o degradanti, seguiti da morte o lesioni gravi o gravissime.
Il perimetro della decisione, però, va letto con attenzione.
La Corte non salva in blocco ogni aspetto del decreto Cutro. Decide sulla proporzionalità della pena prevista dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, e dichiara inammissibili le questioni sul bilanciamento e sulla lieve entità.
Il punto pratico è un altro: nei casi di migrante-scafista, il giudice deve guardare dentro il fatto concreto.
Deve chiedersi se quella persona è un trafficante, un esecutore marginale, un soggetto costretto o qualcuno che agisce in stato di necessità.
Perché tra chi organizza il traffico e chi viene messo al timone durante la traversata c’è una differenza che il processo penale non può ignorare.
E, in questi casi, non è solo una questione di rotta. È una questione di responsabilità.
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