Transizione 5.0: convertito il decreto-legge. Scadenza e procedure

Articolo del 21/01/2026

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026 n. 4, che introduce misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, come convertito, consolida il quadro delle agevolazioni fiscali per la transizione energetica e digitale delle imprese e ridefinisce in modo organico la disciplina delle aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del PNIEC.


Credito d’imposta Transizione 5.0: scadenze confermate

La legge di conversione conferma le disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al beneficio.

Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre e fino alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, resta ammessa la possibilità di integrazione della documentazione, su richiesta del GSE, entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025 o entro l’eventuale data anteriore indicata dall’ente.

Il mancato rispetto dei termini o l’incompletezza degli elementi essenziali della documentazione comportano il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del diritto al credito.


Divieto di cumulo e obbligo di opzione

Il decreto-legge, come convertito, chiarisce in via interpretativa il divieto di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali.

In particolare, per i medesimi beni agevolati, l’impresa non può accedere contemporaneamente a entrambi i benefici fiscali. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avevano già presentato domanda per entrambi i crediti sono tenute a optare telematicamente per uno solo entro il 27 novembre 2025.

La scelta dell’incentivo assume quindi carattere decisivo ai fini della fruizione del beneficio fiscale.


Ruolo del GSE e controlli sulle certificazioni

La normativa di conversione conferma che la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche necessarie per l’accesso al credito d’imposta è esercitata dal GSE.

Il Gestore svolge verifiche sia formali sia sostanziali sulla documentazione presentata e sul rispetto dei requisiti richiesti, con la possibilità di incidere direttamente sull’esito della procedura di riconoscimento del beneficio.

È inoltre confermata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della misura, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025.


Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: il nuovo assetto

La legge di conversione interviene in modo significativo sulla disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), coordinando e armonizzando la normativa all’interno del d.lgs. n. 190/2024 (Testo unico FER).

In particolare, vengono aggiornate e ricondotte nel Testo unico:

  • la definizione e la disciplina degli impianti agrivoltaici;

  • le regole sulle aree idonee su terraferma;

  • la disciplina delle aree idonee a mare;

  • i regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee;

  • gli interventi realizzabili all’interno dei siti UNESCO;

  • la piattaforma digitale per la mappatura delle aree idonee e delle zone di accelerazione;

  • gli obiettivi regionali di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili necessari al raggiungimento dei target nazionali.

Le modifiche hanno prevalentemente una funzione di coordinamento sistematico, concentrando nel Testo unico FER i rinvii normativi prima distribuiti in diverse fonti legislative.


Disciplina transitoria e ruolo delle Regioni

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una disciplina transitoria: le nuove regole in materia di aree idonee e di regimi semplificati non si applicano alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a essere regolate dalla normativa previgente.

È inoltre previsto che, in presenza di progetti che interessano aree di elevato valore agricolo, le Regioni e le Province autonome possano esercitare il potere di opposizione in sede di conferenza di servizi.


Golden power: estensione ai settori strategici

In sede di conversione è stato inserito un ulteriore intervento in materia di poteri speciali dello Stato (golden power) nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La nuova disciplina amplia l’ambito delle situazioni rilevanti ai fini dell’eventuale esercizio del veto governativo, includendo anche le norme sulla valutazione prudenziale delle acquisizioni nel settore finanziario e sul controllo delle concentrazioni tra imprese.

È inoltre chiarito che i poteri speciali nel settore finanziario non sono esercitabili quando sono pendenti procedimenti autorizzatori dinanzi alle Autorità europee competenti, come la BCE o la Commissione europea. Nei casi di acquisizioni da parte di soggetti extra-UE, rileva anche il possibile pregiudizio per la sicurezza economica e finanziaria nazionale.


Quadro complessivo

Con la legge di conversione, il decreto-legge n. 175/2025 definisce un assetto più stabile e coordinato delle misure a sostegno della transizione energetica e digitale, incidendo sia sugli incentivi fiscali per le imprese sia sulle procedure autorizzative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Per gli operatori economici e per le amministrazioni coinvolte diventa centrale il rispetto delle scadenze, la corretta gestione delle certificazioni e il coordinamento con la nuova disciplina delle aree idonee, anche alla luce delle norme transitorie e dei poteri di intervento regionale.


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