Transizione 5.0: il decreto-legge in Gazzetta. Scadenza e procedure

Articolo del 24/11/2025

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Pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, che introduce misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Credito d’imposta Transizione 5.0: scadenza del 27 novembre 2025

Il decreto fissa il termine improrogabile per l’invio delle comunicazioni relative al credito d’imposta di cui all’art. 38 del d.l. n. 19/2024: 27 novembre 2025.

Le domande possono essere inviate tramite piattaforma GSE dal 7 novembre fino alle 18:00 del 27 novembre.

In caso di errori o documentazione incompleta, il GSE può richiedere integrazioni: la risposta deve avvenire entro il termine fissato nella richiesta e comunque non oltre il 6 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio.

Non è sanabile la mancanza degli elementi relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dal decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024.

Scelta obbligatoria tra Transizione 5.0 e credito beni strumentali 4.0

Il decreto chiarisce il divieto di cumulo per i medesimi beni tra:

  • credito d’imposta Transizione 5.0;

  • credito per investimenti in beni strumentali 4.0 (l. n. 178/2020).

Le imprese che hanno presentato domanda per entrambi i crediti devono optare entro il 27 novembre 2025 per uno solo dei due.

Se l’opzione riguarda Transizione 5.0 ma il beneficio non viene riconosciuto per limite di spesa, resta possibile accedere al credito 4.0 nei limiti delle risorse disponibili.

Controlli rafforzati del GSE

Il GSE ottiene maggiori poteri di controllo:

  • verifica formale e sostanziale delle certificazioni tecniche;

  • controlli sui requisiti energetici e tecnici dell’investimento.

Se mancano i presupposti, il GSE annulla la prenotazione e l’Agenzia delle Entrate procede a decadenza o recupero del credito, con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari il GSE è litisconsorte necessario.

Aree idonee per rinnovabili: nuova disciplina

Il Decreto-legge modifica il D.lgs. n. 190/2024, ridefinendo le aree idonee per impianti rinnovabili e introducendo i nuovi artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis.

Tra le novità:

  • elenco aggiornato delle aree idonee su terraferma, incluse cave dismesse, discariche, aree industriali, siti FS, aeroporti e impianti già esistenti;

  • regole più stringenti per i fotovoltaici a terra in zona agricola, con eccezioni per CER, PNRR e agrivoltaico;

  • definizione delle aree idonee off-shore (piani di gestione dello spazio marittimo, piattaforme in disuso, porti fino a 100 MW);

  • semplificazioni autorizzative con pareri paesaggistici non vincolanti e riduzione dei termini;

  • rafforzamento della piattaforma digitale per aree idonee e monitoraggio SAU.

Le regioni dovranno individuare ulteriori aree idonee entro 120 giorni, secondo criteri uniformi e nel rispetto degli obiettivi PNRR.

Cosa devono fare ora le imprese

  • Invio comunicazioni Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025.

  • Rispondere alle integrazioni GSE entro il 6 dicembre.

  • Scegliere tra Transizione 5.0 e beni strumentali 4.0 se entrambe le domande sono state presentate.

  • Verificare requisiti tecnici, certificazioni e documentazione.

Sul fronte rinnovabili, attenzione alle nuove regole su aree idonee e ai prossimi interventi regionali.

Il quadro normativo accelera l’utilizzo degli incentivi e la realizzazione degli investimenti in efficienza energetica e energia rinnovabile.


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