Trattenimento illegittimo nel CPR: sì al risarcimento anche senza impugnare la proroga

Articolo del 12/06/2026

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Le Sezioni Unite (n. 18658/2026) chiariscono che lo straniero trattenuto illegittimamente in un C.I.E., oggi C.P.R., può chiedere il risarcimento del danno anche se non ha impugnato il provvedimento di proroga.

Lo straniero trattenuto illegittimamente in un Centro di identificazione ed espulsione, oggi Centro di permanenza per i rimpatri, può chiedere il risarcimento del danno anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento?

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, rispondono di sì.

Il punto è semplice: il rimedio che serve a eliminare il provvedimento illegittimo e quello che serve a ottenere il ristoro del danno non coincidono. Sono strumenti diversi, con funzioni diverse.

Nel caso esaminato, lo straniero agisce per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito a causa dell’illegittima privazione della libertà personale e della lesione del diritto di difesa, derivanti da provvedimenti di proroga del trattenimento presso un C.I.E..

Il caso: trattenimento prorogato e garanzie difensive

La domanda risarcitoria nasce dal trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di identificazione ed espulsione, prorogato con provvedimenti poi ritenuti illegittimi.

Secondo la prospettazione risarcitoria, la lesione deriva dalla privazione della libertà personale subita in forza di proroghe adottate senza il pieno rispetto delle garanzie previste, tra cui quelle collegate al diritto di difesa.

La questione arriva così alle Sezioni Unite: la mancata impugnazione dei provvedimenti di proroga impedisce allo straniero di chiedere il risarcimento?

Risarcimento e impugnazione sono rimedi autonomi

La Cassazione distingue due piani.

Da un lato c’è il rimedio caducatorio, cioè l’impugnazione del provvedimento di proroga del trattenimento. Questo rimedio mira a rimuovere l’atto lesivo.

Dall’altro lato c’è il rimedio risarcitorio, che serve a riparare il danno già prodotto dalla lesione di un diritto soggettivo, in particolare della libertà personale.

Per le Sezioni Unite, questi rimedi sono autonomi, complementari e concorrenti. Non si escludono tra loro e convergono verso lo stesso obiettivo: assicurare una tutela piena ed effettiva della persona trattenuta.

Da qui il principio: l’azione risarcitoria è ammissibile anche se il provvedimento di proroga del trattenimento non è stato impugnato con gli specifici rimedi previsti, compreso il ricorso per cassazione.

La libertà personale non resta senza tutela

Il cuore della decisione è la tutela della libertà personale.

Il trattenimento dello straniero in un centro amministrativo incide su un bene primario della persona. Se la proroga è illegittima, la privazione della libertà può produrre un danno risarcibile.

Secondo la Cassazione, non si può negare in modo automatico il risarcimento solo perché lo straniero non ha impugnato il provvedimento lesivo. Una conclusione di questo tipo ridurrebbe l’effettività della tutela.

Questa lettura è coerente anche con l’art. 5 CEDU, che tutela la libertà personale e richiede rimedi effettivi contro le privazioni illegittime della libertà.

Il giudice può valutare il provvedimento non impugnato

Resta una seconda domanda: se il provvedimento di proroga non è stato impugnato, il giudice del risarcimento può valutarne l’illegittimità?

Anche qui la risposta è positiva, ma entro un limite preciso.

Il sindacato del giudice sul provvedimento non impugnato può svolgersi solo incidenter tantum. Il giudice non annulla formalmente l’atto e non lo rimuove dall’ordinamento. Lo esamina soltanto per stabilire se sussistono i presupposti della responsabilità civile.

In altri termini, il controllo non ha funzione caducatoria. Serve solo ad accertare l’eventuale illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e le relative conseguenze dannose.

La mancata impugnazione può incidere sul danno

La mancata impugnazione, quindi, non rende inammissibile la domanda risarcitoria.

Questo non significa, però, che sia sempre irrilevante.

La condotta del danneggiato può essere valutata sul piano del merito, in particolare nella quantificazione del danno, secondo la logica dell’art. 1227, comma 2, c.c..

Il giudice può quindi verificare se, usando l’ordinaria diligenza, il danneggiato avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze dannose. Ma questa valutazione riguarda il quantum del risarcimento, non l’ammissibilità dell’azione.

Una responsabilità legata alla procedura nel suo complesso

La responsabilità non viene letta come conseguenza isolata di un singolo segmento procedimentale.

Ciò che rileva è il funzionamento complessivo della procedura che ha prodotto l’effetto restrittivo della libertà personale.

Il provvedimento di proroga, il trattenimento effettivamente eseguito e le garanzie difensive riconosciute allo straniero vengono valutati nel loro insieme, perché è da questa sequenza che può derivare la lesione risarcibile.

Cosa ci portiamo a casa

La sentenza chiarisce che lo straniero che ha subito un trattenimento illegittimo non perde automaticamente il diritto di chiedere il risarcimento del danno solo perché non ha impugnato la proroga.

L’azione risarcitoria resta ammissibile perché ha una funzione diversa dall’impugnazione dell’atto.

Il giudice può valutare il provvedimento non impugnato solo incidenter tantum, cioè nei limiti necessari per accertare l’eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c..

La mancata impugnazione può incidere, se ne ricorrono i presupposti, sulla misura del risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ma non chiude la porta alla domanda.

In sintesi: una cosa è togliere di mezzo l’atto; un’altra è chiedere conto dei danni che quell’atto ha già prodotto. Quando in gioco c’è la libertà personale, la tutela non può fermarsi davanti a una distinzione solo formale.


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