
La Corte costituzionale (n. 78/2026) esclude che il trattenimento dello straniero richiedente asilo nei CPR, disposto per pretestuosità della domanda, abbia natura punitiva: non si applica quindi il diritto al silenzio proprio del processo penale.
Il trattenimento dello straniero in un Centro di permanenza per i rimpatri può essere trattato come una sanzione penale? E, se il richiedente protezione internazionale viene sentito nell’udienza di convalida, deve essere avvisato del diritto al silenzio, come accade nel procedimento penale?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 78 del 14 maggio 2026, risponde di no.
Il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo incide sulla libertà personale, ma resta una misura cautelare di natura amministrativa, collegata alla procedura di rimpatrio e alla verifica della domanda di protezione internazionale.
Il caso nasce davanti alla Corte d’appello di Torino, chiamata a decidere sulla convalida del trattenimento di uno straniero richiedente protezione internazionale. Nel corso dell’udienza erano state raccolte alcune dichiarazioni dell’interessato, ritenute rilevanti ai fini della convalida.
Da qui il dubbio: se quelle dichiarazioni possono incidere su una misura restrittiva della libertà personale, lo straniero deve essere avvisato della facoltà di tacere? In altre parole, il principio nemo tenetur se detegere, cioè nessuno può essere costretto ad accusare sé stesso, vale anche qui?
La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, le norme sarebbero illegittime perché non prevedono tre garanzie: l’avviso che le dichiarazioni possono essere utilizzate contro l’interessato, la facoltà di non renderle pur comparendo in udienza, e le conseguenze processuali della mancata formulazione di questi avvisi.
Il modello evocato è quello dell’art. 64 c.p.p., che impone di avvisare la persona sottoposta alle indagini che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti e che ha facoltà di non rispondere. Se l’avviso manca, le dichiarazioni sono inutilizzabili.
La Consulta esclude però che questo schema possa essere trasferito al procedimento di convalida del trattenimento.
La Corte ricostruisce il diritto al silenzio come garanzia tipicamente penalistica. La sua funzione è proteggere la persona accusata da pressioni confessorie e dal rischio di contribuire alla propria incriminazione.
La garanzia può estendersi anche a procedimenti non penali, ma solo quando la persona sia esposta a una sanzione di natura sostanzialmente penale.
Il criterio, quindi, non è: “la misura incide sulla libertà, dunque serve il diritto al silenzio”. Il criterio è: “la persona rischia una conseguenza punitiva, formalmente o sostanzialmente penale?”.
Se la risposta è sì, il diritto al silenzio entra in gioco. Se la risposta è no, gli articoli 3 e 24 Cost. non impongono di applicarlo.
Il trattenimento per pretestuosità può essere disposto quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione.
La misura è cautelare e preventiva. Serve a evitare che la domanda di asilo sia usata in modo strumentale contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità.
Questo non significa che sia una misura lieve. La stessa Corte costituzionale ricorda che il trattenimento incide sulla libertà personale e rientra nell’area delle garanzie dell’art. 13 Cost.. Lo straniero non può allontanarsi liberamente dal CPR e il questore può avvalersi della forza pubblica per ripristinare la misura violata.
Ma la rilevanza “de libertate” non cambia la natura dell’istituto. Il trattenimento resta una detenzione amministrativa estranea a ogni connotazione sanzionatoria.
In sintesi: il trattenimento nei CPR comprime la libertà personale, ma non per questo diventa una pena.
La Corte costituzionale distingue la posizione dello straniero trattenuto da quella dell’indagato o dell’imputato.
L’imputato è accusato di un fatto antigiuridico, deve difendersi da una contestazione ed è esposto al rischio di una sanzione penale. Per questo il diritto al silenzio funziona come argine alla pressione confessoria.
Lo straniero trattenuto, invece, non è accusato di un illecito, non deve difendersi da un’accusa e non rischia l’irrogazione di una sanzione.
Se presenta domanda di protezione internazionale, ha interesse a far conoscere la propria vicenda personale e a esporre le ragioni utili alla valutazione della domanda. Non solo per ottenere la protezione, ma anche per dimostrarne la serietà ed evitare che venga qualificata come pretestuosa.
Qui sta la differenza pratica: l’imputato ha una posizione oppositiva rispetto all’accusa; il richiedente asilo ha una posizione pretensiva, perché chiede il riconoscimento di uno status protetto.
Nel processo penale, l’interrogatorio dell’indagato o dell’imputato può generare una pressione psicologica. Per questo l’ordinamento prevede avvisi specifici e riconosce la facoltà di non rispondere.
Nell’udienza di convalida del trattenimento, invece, l’interessato non è sottoposto a interrogatorio. L’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il giudice provveda sulla convalida “sentito l’interessato, se comparso”.
La formula è decisiva. Lo straniero è sentito solo se compare. Non è previsto un interrogatorio, né un invito a dichiarare modellato sugli atti del procedimento penale.
Per la Corte, quindi, non si possono applicare gli stessi contrappesi garantistici a situazioni diverse per funzione e struttura.
La decisione non dice che lo straniero trattenuto sia privo di tutela. Dice che le tutele non coincidono con quelle del processo penale.
La disciplina dell’udienza di convalida prevede la partecipazione necessaria del difensore, il tempestivo avviso all’interessato e al difensore, e la possibilità per lo straniero di partecipare personalmente all’udienza, senza esserne obbligato.
Inoltre, le dichiarazioni eventualmente rese non hanno valore automatico. Il giudice deve valutarle secondo il criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili.
Detto in modo semplice: se lo straniero parla, il giudice non può trasformare quelle parole in una scorciatoia automatica per convalidare il trattenimento.
La sentenza si inserisce in una linea già tracciata dalla Corte costituzionale.
Il diritto al silenzio può operare anche fuori dal processo penale quando il procedimento può sfociare in sanzioni amministrative di carattere punitivo, come avviene in alcune ipotesi di abusi di mercato. Diverso è il caso delle misure amministrative con finalità preventiva: l’afflittività di una misura non basta, da sola, a renderla punitiva.
Lo stesso ragionamento vale per il trattenimento nei CPR. La misura incide su diritti fondamentali, ma non ha finalità punitiva. Perciò non richiama lo statuto costituzionale della responsabilità penale e non impone l’applicazione del diritto al silenzio.
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio è questo: il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione penale e non comporta l’applicazione del diritto al silenzio previsto per l’indagato o l’imputato.
La tutela dello straniero trattenuto passa da altre garanzie: difesa tecnica, controllo del giudice, avviso tempestivo dell’udienza, possibilità di comparire senza obbligo di partecipazione personale e valutazione non automatica delle dichiarazioni rese.
Il punto operativo è chiaro: prima di invocare una garanzia del processo penale, bisogna chiedersi qual è la natura della misura. Il diritto al silenzio non segue ogni compressione della libertà personale. Segue il rischio di una conseguenza punitiva, formalmente o sostanzialmente penale.
Insomma, non basta essere trattenuti per diventare imputati. E non ogni aula in cui si decide della libertà personale diventa, per questo solo fatto, un processo penale.
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